Problemi di affitti e condominio. Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche
ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Amministratore e condòmini morosi
Si domanda se l’ amministratore, per chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi, necessiti dell’ autorizzazione dell’ assemblea.

La risposta è negativa. Agire nei confronti dei condòmini morosi, infatti, rientra tra i compiti dell’ amministratore in base a quanto previsto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 12125 dell’ 11.11.’92 e Cass. sent. n. 2452 del 15.3.’94).

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Amministratore e condòmini morosi
Si domanda se l’ amministratore, per chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi, necessiti dell’ autorizzazione dell’ assemblea.

La risposta è negativa. Agire nei confronti dei condòmini morosi, infatti, rientra tra i compiti dell’ amministratore in base a quanto previsto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 12125 dell’ 11.11.’92 e Cass. sent. n. 2452 del 15.3.’94).

Ascensori ante 1999, verifica straordinaria

 Con proprio decreto entrato in vigore l’ 1 settembre scorso, il Ministro per lo sviluppo economico ha disposto – con diverse scadenze in relazione alla data di installazione dei singoli impianti – una verifica straordinaria degli ascensori messi in esercizio prima del 30 giugno 1999, finalizzata alla realizzazione di un’ analisi delle situazioni di rischio – ben 74 – specificate in un allegato al decreto stesso.

La verifica dovrà essere richiesta dai proprietari o, nei condominii, dagli amministratori condominiali, in occasione della prima verifica biennale programmata sulla base della vigente normativa (che, com’ è noto, prevede anche un controllo manutentivo semestrale).

Successivamente, gli stessi soggetti (gli amministratori, peraltro, previa deliberazione dell’ assemblea condominiale) dovranno – in questo caso, con scadenze legate al tipo di rischi ritenuti presenti – realizzare i conseguenti interventi di adeguamento. Per gli immobili storico – artistici, il provvedimento del ministro Scajola prevede particolari, apposite norme.

Scadenza fiscale. Entro il 31 luglio il modello 770 del condominio

 Entro venerdì prossimo, 31 luglio, il condominio – nella persona dell’ amministratore o di persona designata dall’ assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”.

Lo segnala la Confedilizia, che ha diramato una Circolare agli iscritti al Registro nazionale amministratori della Confederazione per ricordare tale prossima scadenza fiscale a carico degli amministratori di condominio.

L’ adempimento riguarda tutti i condomini che nel 2008 abbiano effettuato ritenute e serve a comunicare all’ Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.

Seminario Anammi / Ispesl. Condominio più sicuro grazie agli amministratori

 In un seminario organizzato dall’ ANAMMI, l’ Ispesl ha approfondito i punti essenziali del Testo Unico della Sicurezza, sottolineando l’ importanza del ruolo dei professionisti per quanto riguarda la valutazione rischi e l’ informazione ai lavoratori.

Il condominio è da considerarsi un luogo di lavoro, alla stessa stregua di
un’ azienda, per questo l’ amministratore deve valutare tutti i rischi di chi si
trova ad operarvi. È questa la conclusione del seminario, organizzato nei giorni scorsi dall’ ANAMMI in collaborazione con l’ Ispesl, e dedicato all’ attuazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81 del 2008) in ambito condominiale.

A chiarire la filosofia e i contenuti del provvedimento sulla salute nei luoghi di lavoro, alla luce della giurisprudenza, è stato Carlo Vito Magli, direttore dell’ Ufficio Affari Legali dell’ Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro. In particolare, durante il seminario è stata ribadita la posizione di garanzia che l’ amministratore assume nell’ adempiere le prescrizioni in materia di sicurezza dei condomini e dei terzi che eventualmente entrino in contatto con l’ edificio condominale.

In tale ambito, diventa centrale l’ elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), vale a dire il documento nel quale viene formalizzata l’ analisi dei rischi effettivi per chi lavora negli spazi condominiali (portieri e operatori affini, come i custodi, i giardinieri, personale preposto alla vigilanza di piscina o campi sportivi).

Cose di casa: le barriere architettoniche

 La legge tutela i portatori di handicap e, in genere, gli anziani, chi ha ridotte capacità di movimento o menomazioni fisiche che non gli consentono di raggiungere e di utilizzare comodamente la propria casa. Per questo motivo è favorevole all’ eliminazione delle barriere architettoniche all’ interno di un complesso condominiale, ossia di quegli ostacoli che creano disagio per la mobilità delle persone in condominio. L’ edificio condominiale deve essere accessibile e facilmente praticabile. Le persone che vi abitano, anche se limitate nelle loro funzioni sensoriali e di movimento, hanno il diritto di entrarvi regolarmente, di fare uso degli spazi comuni, di raggiungere agevolmente i singoli appartamenti, di usare tutte le attrezzature condominiali disponibili in condizioni di sicurezza.
Dunque le legge dispone che le barriere architettoniche vengano eliminate mediante piccole opere che l’ assemblea deve deliberare. Perché la legge protegge la proprietà privata in tutte le sue funzioni, anche quella della sua accessibilità da parte di tutti perché tutti possano fruire liberamente di tutti i servizi di cui l’edificio è dotato. Anche un condomino sano può realizzare opere per eliminare le barriere architettoniche nell’ edificio condominiale, per agevolare la visita di persone che hanno difficoltà a muoversi.

Vivere in condominio: il consiglio dei condomini

 Molti regolamenti di condominio prevedono la esistenza di un “organo” che affianchi l’Amministratore con funzioni soltanto consultive; a differenza dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro. Anche in mancanza di una norma del Regolamento che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”, ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri non sono demandate né funzioni di comando, né poteri diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea. Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi giustificativi.