News. Cooperative edilizie di abitazione. Cambia il regime Iva

 Abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci

Così è disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’ art.4 – ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in cui sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie.

Per meglio chiarire le novità introdotte, ricordiamo che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, annullando il profitto di natura lucrativa.

Le cooperative edilizie si dividono in: cooperative

– <strong>cooperative a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell’ assegnazione dell’ immobile al rogito notarile;

– cooperative a proprietà indivisa se il socio non ottiene il diritto di proprietà dell’ immobile, ma il suo godimento.

Per le cooperative a proprietà divisa, il comma 4 dell’ art.4 – ter ha previsto l’ abrogazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’ art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).

Fiscalità. Cambia il regime Iva per le cooperative edilizie di abitazione

 Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’ art.4 – ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci.

Per meglio chiarire le novità introdotte, si ricorda che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l’ annullamento del profitto di natura lucrativa.

Le cooperative edilizie sono:

– a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell’ assegnazione dell’ immobile al rogito notarile;

-a proprietà indivisa: il socio non ottiene il diritto di proprietà dell’ immobile, ma il suo godimento.

Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78 / 2009, il comma 4 del’ art.4 – ter ha previsto l’ abrogazione delle disposizioni previste, per le cooperative a proprietà divisa, dai commi 2 e 3 dell’ art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).