Immobili e imposte. Aggiornamento Istat nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo

 Le variazioni in aumento del canone non possono però essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come accerteremo di seguito.

Nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo, originariamente, l’ aggiornamento ISTAT aveva cadenza biennale e le parti possono convenire l’ aggiornamento annuale del canone, su richiesta del locatore, solo a seguito di quanto disposto dal comma 9 – sexies dell’ articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118 – che ha modificato appunto l’ articolo 32 -. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 27 febbraio 2009, numero 14, le variazioni in aumento non potevano però superare il 75% di quelle accertate dall’ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La nullità delle clausole che stabiliscono aumenti in misura diversa da quella stabilita dall’ articolo 32 – nullità sanzionata dall’ articolo 79 della legge 392 / 1978 – non invalida l’ intero contratto, i base agli articoli 1419 e 1339 Codice Civile. Di conseguenza alla clausola contrattuale è sostituito automaticamente l’ aggiornamento previsto dal citato articolo 32. La nullità della clausola, comunque, si ha solo se essa attribuisce al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni imperative della legge 392 / 1978 (Cass. 5 luglio 1993, n. 7317).

La nuova formulazione dell’ articolo 32 Legge 392 / 78 – ora modificato dalla Legge 14/2009 – dispone come segue: “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’ articolo 27, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso all’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo”.

Libero l’ aggiornamento del canone per locazioni non abitative di durata superiore a 6 anni

 L’ articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27 / 2 / 2009 del DL 207 / 2008 (Milleproroghe) ha modificato in parte la disciplina prevista dall’ art.32 della Legge 392 / 1978 per quanto riguarda l’ aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’ articolo 32 della Legge 392 / 1978 (la prima risale al DL 12 / 1985) si presta a dubbi interpretativi da chiarire. In sintesi le novità della nuova disciplina.

Locazioni non abitative di durata superiore a 6 anni: libero l’ aggiornamento del canone

 L’ articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27 / 2 / 2009 del DL 207 / 2008 (cd. Milleproroghe) ha, in parte, modificato la disciplina prevista dall’ art.32 della Legge 392/1978 per quanto riguarda l’ aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’ articolo 32 della Legge 392 / 1978 (la prima risale al DL 12 / 1985) si presta per alcuni punti a dubbi interpretativi sui quali occorrerà fare chiarezza. In sintesi le novità della nuova disciplina.