L’ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli immobili è stata denunciata dal Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici in apertura del suo intervento al convegno “Il trasferimento degli immobili e la conformità degli impianti: garanzie e aspetti controversi” organizzato a Milano da Paradigma. Afferma Colombo Clerici: “La legge stabilisce dei parametri, degli standard di funzionalità e di sicurezza, ma non impone l’esecuzione delle relative opere di adeguamento: in questa maniera attende al varco il cittadino quando vuole vendere o locare un immobile”. Infatti l’art. 13 del D.M. 37/200 afferma, in sostanza, che all’atto della compravendita, gli impianti tecnologici dell’abitazione – da quello del gas a quello elettrico – devono risultare conformi alle normative di sicurezza valide al momento della loro realizzazione o modifica, tanto che non esiste alcun obbligo di procedere agli adeguamenti previsti da normative successive. Ma venditore e compratore devono ammettere, per iscritto, che gli impianti non sono – o possono essere – non conformi alle normative di sicurezza vigenti al momento della stipula dell’atto; ad evitare che, in mancanza di tale dichiarazione, si configuri un’ipotesi di vizi e difetti occulti della cosa venduta. Ci si chiede, allora: il legislatore si è adoperato per una reale sicurezza della casa oppure per costringere a “normalizzare” gli impianti; operazione costosa che, se non effettuata, porta senza dubbio ad una diminuzione considerevole del valore dell’immobile?
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