Antiriciclaggio News: ammissibili le rateazioni dei pagamenti in contanti, inibiti pagamenti sotto soglia, se “artificiosamente frazionati”

 Antiriciclaggio News: ammissibili le rateazioni dei pagamenti in contanti, inibiti pagamenti sotto soglia, se “artificiosamente frazionati”

Nessuna sanzione e/o effetto sulle dilazioni di pagamento contrattuali in contanti e/o con titoli al portatore al di sotto della soglia antiriciclaggio che non verrebbe superata attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia riferiti ad unica operazione economica

Con l’entrata in vigore, dal 4 novembre 2009, del decreto legislativo 151/2009, è stato infatti modificato l’art. 49 del d.lgs 231/07, rendendo assolutamente legittimi i pagamenti rateali per operazioni complessivamente superiori alla soglia limite dei trasferimenti oggi con il DL 78/2010 pari a 5.000 euro, chiaramente in relazione alla nuova legge resteranno inibiti plurimi e ravvicinati pagamenti sotto soglia, se gli stessi siano “artificiosamente frazionati” allo scopo di dissimulare operazioni illecite.

Antiriciclaggio. Il Real Estate diventa sorvegliato speciale

 Le agenzie di affari in mediazione immobiliare – in presenza dell’ iscrizione nell’ apposita sezione del Ruolo istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989 n. 39 -, sono tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in base alle disposizioni del D.Lgs 231 / 2007 (recepimento III Direttiva Antiriciclaggio, che rappresenta il frutto di un nuovo approccio al problema del contrasto alle basi economiche della criminalità sia comune che organizzata e del terrorismo internazionale) e al successivo e recente c.d. “Correttivo al recepimento III Direttiva normato con il D.Lgs.151 / 2009” in vigore dal 4 novembre 2009. Devono quindi anche analizzare comportamenti non coerenti di clienti e anche arrivare a segnalare eventuali acquisizioni incoerenti o conto terzi.

Relativamente all’ obbligo di segnalazione di eventuale operazione sospetta, va ricordato che i presupposti che fanno sorgere l’ obbligo stesso sono previsti dall’ art. 41 del citato D.Lgs 231 / 2007 il quale dispone che gli agenti immobiliari, così come gli altri destinatari della normativa, dovranno segnalare l’ operazione sospetta quando:

“Sanno o sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e addirittura tale obbligo di segnalazione può sorgere anche prima dell’ instaurarsi di una relazione d’ affari”.

Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell’ operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’ attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ ambito dell’ attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Recensione. “Guida antiriciclaggio”: un volume di Armando Barsotti, un aiuto illustrato e operativo per i soggetti obbligati ai quali è dedicato

 Normativa antiriciclaggio senza segreti grazie alla Guida Antiriciclaggio dedicata agli agenti immobiliari e mediatori creditizi, messa a punto da Armando Barsotti, responsabile dell’ Ufficio Studi della Fiaip

In un volume di oltre 200 pagine viene sviscerata nel dettaglio non solo la disciplina di riferimento (il decreto legislativo 231 / 2007), ma anche le modalità applicative e tutto quello che è necessario sapere e fare per evitare di incorrere in sanzioni.

Fulcro della normativa – spiega nella premessa Barsotti insieme a Luciano Passutti e Alberto Zamberletti, componenti dell’ Ufficio Studi della Federazione – è infatti l’ obbligo per la categoria di mettere in atto alcune procedure: dall’ adeguata verifica del cliente, alla segnalazione di operazioni sospette, alla comunicazione al ministero dell’ Economia delle transazioni che violano il limite di utilizzo del contante.

Rebus antiriciclaggio. Il ministero dell’ Economia non ha ancora risposto completamente ai quesiti su riciclaggio e terrorismo

 Dal 1991 la lotta al riciclaggio è entrata a far parte delle “squadre finanziarie”, mentre dal 2006 sono stati chiamati come soggetti obbligati alle verifiche sul riciclaggio e terrorismo anche gli Agenti Immobiliari e i Mediatori Creditizi. Questo, in base a precise disposizioni della Comunità Europea e del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo internazionale che si occupa di contrastare la criminalità finanziaria, dopo aver introdotto nuove regole dettate dall’ U.I.C. Ufficio Italiano Cambi, oggi soppresso a favore dell’ U.I.F., Ufficio Informazione Finanziaria, sotto controllo di Banca Italia.

Una delle novità più significative di questa III direttiva europea è la richiesta di mutare l’ approccio complessivo: non solo contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose, ma anche azioni di raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Infatti nelle sue considerazioni iniziali si afferma che sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa, o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l’ integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema.

Lo scopo di evitare l’ inquinamento del sistema finanziario da tali proventi criminali continua, quindi, ad essere assicurato anche dal convinto impegno dei soggetti obbligati, quali consueti conoscitori e garanti delle regole, cui è affidato, inoltre, il compito di prevenire che gli introiti di qualsiasi delitto, taluni dei quali di rilevante allarme sociale, siano per il loro inconsapevole tramite reintrodotti nell’ economia legale.

Il significato finale che è possibile ascrivere a questa evoluzione normativa, spesso resa complessa ed anche convulsa dalla sovrapposizione di piani di intervento successivi e non sempre del tutto coordinati, deve ricostruirsi in termini di nuove e compiute opportunità non solo per il sistema giuridico economico.

Proprio il ruolo dei soggetti obbligati è da non confondere mai con un soggetto investito di funzioni investigative: non mero esecutore di decisioni altrui, ma attento consulente, onerato anche di attivare i controlli e le verifiche delle autorità pubbliche ogni qual volta si prefiguri il rischio di una violazione tale che, se non repressa e se destinata a proliferare, darebbe luogo ad un sistema dominato dalla violazione sistematica di ogni regola, per fini illeciti e di profitto brutale.

News. Antiriciclaggio: MEF risponde a Fiaip

 In riferimento all’ interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 / 2007 arriva la risposta del Ministero dell’ Economia e delle Finanze a Fiaip.

In particolare viene precisato che nell’ ambito dell’ attività quotidiana dell’ agente immobiliare l’ obbligo di acquisire i dati necessari per l’ identificazione del cliente per l’ adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’ incarico di vendita, ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione, alla cessione / affitto d’ azienda, perché solo allora si ha l’ effettiva instaurazione del rapporto.

Il Ministero precisa altresì che a seguito della III direttiva comunitaria gli agenti immobiliari dovranno dar corso agli adempimenti per le attività sopra descritte in modo innovativo e comunque diverso dalla previgente regolamentazione.

In particolare questa III direttiva, nel rafforzare la necessità di piena conoscenza della clientela, al fine di aiutare i rapporti con riciclatori e / o terroristi, ha precisato al riguardo che la consultazione delle black list, in riferimento agli obblighi dell’ adeguata verifica della clientela, assolti commisurandoli al rischio associato ad ogni tipo di cliente, sia un’ ulteriore attività di verifica connessa ad una scelta soggettiva del destinatario della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, ma obbligatoria al fine del rispetto del principio di commisurare il grado di rischio del cliente.

Nuovo vertice della Consulta interassociativa nazionale della intermediazione

 Si è svolto a Verona l’ incontro tra i Presidenti Fimaa, Fiaip ed Anama. Approvato un nuovo regolamento, che ratifica il precedente protocollo d’ intesa con il quale si era costituita la Consulta Interassociativa della Mediazione. La Consulta, organo riconosciuto dal Governo delle tre principali Associazioni di Categoria dei Mediatori (Fimaa, Fiaip ed Anama), ha riconfermato le intenzioni orientate ad un maggior coordinamento politico, consapevole che i temi sui quali confrontarsi e lavorare, così come le criticità da superare, sono molteplici.

Ai lavori della Consulta hanno partecipato Anama, con il presidente Nazionale Paolo Bellini accompagnato dal membro di giunta Nazionale Antonino Veronesi; Fiaip, con il presidente Nazionale Franco Arosio accompagnato dal vice presidente Paolo Righi e dal presidente onorario Luciano Passuti e Fimaa, con il presidente Nazionale Bruno Paludet che coordina attualmente il lavoro della Consulta Interassociativa della Mediazione, accompagnato dal responsabile della Commissione Nazionale per i rapporti intersindacali Santino Taverna.

Dal meeting sono emerse, in pieno raccordo tra i partecipanti, le priorità più urgenti a supporto e tutela della Categoria:

1. la modifica del provvedimento inerente la dichiarazione in atto notarile dei compensi corrisposti al mediatore, che dovrebbe evitare di citare in atto, l’ importo della somma pagata dalle parti, mantenendo però inalterati tutti gli altri elementi (numero di fattura, data, numero d’ iscrizione al ruolo, ecc.);
2. la richiesta di abrogazione della normativa che prevede la responsabilità in solido del mediatore per la registrazione delle scritture private non autenticate o, in subordine, la modifica del provvedimento istituendo l’ obbligo per le parti contraenti di consegnare copia della scrittura privata al mediatore, nonché la possibilità per il mediatore di poter agire, attraverso decreto ingiuntivo, per essere rifuso dell’ importo versato per la registrazione, qualora le parti si rifiutassero di versare le provviste necessarie;
3. la reintroduzione degli agenti d’affari in mediazione nelle commissioni esaminatrici per l’iscrizione al ruolo presso le Camere di Commercio;
4. la semplificazione della normativa Antiriciclaggio in capo agli agenti immobiliari.

Agenti di affari in mediazione: a Firenze parte il primo corso di Fiaip, Provincia e Confindustria

 Parte a Firenze il primo corso Fiaip in Italia di agenti di affari in mediazione che coinvolge direttamente anche un ente territoriale. La Provincia di Firenze (con l’ atto dirigenziale n. 97 / 09 del 15 gennaio scorso) ha infatti approvato la richiesta presentata da Fiaip Firenze, assieme a Confindustria, per organizzare il primo corso abilitante per partecipare all’ esame per l’ iscrizione al ruolo camerale. Le lezioni dovrebbero cominciare a marzo. Questa iniziativa assume un significato assai importante all’ interno della Federazione perché il collegio di Firenze è il primo ad aver raggiunto questo obbiettivo a livello nazionale.
“La Federazione – ha spiegato il delegato alla Cultura e alla Formazione, Luigi Carotenuto, ideatore e responsabile del progetto – aggiunge un altro servizio ai molti che già offre agli associati, ribadendo il ruolo di leader nel panorama sindacale della categoria, per numero di iscritti e per i servizi e le opportunità che offre agli associati”.
Il Collegio di Firenze conta oltre 250 colleghi, che in gran parte hanno una loro autonoma agenzia. Con il nuovo corso Fiaip si potranno dunque soddisfare le richieste di quanti vorranno avviare alla professione collaboratori e familiari. Inoltre, il corso abiliterà a sostenere l’ esame in tutte le Camere di Commercio della Toscana, per cui anche dai collegi vicini, come Prato e Pistoia, vi si potrà partecipare agevolmente.

Sotto la minaccia di sanzioni, gli agenti immobiliari devono osservare norme che risparmiano altri attori dell’ambiente finanziario

 Il fenomeno relativo al riciclaggio del denaro illecito condiziona ormai da oltre 15 anni l’attività immobiliare. La disciplina italiana in materia cerca di realizzare un efficace sistema preventivo insieme agli altri paesi aderenti al Gafi (il Gruppo d’azione finanziario sul riciclaggio di denaro sporco, che fa capo all’Ocse), che hanno la stessa esigenza di contrastare l’utilizzo distorto del sistema economico-finanziario per movimentare capitali illeciti e/o illegali. Per le categorie di Agenti immobiliari e Mediatori creditizi, tutto è iniziato il 22 aprile 2006, con l’adozione del regolamento di cui al D.M. n.143/2006 emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, e dei vari provvedimenti dell’Uic. Dopo circa 20 mesi di prima interpretazione degli adempimenti antiriciclaggio, il quadro normativo è stato significativamente rivisto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (la cosiddetta “terza direttiva antiriciclaggio”), precisa l’indirizzo emerso a livello comunitario circa il necessario coinvolgimento di molte categorie di professionisti e di altri soggetti obbligati nella lotta al riciclaggio del denaro e di movimentazioni di capitali illeciti e/o illegale.