Dal 1991 la lotta al riciclaggio è entrata a far parte delle “squadre finanziarie”, mentre dal 2006 sono stati chiamati come soggetti obbligati alle verifiche sul riciclaggio e terrorismo anche gli Agenti Immobiliari e i Mediatori Creditizi. Questo, in base a precise disposizioni della Comunità Europea e del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo internazionale che si occupa di contrastare la criminalità finanziaria, dopo aver introdotto nuove regole dettate dall’ U.I.C. Ufficio Italiano Cambi, oggi soppresso a favore dell’ U.I.F., Ufficio Informazione Finanziaria, sotto controllo di Banca Italia.
Una delle novità più significative di questa III direttiva europea è la richiesta di mutare l’ approccio complessivo: non solo contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose, ma anche azioni di raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Infatti nelle sue considerazioni iniziali si afferma che sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa, o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l’ integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema.
Lo scopo di evitare l’ inquinamento del sistema finanziario da tali proventi criminali continua, quindi, ad essere assicurato anche dal convinto impegno dei soggetti obbligati, quali consueti conoscitori e garanti delle regole, cui è affidato, inoltre, il compito di prevenire che gli introiti di qualsiasi delitto, taluni dei quali di rilevante allarme sociale, siano per il loro inconsapevole tramite reintrodotti nell’ economia legale.
Il significato finale che è possibile ascrivere a questa evoluzione normativa, spesso resa complessa ed anche convulsa dalla sovrapposizione di piani di intervento successivi e non sempre del tutto coordinati, deve ricostruirsi in termini di nuove e compiute opportunità non solo per il sistema giuridico economico.
Proprio il ruolo dei soggetti obbligati è da non confondere mai con un soggetto investito di funzioni investigative: non mero esecutore di decisioni altrui, ma attento consulente, onerato anche di attivare i controlli e le verifiche delle autorità pubbliche ogni qual volta si prefiguri il rischio di una violazione tale che, se non repressa e se destinata a proliferare, darebbe luogo ad un sistema dominato dalla violazione sistematica di ogni regola, per fini illeciti e di profitto brutale.