Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’ art.4 – ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci.
Per meglio chiarire le novità introdotte, si ricorda che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l’ annullamento del profitto di natura lucrativa.
Le cooperative edilizie sono:
– a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell’ assegnazione dell’ immobile al rogito notarile;
-a proprietà indivisa: il socio non ottiene il diritto di proprietà dell’ immobile, ma il suo godimento.
Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78 / 2009, il comma 4 del’ art.4 – ter ha previsto l’ abrogazione delle disposizioni previste, per le cooperative a proprietà divisa, dai commi 2 e 3 dell’ art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).