Sardegna: rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico

 Il tesoriere della Regione sta inviando ai contribuenti aventi diritto al rimborso una comunicazione con le modalità dell’accreditamento di quanto dovuto, in virtù di quanto disposto da una sentenza della Corte Costituzionale. Tre anni di tempo dalla data del versamento. Stiamo rispettando l’impegno assunto con i contribuenti di procedere con immediatezza e con procedure semplificate al rimborso. È un punto d’onore dimostrare che si può instaurare un rapporto leale con i cittadini-contribuenti, all’insegna del rigore nel rispetto della legge, nell’avere ma anche nel dare”. Con queste parole l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Eliseo Secci, accompagna la notizia che il tesoriere della Regione Sardegna, l’Unicredit Banca, ha iniziato ad inviare ai contribuenti che hanno diritto al rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico e sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita delle degli immobili nella fascia dei tre chilometri dal mare, la comunicazione con le modalità di rimborso e gli importi divisi in quota capitale e quota interessi.
La Giunta regionale, con una delibera assunta il 13 maggio scorso, aveva impartito agli uffici finanziari della Regione le direttive per rimborsare, “con procedura semplice, rapida e sicura”, i tributi regionali dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2008. I contribuenti individuali interessati sono 36.675. Le somme saranno disponibili presso qualunque sportello del tesoriere regionale Unicredit Banca, dal 23 giugno al 31 ottobre 2008.

Sassari: Inaugurato Ostello della gioventu’

 Martedì 27 maggio 2008 alle ore 17.30 è stato inaugurato l’ostello alla presenza del Presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, del Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau e delle autorità civili e militari. Nel 1995 l’Amministrazione Comunale, ha appaltato i lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione di una vecchia struttura pubblica in completo abbandono, la cui costruzione, mai ultimata, risale ai primi degli anni ’60: l’edificio, situato in località Argentiera, avrebbe dovuto accogliere una scuola elementare, ma non fu mai utilizzata a causa del depauperamento demografico della zona. L’utilizzo della nuova struttura doveva essere quello di Ostello per la Gioventù, e tale scelta doveva creare i presupposti per uno sviluppo turistico di quella parte di costa e degli insediamenti che vi gravitano (Palmadula, La Corte, etc.). Il finanziamento, erogato dalla Regione – Assessorato Turismo e Spettacolo (Piano del lavoro) ammontava a L. 3.000.000.000 (1992). Affinchè l’ opera potesse essere utilizzata occorreva completare le sistemazioni esterne: i lavori relativi al completamento della struttura hanno riguardato in particolare la sistemazione a verde, la pavimentazione dei piazzali e delle aree di sosta, la realizzazione dell’illuminazione esterna, il rivestimento in pietrame dei muri di contenimento (in cemento armato) del terreno a monte e infine gli arredi. Nel 2004 l’Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori per l’intervento di completamento con un finanziamento da parte della RAS di € 465.872 (L.R. 37, annualità 2000).

Escluse le imposte sulla proprietà e sulle plusvalenze delle case vacanza in Sardegna

 Le imposte istituite dalla regione Sardegna sulle plusvalenze delle case di villeggiatura e sulle seconde case ad uso turistico trovano il no della Consulta. La sentenza dei giudici costituzionali in merito alle cosiddette “tasse sul lusso” introdotte a partire dal 2006 è stata depositata ieri in cancelleria. Salva invece la “tassa sul soggiorno”, prevista dall’articolo 5 della legge finanziaria regionale 2007, mentre viene sottoposta al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee l’imposta su aeromobili e unità da diporto. Bocciata, dunque, l’imposta sul capital gain di rivendita delle case di villeggiatura. Secondo i giudici, la norma, che si applica ai fabbricati situati a meno di tre chilometri dalla battigia, viola lo statuto della regione Sardegna perché l’oggetto dell’imposta non può essere ricondotto alla materia del turismo e non è ammissibile, in materie diverse dal turismo, “una piena esplicazione di potestà tributarie regionali”, in mancanza di disposizioni di coordinamento dettate dal Parlamento. Essa viola inoltre i principi del sistema tributario dello Stato italiano, perché mentre nel resto dell’Italia le plusvalenze immobiliari vengono tassate se la cessione avviene prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (e con esclusione delle abitazioni oggetto di donazione o successione), la legge sarda assoggetta a tassazione anche gli immobili che vengono trasferiti dopo i cinque anni. La norma comporta infine una disparità di trattamento tra residenti in Sardegna e non: soggetto passivo dell’imposta è chi è fiscalmente domiciliato fuori dal territorio regionale o ha domicilio fiscale in Sardegna da meno di due anni. Dato che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica e le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto quello più elevato), la conseguenza è che nei casi in cui le persone fisiche residenti anagraficamente all’estero realizzano il reddito-plusvalenza in Sardegna quale loro maggiore reddito prodotto in Italia, esse devono considerarsi soggetti fiscalmente domiciliati in Sardegna e, quindi, non assoggettati a tassazione (se fiscalmente domiciliati in Sardegna da almeno ventiquattro mesi). Diversamente, le persone fisiche residenti anagraficamente in Italia, ma fuori dalla Sardegna, anche se realizzano, al pari di quelle residenti all’estero, le plusvalenze in territorio sardo, sono comunque non fiscalmente domiciliate in Sardegna e, quindi, sono assoggettate a tassazione. “E ciò, senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione di tale disparità di trattamento”, si legge nella sentenza.