Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Comunicazione di cessione del fabbricato
In caso di locazione a un cittadino italiano di un appartamento per un periodo di 10 giorni, si domanda se ricorra l’ obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato all’ autorità di pubblica sicurezza.

No, per il caso di specie non v’ è alcun obbligo di comunicazione. Secondo, infatti, l’ art. 12, d.l. n. 59 del 21.3.’78 (così come convertito in legge) tale obbligo ricorre solo per locazioni superiori ad un mese.

Condominio e privacy
Un amministratore domanda se sia legittimo affiggere nell’ androne condominiale l’ elenco dei condòmini morosi.

La risposta è negativa. Un’ iniziativa del genere, infatti, è stata ritenuta dal Garante della protezione dei dati personali lesiva della privacy degli interessati (Provv. 11.5.’06).

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

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Amministratore e condòmini morosi
Si domanda se l’ amministratore, per chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi, necessiti dell’ autorizzazione dell’ assemblea.

La risposta è negativa. Agire nei confronti dei condòmini morosi, infatti, rientra tra i compiti dell’ amministratore in base a quanto previsto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 12125 dell’ 11.11.’92 e Cass. sent. n. 2452 del 15.3.’94).

Cosa fare se l’ opera presenta vizi o difformità? I dubbi, i consigli

 Capita, a volte, che il lavoro commissionato ad un artigiano non si riveli soddisfacente, perché magari presenta vizi oppure risulta difforme da quanto preventivamente concordato. Si pensi, ad esempio, al falegname che fabbrichi alcuni mobili da cucina, su misura, sbagliando però le proporzioni, oppure all’ elettricista che progetti un impianto di sicurezza che causi continui falsi allarmi. O, ancora, al fabbro che realizzi grate da applicare alle finestre di un appartamento con un disegno diverso da quello convenuto. Che fare, allora?

In questi casi il combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere, in via alternativa, che tali difetti vengano eliminati a spese dell’ artigiano (definito tecnicamente prestatore d’ opera) ovvero che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Oppure, ancora, nel caso in cui i vizi o le difformità in parola risultino tali da rendere l’ opera del tutto inadatta alla sua destinazione, di domandare la risoluzione del contratto.

Tuttavia, perché questi rimedi possano essere attivati, è necessario rispettare precise scadenze. Bisogna, infatti, che il committente denunzi al prestatore d’ opera i difetti di cui trattasi entro otto giorni dalla loro scoperta e che lo stesso committente si rivolga all’ Autorità giudiziaria (Giudice di pace o Tribunale ordinario a seconda del valore della causa) entro il termine prescrizionale di un anno dalla consegna dell’ opera.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Non è dovuto l’ avviamento per le attività professionali
Si domanda se vada riconosciuto il diritto all’ indennità di avviamento al conduttore che svolga nell’ immobile a lui locato l’ attività di architetto.

L’ art. 35 della legge 392 / ’78 esclude il diritto del conduttore alla descritta indennità nel caso in cui l’ immobile locato sia destinato all’ esercizio di un’ attività professionale. La risposta, pertanto, è negativa.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

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Diniego di rinnovo alla prima scadenza
Il proprietario di un appartamento locato con contratto 4 + 4 domanda se, alla scadenza del primo quadriennio, possa disdettare la locazione per destinare l’immobile ad abitazione della figlia.

L’ art. 3, comma 1, lett. a), della legge 431 / ’98 prevede espressamente che il locatore possa avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza allorché “intenda destinare l’ immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”. La risposta al quesito è, dunque, positiva.