Ristrutturazioni. Per il bonus fiscale del 36% è boom e la casa cambia look

 Il 36%, si conferma una delle agevolazioni fiscali più gradite dagli italiani. Anche perché è possibile cumulare il beneficio con lo sconto del 20% sull’ acquisto di mobili, elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, televisori e computer, solo se utilizzati per arredare una casa ristrutturata in regime agevolato.

Possono usufruire del beneficio fiscale coloro che hanno iniziato i lavori dopo il 30 giugno 2008, per gli acquisti effettuati nel periodo compreso fra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009.

Prorogato a tutto il 2012 il 36%. L’agevolazione spetta anche agli acquirenti o assegnatari di immobili che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie che in seguito provvedono all’ alienazione degli stessi. In questo caso, la detrazione del 36% è calcolata sul 25% del prezzo indicato nell’ atto, comunque entro il limite di 48mila euro.

Approvata dal Senato la legge Finanziaria 2010

 Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 – B A / S, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2009 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Riapertura dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010; proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione Irpef del 36% per il recupero delle abitazioni; messa a regime dell’ aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali; proroga, per tutto il 2010, della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
2. Abitazioni: proroga della detrazione Irpef del 36% – Iva al 10% sulle manutenzioni
3. Proroga della detassazione dei contratti di produttività
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo
5. Altre misure fiscali

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
L’ art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (1^ rata), 31 ottobre 2011 (2^ rata), 31 ottobre 2012 (3^ rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l’ imposta sostitutiva, devono essere effettuate anche entro il 31 ottobre 2010.

Prima casa: nell’ intermediazione immobiliare per il bonus del 19 % basta il preliminare

 L’ Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 26 / E del 30 gennaio 2009, così chiarisce: si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19 % dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b – bis, D.P.R. 917 / 1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purché regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’ acquisto dell’ abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
In particolare, l’ art. 15, comma 1, lett b – bis del TUIR – D.P.R. 917 / 1986 (come introdotto dal decreto Visco-Bersani – D.L. 223 / 2006, convertito con modifiche nella legge 248 / 2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilità dall’ IRPEF del 19 % dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.