Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ’98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431
Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che – benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 – non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.
Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.