Piano Casa, maggiore attenzione alle misure antisismiche

 Il Piano Casa punta alla sicurezza. Dopo il terremoto registrato in Abruzzo, che ha provocato più di 150 vittime e migliaia di feriti, sono molti i professionisti e gli esponenti del mondo politico che chiedono un adeguamento alle misure antisismiche. Il Ministro allo Sviluppo Economico Claudio Scajola e Fabrizio Vigni, presidente degli Ecologisti Democratici, chiedono la messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano.

Fabbricati ristrutturati: per l’ Iva non conta il degrado. Chiarimenti ministeriali

 La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori, anche se l’ intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l’ applicabilità dell’ aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 – quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l’ aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.

Fiscalità: Iva al 10% per la cessione di fabbricati ristrutturati anche se non fatiscenti

 La cessione di fabbricati recuperati mediante interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, può godere della riduzione dell’ aliquota Iva al 10%, anche se i lavori di ristrutturazione non sono strettamente necessari per il recupero dello stato di degrado dell’ immobile. A condizione che gli interventi risultino già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi. Lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’ applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 72) che dichiara imponibili ad Iva le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che li hanno realizzati. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate.