Appalti. Da gennaio abbassamento delle soglie europee per gli appalti di lavori, servizi e forniture

 La G.u.c.e. L 314 / 64 del 1 dicembre 2009 pubblica il regolamento CE della Commissione n. 1177 del 30 Novembre 2009 il quale modifica alcuni articoli della Direttiva n. 2004 / 17 (settori speciali) e della Direttiva n. 2004 / 18 (settori ordinari), nonché della Direttiva n. 2009 / 81 (settore della difesa e della sicurezza), relativi alle soglie di applicazione della disciplina comunitaria.

L’ obiettivo perseguito è quello di allineare le soglie previste dalle Direttive n. 17 e 18, nonché dalla n. 2009 / 81, a quelle contenute nell’ Accordo sugli Appalti Pubblici concluso in seno ai negoziati multilaterali dell’ Uruguay Round (1986 – 1994).

Le modifiche all’ importo delle soglie introdotte con il regolamento in esame ampliano sensibilmente il campo di applicazione della normativa comunitaria.

In particolare, per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, l’ importo della soglia precedentemente fissato in 5.150.000 euro viene abbassato a 4.845.000 euro.

Per quanto riguarda invece gli appalti pubblici in materia di servizi e forniture, la soglia viene portata da 133.000 euro fino a 125.000 euro per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da 206.000 euro a 193.000 euro per le altre stazioni appaltanti tenute all’ osservanza delle direttive comunitarie.

News. Cantieri mobili, ha vinto la Confedilizia

 Il d.lgs. n. 106 del 3.8.’09, contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81 / ’08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato tra l’ altro alcune modifiche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili

Innanzitutto sono stati esclusi dal campo di applicazione della normativa i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del d.lgs. in questione.

Inoltre – e soprattutto – è stata accolta una richiesta formulata dalla Confedilizia fin dall’ approvazione del d.lgs. n. 81 / ’08. È stata infatti eliminata la norma che prevedeva a carico del committente (cioè del soggetto per conto del quale l’ intera opera viene realizzata) la responsabilità per l’ inosservanza di determinati obblighi in tema di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili anche nel caso in cui questi avesse conferito apposito e specifico incarico al responsabile dei lavori, così come prescrive la normativa.

La norma antiestorsioni. Bonifati (Ance): “Troppe responsabilità per le aziende”

 Un’ impresa vittima del racket corre il rischio di essere esclusa per tre anni dagli appalti, se non denuncia l’ estorsione subita. Ma non tutti sono d’ accordo sull’ interpretazione della norma contenuta nel pacchetto sicurezza. Secondo i costruttori, resta troppo greve il peso della responsabilità in capo alle imprese, “mentre lo Stato continua a sottrarsi ai propri doveri”, dice il responsabile del comitato Mezzogiorno Ance, Vincenzo Bonifati; mentre alla Procura nazionale antimafia sottolineano “almeno tre punti che denunciano la pericolosa debolezza dell’ impianto”.

Visuali differenti sullo stesso tema. A questo punto, la risposta verrà dall’ applicazione della modifica apportata giovedì al Codice dei contratti pubblici. Già nella formazione della legge sicurezza, comunque, le divergenze tra imprese e magistrati erano emerse con forza.

Secondo la nuova normativa, l’ imprenditore che subisca e non denunci pressioni mafiose, potrà essere escluso dagli appalti, anche se proverà di essere vittima e non complice delle cosche. Ma la sanzione scatterà a certe condizioni: se, per esempio, sarà riconosciuta l’ aggravante della modalità mafiosa e se a carico dell’ estortore sarà stata almeno depositata una richiesta di rinvio a giudizio nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando d’ appalto.

Appalti: Crollo del mercato a giugno. Ancora positivi i dati del semestre

 Il primo semestre dell’osservatorio Oice/Informatel sugli appalti pubblici di ingegneria, architettura e consulenza tecnico economica si chiude con i dati di giugno che interrompono, con un vero e proprio crollo, la tendenza di moderata crescita del valore posto a base di gara nei primi cinque mesi dell’anno. Nonostante ciò rimane ancora positivo il confronto con il primo semestre 2007. Infatti, le gare indette nel mese sono state 344 (di cui 27 sopra soglia) per un importo complessivo di 32,9 milioni di euro (18,5 milioni di euro sopra soglia). Il confronto con giugno 2007 vede diminuire il numero delle gare del 34,7% (-52,6% sopra soglia e -32,6% sotto soglia) e ancor più drasticamente ridursi il loro valore con una flessione del 70,9% (-80,2% sopra soglia e -28,2% sotto soglia). L’importo medio unitario dei bandi è stato di 94.940 euro (-55,5%). Nel primo semestre risultano pubblicate 2.328 gare, per un valore di 380,7 milioni di euro. Il confronto con lo stesso periodo del 2007 mostra una flessione del 21,0% in numero (+22,4% sopra soglia e -24,4% sotto soglia) e una crescita del 13,3% in valore (+29,0% bandi sopra soglia e -15,3% sotto soglia).

Appalti: Per progettazione ed esecuzione si applica la “Merloni”

Il chiarimento arriva dal Ministero delle Infrastrutture, in attesa del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

In seguito alla richiesta di chiarimento, contenuta in una lettera a firma del Segretario Generale dell’ANCI, su quale regime transitorio fosse applicabile agli appalti di progettazione ed esecuzione, il Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per le Infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per la regolazione dei lavori pubbici, ha precisato che fino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo al Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di progettazione ed esecuzione continuerà ad applicarsi la legge Merloni.