Regione Puglia. Proposte di cambiamento per il Piano Casa

 Proposta la modifica della legge regionale per il rilancio delle costruzioni mediante gli ampliamenti volumetrici, perché onerosa e troppo ricca di vincoli

In particolare la rettifica alla L.R. 14 / 2009 esclude dagli ampliamenti volumetrici gli edifici non residenziali, che possono accedere solo alla sostituzione edilizia.

Nei comuni pugliesi, infatti, nelle stesse aree coesistono abitazioni, esercizi di vicinato, laboratori artigianali ed uffici. Pertanto limitare gli interventi ai soli edifici residenziali contrasta l’ obiettivo di migliorare il patrimonio edilizio esistente e costituisce nel contempo un freno al contrasto della crisi economica.

In quanto alla destinazione d’ uso, per soddisfare il fabbisogno abitativo dopo gli interventi sugli edifici a destinazione mista, la percentuale di uso residenziale non potrebbe essere inferiore a quella preesistente. In linea generale, invece, gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione seguono la destinazione d’ uso dell’ edificio principale.

Piano casa Valle d’ Aosta. Norme regionali (Legge 4 agosto 2009 (?), Legge n. 18 del 17 – 06 – 2009)

 In sintesi, consentiti ampliamenti volumetrici per varie tipologie di edifici con diverse destinazioni d’ uso, esclusi dalle deroghe le aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi e quelli sottoposti a particolari vincoli, nessun limite di tempo per l’ applicabilità della legge, aumento fino al 35% per sostituzione edilizia a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Unità immobiliari con titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2008. Per le residenze degli agricoltori, l’ ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali definiti dalla Giunta.

2. Zone escluse. Immobili definiti di pregio dal Prg solo con assenso delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Possibile l’ agevolazione volumetrica anche in zone inedificabili, a parco, tutelate, vincolo di qualsiasi tipo, ma seguendo le norme regolatrici. Vietati gli interventi nei centri storici, ma solo se non è stata fatta la classificazione prevista dall’ articolo 52 della l.r. 11 / 1998 (che prevede gli interventi ammessi). Esclusi gli immobili con vincolo storico – architettonico e quelli monumentali. Per i beni vincolati paesaggisticamente verifica della Regione entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Non si tratta di una legge straordinaria, ma di un regime. Pertanto non esistono termini.

4. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% del volumi.

4.1 Risparmio energetico. Devono essere garantite le prestazioni energetiche e igienico – sanitarie preesistenti.

Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

 Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.

Ampliamenti volumetrici: la Toscana arriva per prima

 La Toscana ha bruciato tutte le altre regioni sul filo di lana nel varare una legge sugli ampliamenti volumetrici, in attuazione dell’ Intesa Stato – Regioni, non ancora pubblicata sul Bur. Tuttavia il dibattito ferve: le nuova legge è restrittiva e anzi inutile, perché di fatto consente incrementi volumetrici quando gli strumenti urbanistici già li prevedevano, o al contrario è una norma lassista e permissiva?

La tesi della Regione è complessa. Può riassumersi così: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, magari limitatissime, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Solo nel caso, piuttosto raro, in cui i Comuni hanno voluto escludere ogni tipo di addizioni funzionali, soprattutto in certe zone protette, o per certi edifici, l’ incremento sarà impossibile.

L’ interpretazione può parere contorta, se ci si dimentica che l’ articolo della legge sul governo del territorio toscana (n. 1 / 2005), dà una definizione complessa di quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra l’ altro esso afferma che essi comprendono anche “le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze”. Per intendersi, con addizioni, in questo caso, non si intendono solo i cosiddetti volumi tecnici (casotti caldaia e ascensore, tettoie agricole eccetera), ma anche gli ampliamenti di volume veri e propri (una nuova stanza, una sopraelevazione, un box, eccetera).

Insomma, i comuni avrebbero già potuto, nell’ ambito della propria autonomia, utilizzare lo strumento degli ampliamenti. Anche quando non lo hanno fatto, in genere si sono riservati la possibilità di cambiare idea, importando nei loro strumenti urbanistici la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge toscana. In tal caso saranno costretti a consentire gli aumenti volumetrici. Quindi, secondo la Giunta, gli incrementi ci saranno (si parla addirittura del 40% del patrimonio edilizio coinvolto).