In una circolare dell’8 aprile sono state fornite delle indicazioni relativamente alle agevolazioni per l’acquisto di una nuova abitazione. Ecco cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta ad un contribuente che ha chiesto quando sono valide le agevolazioni.
agevolazioni prima casa
Scadenza fiscale. Saldo Ici 2009 entro il 16 dicembre
Ultimo giorno per pagare, senza sanzioni, il saldo Ici 2009. La data da tenere in agenda è mercoledì 16 dicembre. Con la legge 93 / 2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti che devono ricordare i due appuntamenti annuali (16 giugno / 16 dicembre) con l’ imposta comunale sugli immobili.
Sono state, infatti, escluse dal tributo le unità destinate ad abitazione principale e quelle a esse assimilate da regolamento o delibera comunale. Continuano a scontare il tributo le case di lusso (come ville, castelli, palazzi di pregio eccetera) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che però possono usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa.
Affitti e condominio, Confedilizia risponde
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it / www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489
Registrazione del contratto di locazione
Si domanda quale sia l’ importo da versare all’ Agenzia delle Entrate per la registrazione di un contratto di locazione a canone libero.
L’ importo dovuto è pari al 2% del canone complessivo della locazione, con un minimo di 67 euro. Per i contratti pluriennali il versamento può essere effettuato sia in un’ unica soluzione (usufruendo anche di uno sconto), calcolando il 2% sul corrispettivo dovuto per l’ intera durata del contratto, sia anno per anno, applicando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità.
Agevolazioni prima casa. Non si perde il bonus fiscale se il contribuente non riesce a reinvestire per colpa del venditore
Non si decade dai benefici fiscali prima casa per mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita di un immobile, se il contribuente non ha potuto riacquistare un altro fabbricato per inadempimento del venditore.
Il mancato acquisto può dipendere da un’ emergenza in cui può venire a trovarsi l’ interessato nel caso in cui il venditore abbia nascosto l’ esistenza temporanea di un atto di pignoramento sul bene compravenduto. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Roma, quarta sezione, con la sentenza 204 del 16 giugno 2009.
Per il giudice romano, “gli accadimenti che derivano dal decorso del tempo non vanno considerati nella loro materialità e automaticità, in quanto occorre valutare l’ aspetto di soggettività derivante dal comportamento dell’ onerato”.
In questi casi, il Fisco deve verificare i motivi che hanno ostacolato il compimento del fatto impeditivo della decadenza. Il ricorrente, impugnando l’ avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emanato dall’ agenzia delle Entrate di Civitavecchia, aveva dedotto che prima della scadenza del termine per la stipulazione era stato accertato un impedimento all’ acquisto dovuto a un pignoramento immobiliare sul terreno su cui era stato edificato il fabbricato.
Chiarimenti del fisco. Rivendita prima casa acquistata da una cooperativa
Il quinquennio entro il quale la rivendita dell’ alloggio comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dalla data del rogito notarile e non dalla data del verbale di consegna dell’ immobile. Tale disposizione stabilisce che se l’ abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa viene venduta prima dei cinque anni dall’ acquisto, il contribuente perde le agevolazioni fiscali, a meno che provveda ad acquistare entro un anno, con i requisiti prima casa, un immobile da adibire ad abitazione principale.
Mercato immobiliare: il loft, un settore di nicchia
Uno spazio abitabile che anche in questo periodo ha ancora i suoi amatori. Basta la parola loft a farci sognare: il loft è, infatti, per eccellenza il sogno dello spazio, l’ immagine di un ambiente che rimanda al concetto di libertà piuttosto che di volume e superficie. Gli acquirenti di questo tipo di immobili sono per la maggior parte professionisti, in genere architetti, che lo utilizzano sia come ufficio che come abitazione, single e giovani coppie con una certa disponibilità di spesa. Ci troviamo quindi di fronte ad un mercato abbastanza di nicchia, di amatori del genere. L’ acquirente di un loft preferisce quasi sempre l’ utilizzo diretto, attratto soprattutto dagli spazi ampi che, in questo tipo di abitazione, sono destinati alla zona giorno e al bagno. Tuttavia in questo periodo il mercato del loft è in calo. E anche i loft sono penalizzati in quanto, accatastati come C3, non hanno subito il cambio di destinazione d’ uso e pertanto sono per definizione destinati allo svolgimento di arti e mestieri e quindi non utilizzabili come abitazione.
Casa e infrastrutture: piano nazionale di edilizia abitativa
Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria
Per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, è approvato un piano nazionale di edilizia abitativa (art.11 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 – convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d’ intesa con la Conferenza unificata di cui all’ art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.
Il piano si pone l’ obiettivo di incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo, mediante l’ offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2) giovani coppie a basso reddito;
3) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
4) studenti fuori sede;
5) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6) altri soggetti in possesso di requisiti di cui all’ articolo 1 della legge 8 febbraio 2007 n.9;
7) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
Aste immobiliari. Come fare se prima casa
Un atto integrativo prodotto per fruire delle agevolazioni “prima casa” è valido anche nel caso di trasferimento di un immobile attraverso un’asta giudiziaria, a condizione che lo stesso sia presentato prima della registrazione del decreto del giudice di esecuzione. In sostanza, tenuto conto del rispetto di tale tempistica, è possibile estendere l’efficacia normalmente riconosciuta alle dichiarazioni integrative delle “ordinarie” compravendite, attestanti il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici.
Un principio in risposta all’interpello di un contribuente che si è aggiudicato la proprietà di un’abitazione attraverso un’asta immobiliare. Il problema è sorto nel momento in cui l’istante, non avendo reso nella domanda di partecipazione all’incanto la dichiarazione necessaria per usufruire del regime fiscale di favore previsto per l’acquisto della “prima casa”, ha chiesto al tribunale che gli aveva assegnato la proprietà l’emanazione di un atto integrativo contenente la richiesta a suo tempo omessa. In seguito al rifiuto dell’istanza da parte del giudice di esecuzione, il contribuente si è rivolto ai tecnici del Fisco, per sapere se poteva ancora ottenere le agevolazioni e, in particolare, il rimborso dell’imposta di registro versata in misura ordinaria.
Sardegna: prima casa, entro il 26 le domande per i contributi a fondo perduto
L’Assessorato dei Lavori pubblici ricorda che venerdì 26 settembre scadono i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi prima casa a fondo perduto.
Il Bando da 25 milioni di euro prevede la concessione di un contributo in conto capitale (a fondo perduto), fino a 25 mila euro, per l’acquisto, la costruzione, il recupero o l’acquisto con recupero della prima casa di abitazione.
Nella graduatoria avranno una premialità di punteggio le coppie di nuova formazione, le famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli a carico e i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave. Premialità sono previste anche per chi recupera o acquista e recupera un alloggio costruito prima del 1960.
Le domande andranno compilate on-line sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo www.regione.sardegna.it/bandoprimacasa stampate e inviate per raccomandata semplice e in bollo all’Assessorato dei Lavori pubblici – Servizio Edilizia residenziale entro venerdì 26 settembre 2008.
I benefici sulla prima casa sono anche per la nuda proprieta’
Le agevolazioni spettanti per l`acquisto della prima casa nell`ipotesi di trasferimento del solo diritto della nuda proprieta` competono sino dalla decorrenza della legge istitutiva dell`agevolazione. Con una doppia pronuncia, prima la Cassazione (sentenza n. 2071/2008) e poi la commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 15/36/08 del 19 marzo 2008, hanno stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto della sola nuda proprieta`. «Le agevolazioni per l`acquisto della nuda proprieta`», osservano i giudici tributari, «competono senza che sia determinante il periodo in cui e` stato registrato l`atto di compravendita» e questo, proseguono, «perche` il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l`acquisto della prima casa in favore dell`acquirente della sola nuda proprieta` e` applicabile retroattivamente». «Perche`», prosegue il collegio, «la legge n. 548/1995 pur essendo innovativa nella parte che prevede queste nuove condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore». Infatti, il legislatore, nell`elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprieta` (in presenza degli altri requisiti) tra quelli a cui e` destinato il trattamento agevolato, e questo a condizione che l`acquirente, dopo la consolidazione dell`usufrutto con la nuda proprieta`, destini effettivamente l`appartamento acquistato a propria abitazione.
Torino: mutui agevolati per i giovani, dal 1° Settembre le domande
Dal 1° settembre al 15 ottobre i giovani al di sotto dei 35 anni potranno presentare domanda per accendere un mutuo a tasso fisso a condizioni di assoluto favore per l’acquisto della prima casa, garantiti dall’Amministrazione comunale. E’ infatti pronto il bando dell’iniziativa – esteso anche ai lavoratori precari – che sarà approvato nella seduta della Giunta comunale di martedì 26 agosto. ’ la prima volta che in Italia un Ente locale si fa garante nei confronti delle banche per assicurare un’abitazione a quanti vorrebbero acquistarla, per crearsi un’autonomia familiare. Partner del Comune nel progetto sperimentale è la banca Intesa San Paolo, scelta per aver accordato le migliori condizioni contrattuali giudicate positivamente anche dalla ederconsumatori. I cento giovani che saranno selezionati, residenti a Torino da almeno un anno, potranno sottoscrivere un mutuo a tasso fisso con uno spreed dello 0,60%, e non dovranno sostenere le spesa di perizia e istruttoria. Nel caso di finanziamento a lavoratori atipici Intesa San Paolo stipulerà una polizza assicurativa gratuita decennale a garanzia dell’eventuale disoccupazione. Le caratteristiche dell’alloggio oggetto di tale contratto devono sottostare ad alcuni parametri: deve essere a Torino, di categoria catastale A2-A3, di superficie tra i 45 e i 95 metri quadrati e il prezzo deve comunque essere inferiore a 170mila euro (1.850,00 euro al metro quadrato).
Il compratore deve avere un reddito familiare non superiore a 37.466,00 euro, cifra massima prevista anche per gli acquirenti di edilizia agevolata. Il mutuo può coprire fino al 100 percento del valore dell’immobile e la rata mensile deve incidere sul reddito in misura non superiore al 40%. I giovani avranno sei mesi di tempo, dalla data della pubblicazione della graduatoria, per cercare l’alloggio e stipulare l’atto d’acquisto: “L’iniziativa persegue tre obiettivi- spiega Roberto Tricarico, Assessore alle politiche per la casa – : consente l’accesso ai mutui ai giovani; ottiene l’applicazione di tassi ridotti e assicura una protezione nei casi di insolvenza temporanea; salvaguarda inoltre lo stesso contraente dall’eventuale sfratto, nel caso in cui non riesca più a far fronte al pagamento del mutuo. In caso di insolvenza, attraverso l’acquisto dell’immobile da parte della Città – continua l’Assessore- si potrà garantire al giovane la permanenza nell’appartamento in locazione a canone calmierato”.
Agevolazioni prima casa con termini triennali
I termini per revocare le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa non subiscono la proroga biennale prevista dall`articolo 11 della legge n. 289/2002 (condono fiscale); l`eventuale revoca di queste agevolazioni deve pertanto essere richiesta dall`ufficio nel termine triennale previsto dall`articolo 76 del dpr n. 131/1986. La conferma arriva dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che nella sentenza n. 58/35/08 ha rafforzato e ampliato le conclusioni gia` espresse nella sentenza n. 491/1/07. In questo nuovo giudicato, il collegio, rifacendosi alla precedente decisione, aggiunge anche che la proroga biennale ai termini d`accertamento, cosi` come prevista dal citato comma i dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, e` illegittima; infatti, questa viola le disposizioni del comma 3 dell`articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale dispone che per gli accertamenti d`imposta i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati. La Ctr, dopo aver aggiunto che eventuali deroghe alla legge n. 212/2000 dovevano essere espressamente previste anche nel comma 1-bis dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, cosi` come in effetti e` stato fatto per il comma 1, passa quindi a esaminare il significato letterale di questo comma 1-bis, e comparandolo con il precedente comma 1 ne rileva la diversita` contenutistica. Il collegio regionale precisa che con la proroga prevista solo dal comma 1 si introduce una disciplina divergente dall`ordine normativo esistente, e quindi essa e` di «stretta interpretazione» quando il legislatore pone un`eccezione, in sostanza, e` come se dicesse «fuori da questi casi io voglio il contrario» e cio` esclude qualsiasi interpretazione analogica.