Art. 16
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la scritta “questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”. Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.