Risoluzione n. 5/Dpf del 18 ottobre 2007.
Stesso discorso per l’assegnatario, a seguito di separazione o divorzio, della casa coniugale.
Gli assegnatari di casa popolare o di immobile pervenuto nella disponibilità del contribuente per effetto di un provvedimento giudiziale di separazione o di divorzio sono esentati dal pagamento dell’Ici. Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali con la risoluzione n. 5/Dpf del 18 ottobre. L’ufficio Federalismo fiscale ha dissipato i dubbi sulla soggettività passiva ai fini del tributo comunale di coloro che risultano assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale emanato nel corso di una causa di separazione o di divorzio.