L’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 197 dell’ 1 Agosto 2007 ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme pagate a titolo di acconto o di caparra confirmatoria, dovute a seguito di un contratto preliminare di compravendita. Il contratto preliminare, disciplinato dall’ articolo 1385 c.c., è l’ accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone subito i contenuti e gli aspetti essenziali. Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’ obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. Deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione (articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’ imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – di seguito T.U.R) e comporta il versamento dell’ imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita. Tuttavia, sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra confirmatoria è dovuta l’imposta proporzionale di registro.