La grande crisi economica e gli studi di settore. La macchina virtuale da guerra alle prese con i nuovi modelli

 Mai come quest’ anno la partita degli studi di settore si sta giocando su un terreno arido, con regole articolate e complesse che costringono i soggetti obbligati ad arrancare nel rincorrere l’ applicazione pratica degli strumenti per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi nel c.s. “range” di livello dei ricavi minimi e ricavi puntuali.

La necessità da parte dell’ amministrazione finanziaria di intervenire sui meccanismi perversi di Gerico si era già manifestata da molto tempo con pesanti richieste da ogni associazione di categoria e ora ancora di più per l’ effetto della crisi economica globale.

In questi ultimi tempi sono stati partoriti vari modelli ministeriali con le relative istruzioni pubblicate sul sito web Agenzia delle Entrate a far data dal 5 giugno 2009 oltre ai vari provvedimenti normativi, agli interventi della Commissione degli esperti e della SOSE, la macchina diabolica e informatica del fisco, con la messa in linea on line di Gerico 2009 per 206 studi di settore che si applicano nel modello Unico2009 redditi 2008.

Questo impatto di tante nuove informazioni anche tardive con fondamentali novità ha creato in generale uno scompenso tra i soggetti obbligati contribuenti. Tutta questa assurda virtualità informatica di calcolo di Ricavi minimi – puntuali serve solo ad agevolare gli uffici finanziari negli c.d. accertamenti a tavolino che assumono una importante funzione di Cash Flow per l’ erario italiano, alimentando successivamente montagne di contenzioso per illegittimità, ma anche assenza di coerenza applicativa di calcolo con scostamenti dalla realtà del mercato economico stesso.

Risparmio energetico e detrazione del 55%, definiti i nuovi valori limite da rispettare

 Sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportano un risparmio energetico è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi in misura pari al 55% delle spese sostenute. L’agevolazione, introdotta inizialmente solo per il periodo d’imposta 2007, è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010. La stessa legge finanziaria aveva demandato, però, a un apposito decreto ministeriale il compito di stabilire i valori limite da rispettare riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre). Il Dm 11 marzo 2008 dello Sviluppo economico stabilisce i nuovi indici, distinguendo quelli applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli validi dal 1° gennaio 2010. Come si evince dalle tabelle, allegate al decreto, i valori si fanno sempre più restrittivi con il passare degli anni. Inoltre, con il provvedimento di attuazione, viene precisato che, in caso di sostituzione di una caldaia con un generatore alimentato a biomasse combustibili, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio può essere considerato pari a zero e, di conseguenza, si può fruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 della legge 296/2006, Finanziaria 2007). Tuttavia, è previsto che la nuova caldaia rispetti ulteriori condizioni relativamente al rendimento utile nominale minimo, ai limiti di emissione e al tipo di biomasse combustibili utilizzabili. Senza addentrarsi nei dettagli tecnici degli interventi agevolati, si ritiene utile ricordare, brevemente, le principali caratteristiche riguardanti l’agevolazione fiscale in commento.