Abruzzo. Post Terremoto. Definita la procedura per gli aggregati edilizi

 Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e precisamente le n. 3832 e 3833 del 22 dicembre 2009.

Ordinanza n. 3832 / 2009

Procedura per gli aggregati edilizi
L’ art. 3 integra l’ art. 7 dell’ OPCM n. 3820 / 2009, stabilendo una specifica procedura per gli aggregati edilizi, demandando ai Comuni la loro individuazione entro il 28 febbraio 2010 (31 marzo 2010 per il Comune de L’ Aquila) con pubblicazione sull’ Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del relativo elenco e delle eventuali partizioni già individuate.

Entro 20 giorni (30 per L’ Aquila) dalla pubblicazione i proprietari e i titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati devono costituirsi in consorzio obbligatorio, con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi oppure rilasciare apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi.

L’ individuazione dell’ aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica almeno dieci giorni prima delle predette scadenze.

La costituzione del consorzio non è richiesta per le unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati.

Approvata dal Senato la legge Finanziaria 2010

 Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 – B A / S, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2009 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Riapertura dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010; proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione Irpef del 36% per il recupero delle abitazioni; messa a regime dell’ aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali; proroga, per tutto il 2010, della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
2. Abitazioni: proroga della detrazione Irpef del 36% – Iva al 10% sulle manutenzioni
3. Proroga della detassazione dei contratti di produttività
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo
5. Altre misure fiscali

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
L’ art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (1^ rata), 31 ottobre 2011 (2^ rata), 31 ottobre 2012 (3^ rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l’ imposta sostitutiva, devono essere effettuate anche entro il 31 ottobre 2010.

DdL Finanziaria 2010, novità per le costruzioni

 Approvato dalla Commissione V (Bilancio) della Camera il DdL Finanziaria 2010, attualmente all’ esame della camera, che contiene diversi provvedimenti fiscali d’ interesse per il settore dell’ edilizia.

In particolare, si segnalano:
– la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31 ottobre 2012 (III rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010;

– la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttività, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l’ applicazione di un’ imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

Il decadimento qualitativo delle città italiane. Ricerca Assoedilizia su dati del Catasto – Agenzia del Territorio

 Per Colombo Clerici una rilevante concausa è da ricercarsi nella politica fiscale che ha penalizzato e penalizza le costruzioni di qualità. Ma perché mai i meno abbienti devono vivere in case brutte? A rischio le categorie artigianali più qualificate

Si evidenzia una progressiva dequalificazione del patrimonio abitativo del Paese, sia pure tenendo conto dell’ operazione di aggiornamento dei dati compiuti dal Catasto in anni in cui l’ arretrato era assai rilevante (5 – 6 milioni di posizioni).

Riscontriamo una predominanza di edilizia economica, il cui dato cresce quasi di tre volte (più 284%) ed una edilizia civile che raddoppia il dato (più 210%); un calo del 24,5% degli alloggi signorili dovuto alla mancanza di incremento ed ai processi di dismissione con contestuale frazionamento.

Fenomeno che interessa anche le ville che rimangono quasi stazionarie, mentre i villini aumentano di quattro volte. Il dato dei castelli e dei palazzi monumentali segue il trend dell’ aggiornamento catastale. La diminuzione delle unità ultrapopolari indica il recupero edilizio del patrimonio particolarmente degradato.

Fiscalità. Detrazione del 36%: i dubbi sulla necessità della Dia o permesso di costruire

 Per avere diritto all’ agevolazione fiscale è indispensabile ottenere gli assensi comunali, se sono necessari. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, non esiste alcuna necessità di chiederli e di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

Occorre fare dei distinguo. In caso di opere di recupero in singole unità immobiliari o in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), sono agevolate le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia. Invece, in caso di singoli appartamenti, le spese non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’ inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure antifurto e contro gli infortuni domestici.

Ad esempio godono del bonus fiscale l’ installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’ installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’ installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.

Il mercato immobiliare secondo Nomisma. Ancora sostenute le ristrutturazioni con agevolazione fiscale del 36%

 Nel 2008 è risultata positivo il trend del comparto delle ristrutturazioni abitative che hanno goduto del bonus fiscale del 36%. Infatti sono risultate complessivamente 391.688, in calo del 2,7% rispetto all’ anno record del 2007, ma rappresentano la migliore performance dal 1988 ad oggi. Il dato di dicembre è comunque ancora positivo e fa registrare un +18% rispetto a novembre ed un +19% rispetto allo stesso valore registrato a dicembre del 2007.

Lucca: edilizia in panne

 Si ferma anche l’ edilizia nella Provincia di Lucca. In sei mesi, dal primo semestre alla fine del 2008, le imprese edili perdono per strada quasi il 14% di fatturato (-13,6) contro l’ 8,5 regionale. È il secondo dato peggiore in Toscana (peggio ha fatto solo Prato con il 16,5%). Se solo sei mesi fa il comparto delle costruzioni (assieme alla cantieristica nautica che perde il 5,2%) era l’ unico a tenere alto l’ umore dell’ artigianato (aveva chiuso il primo semestre del 2008 con un +1%), sei mesi dopo il quadro è completamente stravolto.

Fiscalità: Iva al 10% per la cessione di fabbricati ristrutturati anche se non fatiscenti

 La cessione di fabbricati recuperati mediante interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, può godere della riduzione dell’ aliquota Iva al 10%, anche se i lavori di ristrutturazione non sono strettamente necessari per il recupero dello stato di degrado dell’ immobile. A condizione che gli interventi risultino già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi. Lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’ applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 72) che dichiara imponibili ad Iva le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che li hanno realizzati. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate.

Canoni di locazione: detraibilità dall’ Irpef per studenti universitari fuori sede

 L’ art. 15 c. 1, lett. i-sexies) del TUIR prevede la detraibilità dall’ Irpef del 19% dell’ importo del canone di locazione, derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 / 1998 da studenti universitari a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest’ ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situata in una provincia diversa. Poiché l’ agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’ onere sia sostenuto nell’ interesse di familiari a carico, si ritiene che la circostanza che il contratto di locazione sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non faccia venir meno per questi la possibilità di fruire del beneficio. Naturalmente a condizione che il figlio, studente universitario che usufruirà dell’ immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.