Le seconde case. Il giudizio di Legambiente e la risposta di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia

 Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: “Assolutamente prevenuta l’ accusa mossa da Legambiente alle seconde case montane della Lombardia. Il giudizio, assai severo, risente, a nostro avviso, di una visione unilaterale del fenomento, forse generata dalla convinzione che il Paese sarà bello finché resterà povero (secondo la massima di Berenson).

Si dice, secondo quanto riferito da alcune agenzie di stampa, che esse costituiscono un fattore di svilimento e di degrado del territorio e dell’ ambiente.

“Un fenomeno associato alla speculazione che, nella percezione dei residenti, è diventato sempre più fattore di malessere….; comportano oneri per le amministrazioni locali e concorrono al declino delle stazioni turistiche montane, oltre che al generale scadimento delle condizioni di vita dei paesi in cui, per la gran parte dell’ anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. E, comunque …….troppo cemento”.

Osserviamo, in generale, che non si possono porre freni dirigistici alle tendenze di vita della popolazione, che, in particolare nella società moderna, implicano, per le famiglie che se lo possono permettere, la disponibilità di spazi abitativi per il tempo libero e le vacanze, così al mare, come in montagna e negli altri luoghi turistici.

Si tratta ovviamente di conciliare le esigenze della produzione edilizia con quelle della tutela del territorio e dell’ ambiente, secondo le regole che la cultura contemporanea più evoluta detta per lo sviluppo sostenibile, secondo criteri qualitativi di piu alto profilo. Così come avviene negli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, per arrivare alla Spagna, alla Svizzera, all’ Austria.

Ma, rispettata questa salvaguardia, le seconde case costituiscono un fattore propulsivo oltre che della vita turistica locale, anche dell’ economia pubblica e privata del luogo, proprio perché rappresentano un investimento immobiliare dinamico sul piano economico e fiscale (a differenza delle cosiddette prime case).

Agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale

 Le agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso l’ Ordinanza n.15426 del 1° luglio 2009.

In particolare, la Cassazione, richiamando la Sentenza n.14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’ altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse.

Il motivo della decisione risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’ acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’ art.177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’ acquisto in comune del bene stesso.

Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’ acquisto della prima casa”.

1° Rapporto Immobiliare Nomisma 2009. Il settore edile nell’ anno in corso secondo l’ Ance

 In base ai dati emersi dall’ indagine condotta dall’ Ance nello scorso mese di giugno presso le imprese associate, allo scopo di acquisire le previsioni per il 2009 dei livelli produttivi attesi per i diversi comparti di attività, emergono significative contrazioni dei volumi di produzione per tutti i segmenti d’ uso.

Sono infatti state riviste le previsioni per il 2009 formulate dall’ Ance nello scorso mese di Gennaio, con una contrazione degli investimenti nel settore che si stima possa raggiungere il -10,9% rispetto al 2008 (dopo il calo del -2,3% registrato a fine 2008 rispetto all’ anno precedente).

Dopo nove anni di crescita, pertanto, il settore è entrato nel 2008 in una fase recessiva, la cui dimensione e durata risulta di difficile previsione. Uno dei fattori determinati può essere ricercato nella forte contrazione del dinamismo residenziale che, fino al 2007, aveva trainato praticamente il settore, compensando i volumi più contenuti evidenziati dai comparti non residenziali e, soprattutto, delle opere pubbliche.

Investimenti in abitazioni
Secondo l’ Ance nel 2009 si dovrebbe evidenziare una contrazione media del -11,4% in termini reali, risultante da una previsione di calo del -19% degli investimenti in nuove abitazioni e da una flessione del -4,6% delle risorse destinate al recupero abitativo.

Agevolazioni fiscali
A questo proposito si sottolinea che il numero di agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%) nei primi due mesi del 2009 è leggermente cresciuto (+0,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando una tenuta del comparto rispetto alle opere di nuova edilizia.

Fiscalità. Interventi agevolabili con i bonus del 36 e 55%

 Novità in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste nella legge Finanziaria 2008: proroga sino al 31 dicembre 2011 del 36% per il recupero delle abitazioni e conferma sino al 30 giugno 2012 del 36% per l’ acquisto di immobili ristrutturati da impresa. Ferma fino al 31 dicembre 2010 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, comma 15, legge 203 / 2008 e articolo 29, comma 6, Dl 185 / 2008 convertito nella legge 2 / 2009).

Detrazione 36%
Fino al 31 dicembre 2011, viene prevista la proroga: della detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; dell’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.

Viene, inoltre, prorogata la detrazione Irpef del 36% per l’ acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni che si applica a condizione che: gli interventi di recupero realizzati sull’ intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2012.

Viene, infine, confermato, l’ obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione Irpef del 36% riconosciuta sia per gli interventi di recupero, sia per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate.

Assoedilizia. Tavola Rotonda con il Sottosegretario Mario Mantovani. Particolare attenzione al social housing

 “Piano casa: agevolazioni fiscali e premialità urbanistiche per la riqualificazione o la sostituzione edilizia, liberalizzazione degli interventi, ma potenziando i controlli pubblici”, dice il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. “Nei termini in cui si va configurando il provvedimento legislativo in itinere inerente al Piano Casa e / o al Piano Famiglia, esso ha il merito di “valenza anticiclica sul piano economico, valenza sociale, razionalizzazione del sistema normativo edilizio – urbanistico”, ha sintetizzato il presidente di Assoedilizia aprendo i lavori della Tavola Rotonda sul tema, svoltasi nella sede di Milano dell’ associazione dei proprietari immobiliari.

Oltre 300 persone hanno affollato la Sala Conferenze e le due sale collegate, a conferma di quale sia l’ interesse sull’ argomento. Trasferendo tale interesse in campo nazionale (il 78% degli italiani abita in case di proprietà) si capisce perché il governo abbia puntato sul settore casa per il new deal italiano: un po’ come ha fatto Obama che ha puntato sulla tecnologia verde, nella quale il nostro Paese non eccelle.

Il Piano è stato illustrato dal Sottosegretario alle Infrastrutture e all’ Edilizia abitativa sen. Mario Mantovani: “Non intende solo rispondere alla più che giustificata domanda di edilizia popolare – 20.000 richieste a Milano, 600.000 in tutta Italia – ma anche alle domande sul merito e la socialità”. Riassumibili in queste cifre.

In Francia si costruiscono ogni anno 40 – 50.000 case di edilizia sociale, in Italia poco più di 1.000, in conseguenza del defatigante iter Stato – Regioni – Aler, nonostante siano disponibili, e inutilizzati, 1.520 milioni di euro dei fondi ex Gescal. Da qui la decisione di tagliare lacci e lacciuoli con la previsione, nel Piano, di una sola conferenza dei servizi per decidere tutto. E tentare di raggiungere gli obiettivi francesi.

Cessione di aree industriali. Quali agevolazioni

 Con la R.M. n.72 / E del 23 marzo 2009, l’ Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’ applicabilità del regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte indirette, riconosciuto per i trasferimenti di aree comprese nei piani comunali di insediamenti produttivi. L’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.

Mutui: in arrivo l’ autocertificazione sul tetto al 4%

 Si va verso la concreta applicazione delle agevolazioni sui mutui variabili previste dal decreto anticrisi (Dl 185 / 2008, convertito dalla legge 2 / 2009). A breve l’ Associazione bancaria italiana (Abi) invierà a tutte le banche una circolare contenente nuove disposizioni e il modello di autocertificazione attraverso il quale i mutuatari potranno attestare il possesso dei requisiti per accedere al cosiddetto tetto al 4%.

Il settore delle costruzioni: rilanciare il mercato

 Promuovere e accelerare la ripresa economica e superare la crisi, puntando sull’ edilizia, significa non solo scommettere sul comparto industriale che per anni ha continuato a produrre ricchezza e occupazione, trainando, anche nei momenti più difficili, la crescita del Paese, ma anche e soprattutto dare risposte importanti e attese a due fabbisogni forti dei cittadini e dell’ economia: da una parte quello abitativo, dall’ altro quello di adeguamento e rilancio del sistema delle infrastrutture.

Ristrutturazione e Fisco: le regole per le agevolazioni principali

 Aggiornamento sulle principali agevolazioni al recupero degli immobili previste dalle norme nazionali e relative regole.
Bonifico e tempi. Si ha diritto allo “sconto fiscale” per l’ anno in cui si è pagata la spesa con apposito bonifico bancario o postale, privato o condominiale. Il bonifico non è necessario per :
– i pagamenti effettuati effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’ imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
– le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti. Esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
– le spese sostenute per il personale dall’ imprenditore edile che fa un intervento a casa propria;
– le detrazioni sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.

Confedilizia: niente certificazione energetica, neppure regionale

 L’obbligo di allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica e, per i locatori, di consegnarlo o comunque di metterlo a disposizione dei propri inquilini, così com’era previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/’05, non c’è più. La legge di conversione del d.l. n. 112/’08 (la manovra e-stiva, come è stata chiamata) ha infatti abrogato tali disposizioni e, con esse, le due norme di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo, che sanzionavano con la nullità (relativa) un eventuale inadempimento al riguardo. Resta in linea generale, per i proprietari, l’obbligo di dotarsi del predetto attestato secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, ma sta di fatto che le intervenute abrogazioni – con particolare riferimento ai fabbricati preesistenti (vale a dire non costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto dopo l’8 ottobre 2005) – hanno svuotato del suo valore precettivo tale previsione (salvo, ovviamente, il caso in cui si abbia inte-resse ad accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico).

La mancata edificazione nei cinque anni comporta la perdita dei benefici fiscali

 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l’imposta di registro dovuta in dipendenza dell’acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l’edificazione? E l’edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata? Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo. L’ufficio contesta al contribuente la decadenza dall’agevolazione relativa all’acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particoleraggiato. La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari. In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquiennio, l’intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato. In un tale contesto, il recupero da parte dell’ufficio appare dovuto e incontestabile