Fiscalità: detrazione Irpef per canoni di locazione abitativa residenziale

 Si fruisce del beneficio fiscale anche in caso di contratti stipulati prima del 1998 prorogati automaticamente (Risoluzione Agenzia Entrate 16.05.2008, n. 200 / E). L’ art.16, co.1 del Tuir prevede una detrazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 pari a:
*300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71euro ;
*150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non supera 30.987,41euro.
Tale norma (co.1) è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 ed ha voluto estendere il beneficio già previsto per gli inquilini titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale (art.16, co.1 del Tuir, contratti cosiddetti convenzionati) anche ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n.431 / 98.

I prezzi delle case italiane in media con quelle dell’Unione Europea

 Negli anni del boom immobiliare il primato per la crescita dei prezzi delle case e’ andato a Stoccolma, mentre l’Italia e’ riuscita a rimanere agganciata ai valori del trend medio europeo (+88,1% dal 2000 al 2008). Dal recente studio di Scenari Immobiliari sulle citta’ globali emerge infatti che le abitazioni nella capitale svedese negli ultimi sette anni hanno avuto un incremento di valore del 216%. Questa corsa vertiginosa nelle quotazioni del mercato della casa ha riguardato tutta la regione scandinava, e piu’ in generale, il Nord Europa, dove Oslo ha segnato un +175,7%, Helsinki un +187% e Dublino, addirittura un +195%. L’Italia, pur non immune all’impennata dei prezzi, e’ riuscita quanto meno a tenere il ritmo del continente, con Milano che ha segnato un +88,7% e Roma un +82,5%. L’ipervalutazione di questi anni non si e’ fatta sentire, invece, in Germania.

Trentino Alto Adige: aiuto provinciale per i mutui. Ecco le decisioni “tecniche” cassa del Trentino raccoglierà le domande dal 1° Dicembre

 La Provincia autonoma di Trento ha adottato oggi una delibera che sviluppa e perfeziona, sul piano “tecnico”, la decisione assunta la scorsa settimana di sostenere economicamente chi abbia contratto un mutuo a tasso variabile fra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2007 e si trovi ora in difficoltà a pagare la rata, a causa dell’aumento della stessa. Sottolineiamo innanzitutto che – conformemente a quanto già indicato nel conchiuso di Giunta della scorsa settimana – sarà Cassa del Trentino spa il soggetto a cui i cittadini potranno richiedere le informazioni di cui abbisognano e a cui potranno presentare la loro domanda di contributo. Il richiedente dovrà presentarsi all’apposito sportello, che sarà istituito prossimamente, munito di calcolo dell’Icef, del piano di ammortamento del mutuo e di autocertificazioni attestanti il fatto di non avere ottenuto altri mutui agevolati oltre a quello oggetto della domanda di sostegno e di non avere ottenuto altri contributi in conto capitale. L’ammontare massimo del mutuo non deve superare i 200.000 euro (gli eventuali interessi eccedenti saranno considerati a carico del richiedente). Le domande potranno essere presentate a Cassa del Trentino spa dal 1 dicembre 2008 al 30 giugno 2009. Cassa del Trentino ha sede in via Grazioli 25, a Trento. Può essere contattata telefonicamente al numero 0461-273240 o via email all’indirizzo: [email protected]. Il contributo provinciale – lo ricordiamo – interessa sia chi a suo tempo ha contratto il mutuo prima casa senza ricevere un contributo provinciale sia chi invece lo ha ricevuto. Riportiamo di seguito il contenuto del provvedimento varato dalla Provincia autonoma di Trento nella seduta dello scorso venerdì.

Case a Roma nettamente più care di Milano

 Oltre 4.300 euro al metro quadro a Roma che distanzia nettamente Milano al secondo posto con 3.470 euro al metro e Venezia, terza città più cara, con 3.106 euro. Sono i prezzi delle abitazioni nel 2007 calcolati sulla base di un nuovo indicatore messo a punto da tre ricercatori della Banca d’Italia. Un indicatore che, rispetto a quelli esistenti, offre una maggiore copertura geografica nonchè il vantaggio di un aggiornamento temporale tempestivo dei dati. Il prezzo medio in Italia nel 2007 risultava pari a 2.249 euro al metro quadro. Cifra superata anche da Napoli (3.040 euro al metro quadro), Genova (2.921 euro), Firenze (2.862 euro), Aosta (2.644 euro) e Bologna (2.572 euro). Sotto i 2mila euro al metro quadro risultano invece i prezzi delle abitazioni a Torino (1.953 euro) e Bari (1.763 euro).

Addio all’Ici prima casa e i termini per fissare i criteri del rimborso ai Comuni

 Sul versante dell’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale, per fronteggiare gli 1,7 miliardi di gettito fiscale in meno su cui non potranno più contare gli enti locali, il provvedimento prevede un piano di rimborso tramite un fondo ad hoc inserito nel bilancio del ministero dell’Interno. Proprio il ministro dell’Interno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale, è chiamato a emanare il decreto per l’erogazione del rimborso, “secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni”, come recita la versione attuale del testo. Restano escluse dal taglio dell’Ici le abitazioni signorili (A1), le ville (A8) e i castelli (A9). Inoltre il provvedimento licenziato da Montecitorio introduce un nuovo comma 6-bis che alleggerisce gli adempimenti dei proprietari nella fase di prima applicazione della legge. Non saranno infatti applicate sanzioni “nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008”, a patto che il contribuente versi l’importo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 93/2008.

Roma: Oggi scadenza Ici. Niente imposta per la prima casa. Le cose da sapere

 Oggi è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Ici. Ma la novità di quest’anno è l’abolizione dell’imposta per l’ “abitazione principale”, in base al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008. L’abitazione principale, comunemente detta “prima casa”, è l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008.

Già in occasione dell’acconto del 16 giugno, dunque, i proprietari di sola prima casa non devono più pagare l’imposta, mentre chi possiede diversi immobili non dovrà considerare l’abitazione principale nel calcolo Ici. Da ricordare, inoltre, che anche i locali strettamente pertinenti all’abitazione principale – box o posto auto, più una cantina o una soffitta – non pagano l’Ici, anche se registrati separatamente al catasto.

Continuano invece a pagare l’Ici le prime case accatastate in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continuerà ad essere applicata la detrazione annuale di 103,29 euro.

Ici prima casa, esenzione anche per tutti gli immobili assimilati ad abitazione principale

 L’esenzione Ici si estende a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con apposito regolamento, a condizione che questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto legge che ha stabilito l’esonero dal pagamento dell’imposta. La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data. È uno dei principali chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 12/Df del 5 giugno. Il documento di prassi risponde all’esigenza di diradare alcuni dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione pratica delle nuove norme in materia di Ici approvate dal Consiglio dei ministri. In particolare, il provvedimento si sofferma sulle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione, ribadendo che questa spetta a tutte le tipologie di immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

Locazioni. Il trattamento fiscale riservato agli inquilini

 La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.

Dal Fisco una mano a pagare il mutuo

Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 202). Sale a 4.000 euro il limite degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19 per cento.

Irpef più leggera per chi ha contratto mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha modificato in tali termini l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i 687 circa (19% di 3615,20) “ante Finanziaria 2008”, con un risparmio d’imposta di 73 euro.

Detrazione interessi indenne dal cambio mutuo

 Risoluzione n. 390/E del 21 dicembre 2007. L’estinzione del vecchio contratto per la costruzione dell’abitazione principale con successiva stipula di uno nuovo non pregiudica la fruizione del beneficio.

La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1-ter, Tuir), si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 390/E del 21 dicembre, con la quale l’agenzia delle Entrate risponde a un’istanza d’interpello in cui è stato chiesto se è possibile continuare a fruire del beneficio fiscale nell’ipotesi descritta.