La grande crisi economica e gli studi di settore. La macchina virtuale da guerra alle prese con i nuovi modelli

 Mai come quest’ anno la partita degli studi di settore si sta giocando su un terreno arido, con regole articolate e complesse che costringono i soggetti obbligati ad arrancare nel rincorrere l’ applicazione pratica degli strumenti per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi nel c.s. “range” di livello dei ricavi minimi e ricavi puntuali.

La necessità da parte dell’ amministrazione finanziaria di intervenire sui meccanismi perversi di Gerico si era già manifestata da molto tempo con pesanti richieste da ogni associazione di categoria e ora ancora di più per l’ effetto della crisi economica globale.

In questi ultimi tempi sono stati partoriti vari modelli ministeriali con le relative istruzioni pubblicate sul sito web Agenzia delle Entrate a far data dal 5 giugno 2009 oltre ai vari provvedimenti normativi, agli interventi della Commissione degli esperti e della SOSE, la macchina diabolica e informatica del fisco, con la messa in linea on line di Gerico 2009 per 206 studi di settore che si applicano nel modello Unico2009 redditi 2008.

Questo impatto di tante nuove informazioni anche tardive con fondamentali novità ha creato in generale uno scompenso tra i soggetti obbligati contribuenti. Tutta questa assurda virtualità informatica di calcolo di Ricavi minimi – puntuali serve solo ad agevolare gli uffici finanziari negli c.d. accertamenti a tavolino che assumono una importante funzione di Cash Flow per l’ erario italiano, alimentando successivamente montagne di contenzioso per illegittimità, ma anche assenza di coerenza applicativa di calcolo con scostamenti dalla realtà del mercato economico stesso.

Agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale

 Le agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso l’ Ordinanza n.15426 del 1° luglio 2009.

In particolare, la Cassazione, richiamando la Sentenza n.14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’ altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse.

Il motivo della decisione risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’ acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’ art.177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’ acquisto in comune del bene stesso.

Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’ acquisto della prima casa”.

Prima casa: nell’ intermediazione immobiliare per il bonus del 19 % basta il preliminare

 L’ Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 26 / E del 30 gennaio 2009, così chiarisce: si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19 % dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b – bis, D.P.R. 917 / 1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purché regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’ acquisto dell’ abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
In particolare, l’ art. 15, comma 1, lett b – bis del TUIR – D.P.R. 917 / 1986 (come introdotto dal decreto Visco-Bersani – D.L. 223 / 2006, convertito con modifiche nella legge 248 / 2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilità dall’ IRPEF del 19 % dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.

Manovra Finanziaria 2009: misure fiscali per le ristrutturazioni

 Varie le novità in tale ambito contenute nella legge 203/2008. Proroghe delle agevolazioni Irpef e Iva per gli interventi di recupero delle abitazioni

I benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono stati prorogati al dicembre 2011 (art. 2, comma 15). In particolare, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero delle abitazioni, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Prorogata anche l’ Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. Tuttavia la Direttiva 2006/18/CE prevede l’ applicazione di tale beneficio fiscale solo fino al 31 dicembre 2010 (si ricorda che in base alla direttiva citata i Paesi membri sono stati autorizzati ad applicare aliquote Iva ridotte per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera, tra le quali rientrano anche le manutenzioni delle abitazioni).

È stata prorogata per un ulteriore anno la detrazione Irpef del 36% per l’acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione. Il beneficio è da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, a condizione che gli interventi vengano eseguiti dall’ 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e che il rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.

Autocertificazione per la richiesta del “Bonus famiglia”

 Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, ci sono due le alternative:

* chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “agenzia”.
* coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

Appartamenti in comodato d’uso al coniuge

 Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.

Ammortamento, la nuova stima rileva anche per l’affittuario

 Fiscalmente riconosciuto alla società concessa in locazione, il valore dei beni rideterminato a seguito della trasformazione d’azienda.
Una Srl che effettua distribuzione di gas, costituitasi da una consortile in attuazione della normativa comunitaria che impone la gestione separata dell’erogazione del prodotto da quella della vendita, può considerare fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento i nuovi valori derivanti dalla perizia redatta in occasione della “trasformazione obbligatoria” del consorzio in società di capitali (articoli 113-115 del Testo unico degli enti locali); stima che nello specifico riguarda reti, impianti e dotazioni della distribuzione. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 375/E del 6 ottobre, in risposta a un’istanza di interpello formulata dalle due società. La consortile, proprietaria della rete di erogazione del gas metano, inizialmente ne gestiva sia la distribuzione che la vendita. Successivamente il proprietario, in ottemperanza della direttiva 98/30/Ce, ha dovuto costituire due apposite società, concedendo in locazione nel 2002, a una di esse, il ramo relativo alla distribuzione. Sui cespiti ricadenti nel ramo d’azienda, l’affittuario ha sempre dato corso al processo di ammortamento dei beni come previsto dall’articolo 2561 cc. Quando la società consortile, nel 2007, si è necessariamente trasformata in società di capitali, secondo quanto previsto dagli articoli 113-115 del Tuel, è stata redatta una perizia per la definitiva determinazione del valore patrimoniale, che ha stabilito una nuova valutazione per reti, impianti e dotazioni della distribuzione del gas.

Federconsumatori: dati catastali difficoltà nella compilazione dei moduli. Costi della spedizione per mancato recapito

 Sono sempre di più le segnalazioni degli utenti che ci pervengono in merito alla richiesta di comunicazione dei dati catastali da parte delle aziende fornitrici di gas, acqua ed energia elettrica. Tutti quei clienti che hanno attivato un’utenza dopo il 1 aprile 2005, o che, dopo questa data, hanno modificato o rinnovato il proprio contratto, sono tenuti, infatti, a comunicare i propri dati catastali alle aziende erogatrici. Tale obbligo, però, comporta non poche difficoltà. Infatti, non tutti sono in possesso dei dati richiesti, come ad esempio gli inquilini in affitto, o, anche nel caso riescano a reperirli, i moduli non sono affatto di facile compilazione. Nel caso, poi, sia necessario richiedere al Catasto i dati utili per la compilazione del modulo, iniziano le spese. A queste si aggiungono quelle per la spedizione del modulo stesso.
A tale proposito Federconsumatori consiglia di spedire tali moduli tramite raccomandata AR, per documentarne l’invio. Tale tipo di spedizione comporta certamente costi maggiori rispetto alla spedizione normale, ma offre maggiori garanzie, dal momento che, qualora i documenti non pervenissero all’azienda erogatrice, si è soggetti ad una sanzione da 103 € a 2.065 €. Questa è la sanzione da pagare, non solo per l’omissione della comunicazione, ma anche nel caso la compilazione dei moduli risulti errata.

Bonus affitto, l’eccezione non è di casa

 Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ’98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431

Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che – benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 – non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.

Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.

Calcolo e pagamento dell’ICI 2008

 L’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento; dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’Ici ma separatamente);

se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico dell’usufruttuario;

se l’immobile è in multiproprietà, l’Ici deve essere pagata dall’amministratore del condominio o della comunione.

Le detrazioni per i contratti di affitto

 DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.