E’ sufficiente l’accettazione, da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, della richiesta di assegnazione del bene per provare la sussistenza del vincolo pertinenziale. Ammesso il beneficio della detrazione d’imposta del 36% sull’acquisto, da parte dei soci di cooperative edilizie, di box e posti auto pertinenziali anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato. E’ sufficiente infatti che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, perché i soci della cooperativa edilizia possano fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul diritto alla detrazione Irpef per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati dalle cooperative edilizie (articolo 1, legge 449/1997). L’Agenzia rileva in via preliminare che, come specificato nella circolare 55/2002, nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di acconti, è riconosciuta la detrazione in relazione ai pagamenti versati con bonifico – fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dal costruttore – a condizione che vi sia una regolare registrazione del compromesso di vendita, in quanto è necessario comprovare il vincolo pertinenziale tra abitazione e box (vedi anche risoluzione 38/2008).
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Box e posti auto, ecco le agevolazioni
Le regole da osservare per l’acquisto e la proprietà. Sconti e detrazioni, consigli per la compravendita e la successiva cessione, le direttive da seguire per gli interventi di ristrutturazione. Le imposte sull’acquisto previste per la prima casa vanno versate nella stessa misura anche per le sue “pertinenze”. Ossia box, posti auto all’aperto o in garage classificati in catasto in categoria C/6, ma anche i depositi, i magazzini, i laboratori, le tettoie, le scuderie per cavalli. Insomma, tutti gli immobili classificati in catasto nella categorie C/2, e C/7, considerati pertinenziali, che possono anche non essere nello stesso palazzo, ma in uno vicino. Non sono invece considerate pertinenze i terreni con classificazione autonoma in catasto, anche se utilizzati per parcheggiare l’auto. E, secondo le norme vigenti, è possibile acquistare un solo immobile per categoria: gli sconti fiscali si hanno per un box e un magazzino, ma non per due box, in quanto uno solo può godere delle agevolazioni. Le imposte agevolate assommano al 3% del valore dichiarato più 258,23 euro (in caso di acquisto con imposta di registro) oppure al 4% del valore più 387,34 euro (in caso di acquisto soggetto a Iva, quasi sempre case costruite da meno di quattro anni).
Invece, gli acquisti non agevolati sono colpiti da tributi molto più duri: il 10% del valore dichiarato (+ 129,11 euro, nel caso Iva). Si può comprare il box con atto separato, anche anni dopo l’acquisto della prima casa, purché ne venga dichiarata la pertinenzialità. In caso di costruzione (e non di acquisto) di un’autorimessa pertinenziale, l’Iva agevolata può essere applicata sia alla fattura dell’impresa che al costo dei relativi materiali (Risoluzione Entrate 17/03/2006 n. 39). Per godere delle agevolazioni è però necessario che anche l’appartamento sia stato comprato con le agevolazioni prima casa. Ovvero, per esempio, non può essere stato ereditato o donato al contribuente, anche se è di fatto utilizzato come sua abitazione principale.