Casa. Il Comune di Milano si convenziona con Aler per la gestione degli immobili di sua proprietà

 Dal 1° ottobre la gestione di 28.294 appartamenti e 8.800 tra posti auto e negozi di proprietà del Comune di Milano è affidata all’ Aler. “Si tratta di una scelta che approviamo e che si inserisce nella politica regionale sulle abitazioni che ha il suo punto qualificante nella legge regionale n. 27 sulla gestione del patrimonio edilizio pubblico”, ha commentato l’ assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, Mario Scotti.

La decisione della Giunta comunale di Milano di convenzionarsi con Aler per la gestione degli immobili è stata illustrata in una conferenza stampa presso la sede dell’ Azienda in viale Romagna a Milano, alla quale sono  intervenuti, con l’ assessore Scotti, il presidente di Aler Loris Zaffra, l’ assessore alla Casa del Comune di Milano Gianni Verga e quello della Provincia Fabio Altitonante. Presenti anche diversi inquilini e rappresentanti di Comitati di inquilini che hanno approvato la decisione della Giunta di Milano e si sono complimentati con Regione Lombardia per l’ attenzione al problema della casa.

“La scelta del Comune di Milano di attribuire ad Aler la gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica – ha aggiunto Scotti – rappresenta un momento importante per l’ azienda regionale. Si tratta al tempo stesso di un riconoscimento e di una sfida. Da una parte, infatti vengono riconosciute ad Aler le necessarie capacità di gestione, dall’ altra le si chiede di affrontare in modo efficiente i principali problemi dei quartieri comunali”.

L’ Agente Immobiliare. L’ opinione di Armando Barsotti in risposta ai notai

 Anche per gli agenti immobiliari professionali come il sigillo dei Notai l’ attività professionale è un impegno per la vita. Infatti la professione di agente immobiliare svolta in modo veramente professionale è una pedina molto importante nella filiera degli adempimenti necessari e obbligatori per la conclusione di un affare immobiliare nelle dinamiche del mercato stesso.

È sempre più difficile arrivare all’ apice della professionalità dovendo combattere quotidianamente con la giungla delle improvvisate novelle normative e degli adempimenti obbligatori, ma quando la porta si apre verso la scala del successo sarebbe un fiore all’ occhiello, un orgoglio per un vero agente immobiliare poter contare anche sulla continuità generazionale della sua azienda e della sua attività professionale. Purtroppo non sempre ci si riesce….. Si perde spesso la continuità del nome e dei vari Brand aziendali già affermati e noti nel mercato immobiliare.

Come nel notariato, anche nel mondo dell’ intermediazione immobiliare ci sono due o più categorie di agenti immobiliari o anche più di due. Per entrambe ci si riferisce a coloro che sono iscritti nel ruolo camerale di cui alla legge 39 / 1989.

Ma la prima si identifica in quelli che sono anche senza fede professionale, opportunisti che vivono alla giornata, gli abusivi, ovvero la stragrande maggioranza di chi intermedia in modo non professionale e occasionale.

L’ altra invece s’ identifica in quelli che, pur avendo anche ruoli diversi in riferimento all’ età, all’ esperienza e all’ anzianità di lavoro, hanno sempre viva e forte la fede e il senso del dovere etico professionale di assistenza e consulenza globale, esclusivamente a vantaggio del cliente stesso, per l’ ottimizzazione della fase di closing dell’ affare immobiliare.

Roma: il diritto all’abitazione… uno dei tanti casi

 La sentenza alla quale si fa riferimento è la n. 35580/2007 emessa dalla Cassazione penale e riguarda una donna imputata del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dello IACP a Roma. Si deve tener presente, per comprendere meglio la portata della decisione, che con la sent. N. 41538 del 12 novembre 2007 era stato ribadito il reato previsto dall’art. 639-bis cod. pen., che è perseguibile d’ufficio, sulla condotta di chi occupi un immobile di proprietà dello IACP, in quanto la disposizione si riferisce a tutti gli edifici pubblici o destinati a uso pubblico. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva condannato la donna a una multa di 600 euro, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dello IACP; e dopo che anche la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, l’imputata aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando in particolare che la Corte d’Appello aveva escluso lo stato di necessità dedotto dalla stessa imputata in relazione all’occupazione dell’immobile, senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell’imputata, all’esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell’integrità fisica degli stessi e al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali;