Bonus prima casa: nuovi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate

 Bonus prima casa: nuovi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate

Benefici fiscali per la prima casa riconosciuti anche per l’ acquisto di pertinenze ad abitazione comprata senza usufruire dell’ agevolazione e per l’ ampliamento

Il contribuente non perde l’ agevolazione se vende la casa acquistata da meno di 5 anni e la riacquista entro un anno all’ estero.

Queste le principali novità contenute nella Circolare n. 31 / E del 7 giugno 2010 dell’ Agenzia delle Entrate, contenente le risposte ad una serie di dubbi interpretativi sull’ applicazione delle agevolazioni prima casa, di cui alla Nota II-bis all’ art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131 / 1986.

Sardegna: prima casa, entro il 26 le domande per i contributi a fondo perduto

 L’Assessorato dei Lavori pubblici ricorda che venerdì 26 settembre scadono i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi prima casa a fondo perduto.
Il Bando da 25 milioni di euro prevede la concessione di un contributo in conto capitale (a fondo perduto), fino a 25 mila euro, per l’acquisto, la costruzione, il recupero o l’acquisto con recupero della prima casa di abitazione.
Nella graduatoria avranno una premialità di punteggio le coppie di nuova formazione, le famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli a carico e i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave. Premialità sono previste anche per chi recupera o acquista e recupera un alloggio costruito prima del 1960.
Le domande andranno compilate on-line sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo www.regione.sardegna.it/bandoprimacasa stampate e inviate per raccomandata semplice e in bollo all’Assessorato dei Lavori pubblici – Servizio Edilizia residenziale entro venerdì 26 settembre 2008.

Bonus prima casa, rileva solo la residenza anagrafica

 Il tenore letterale della disposizione in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” (contenuta nell’articolo 2 del Dl 12/1985) induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella risultante dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente. E’ quanto deciso dalla Cassazione, sentenza n. 9949 del 16 aprile 2008, i cui giudici hanno, in sintesi, chiarito che, ai fini dell’agevolazione in questione, la residenza anagrafica è prevalente rispetto a quella di fatto. Il fatto: la controversia era sorta in seguito a un avviso di liquidazione con cui l’ufficio comunicava a una coppia di coniugi la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, previste in materia di imposta di registro, sulla scorta della considerazione che gli stessi, alla data della compravendita, non avevano la residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile rispetto al quale intendevano beneficiare del regime agevolato.