Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, procedure semplificate

 Lo scorso 9 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento – predisposto dal Ministero dei beni culturali in attuazione dell’ art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42 / 2004 “Codice dei beni culturali” – che definisce procedure semplificate per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità.
 
La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell’ art. 146 del Codice ed entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2010, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio.

La domanda deve essere effettuata per via telematica al comune o all’ ente titolare del potere di rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista abilitato, nella quale è attestata anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda: 30 giorni sono a disposizione dell’ amministrazione competente per l’ istruttoria, 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi 5 giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.

L’ efficienza energetica aumenta il valore degli immobili

 E potrebbe essere il punto di forza per far ripartire il business delle costruzioni. In effetti, casa e uffici consumano quasi la metà del fabbisogno di energia del pianeta, per cui nei prossimi anni si potranno realizzare guadagni più sensibili sui consumi globali. La ristrutturazione verde, in sintesi, potrebbe diventare un business.

L’ ideale sarebbe un involucro abitativo senza dispersioni termiche, ben orientato (di solito verso Sud) e protetto da piante. L’ edificio dev’ essere dotato internamente di sistemi di climatizzazione a pannelli radianti, pompe di calore ad alta efficienza, pozzi geotermici di geoscambio, pannelli solari termici e fotovoltaici. E ancora di elettrodomestici di classe A+, di illuminazione con lampade a fluorescenza o meglio a led e di tutti i possibili automatismi di domotica.

L’ efficienza energetica coinvolge un’ ampia gamma di settori, dai servizi ingegneristici agli elettrodomestici, dall’ illuminazione all’ impiantistica, con ampi spazi di manovra per la creatività individuale, per adattare gli interventi alle esigenze del singolo.

Il mercato globale premia chiunque sia impegnato in questo campo, anche grazie alle prospettive aperte dagli incentivi governativi: nel primo semestre di quest’ anno, i titoli degli specialisti dell’ efficienza e del management energetico hanno messo a segno la performance migliore non solo rispetto al mercato, ma anche rispetto alle altre società attive nelle tecnologie pulite.

Il “Libretto di Risparmio Energetico” di TopHaus Consulting: un investimento per il futuro

 Una via per scoprire gli effettivi benefit della riqualificazione energetica degli edifici.

TopHaus Consulting, società di consulenza per la riqualificazione energetica dell’ involucro edilizio, presenta la migliore forma d’ investimento per il futuro: il Libretto di Risparmio Energetico. Gratuito e richiedibile direttamente online, il Libretto spiega in maniera approfondita come e quanto sia possibile guadagnare grazie alla riqualificazione energetica degli edifici.

Il lavoro degli esperti TopHaus e dei suoi Partner, infatti, consente di ridurre il consumo energetico, migliorare il comfort abitativo, proteggere l’ ambiente riducendo le emissioni di CO2 e investire nel futuro, aumentando l’ indipendenza dai rincari del prezzo di gas e gasolio e valorizzando l’ immobile.

Inoltre, per qualsiasi dubbio è attivo un servizio di consulenza online alla pagina L’ esperto risponde che consente di ricevere risposte attendibili e approfondite su ogni aspetto della riqualificazione energetica degli edifici da parte dei migliori esperti del settore, forti di un’ esperienza consolidata nel mondo dell’ edilizia.

Il pacchetto di risparmio energia presentato all’ interno del Libretto garantisce un servizio di consulenza a 360° per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, utilizzando l’ esclusivo Metodo TopHaus, che consente di affrontare professionalmente tutte le fasi della riqualificazione ottenendo i più efficaci risultati a livello di progettazione ed efficienza energetica. Questo metodo è anche adattabile alle nuove costruzioni.

News da Cree, azienda leader nel settore dei sistemi di illuminazione a Led: Apecchio è il secondo comune italiano illuminato a Led

 Apecchio entra così a far parte del programma Led City® di Cree e punta sull’ efficienza energetica nell’ illuminazione cittadina grazie ai Led. Lo ha annunciato Cree, Inc. (Nasdaq: Cree), azienda leader nel settore della tecnologia e dei sistemi di illuminazione a Led. Apecchio, località del Montefeltro, in provincia di Pesaro e crocevia tra Marche, Umbria e Toscana, è la seconda città italiana ad aderire al programma Led City di Cree.

Si tratta di un’ iniziativa internazionale finalizzata alla promozione e diffusione della tecnologia ad alta efficienza energetica dei Led a tutta la gamma di infrastrutture municipali. Con il passaggio all’ illuminazione a Led, Apecchio sta beneficiando della Rivoluzione Led che prevede il risparmio dei costi di energia e di manutenzione, la protezione dell’ ambiente, una maggiore sicurezza per i cittadini e un’ illuminazione di migliore qualità.

A maggio 2009, Apecchio ha portato a termine i primi test sull’ illuminazione stradale con Led al fine di valutare l’ efficienza energetica e la qualità dell’ illuminazione, contribuendo anche all’ applicazione del regolamento regionale delle Marche volto alla riduzione dell’ inquinamento luminoso.

Cree e Litek, partner specializzato nella progettazione e produzione di sistemi e apparecchi di illuminazione ad alta tecnologia a Led, sono stati selezionati dal Comune di Apecchio per il progetto di riqualificazione dell’ illuminazione stradale. La scelta di sostituire le preesistenti armature stradali con lampade a scarica, con nuovi apparecchi per illuminazione stradale ad alta efficienza energetica a Led delle serie Proled realizzati da Litek Led Lighting, ha contribuito a ridurre i consumi energetici.

Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione

 Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

Publiredazionale. ISO – bloc, il nuovo sistema ecologico per il montaggio delle finestre e un elevato risparmio energetico

 Spesso le finestre hanno spifferi da cui entra il freddo invernale e da cui si disperde calore. Sempre più spesso quando si progetta o si ristruttura un’ abitazione si scelgono soluzioni di ultima generazione, che rispettino l’ amore per la bioarchitettura e al tempo stesso rappresentino anche una fonte di risparmio.

ISO – bloc è il nuovo sistema proposto da Südtirol Fenster destinato a rivoluzionare il montaggio delle finestre, in grado di garantire l’ assenza di ponti termici, pressoché inevitabili col montaggio tradizionale. Il risultato è il migliore coefficiente d’ isolamento nell’ intera zona finestra e di tutta l’ abitazione, assicurando un risparmio concreto legato ad un minor consumo di energia per il riscaldamento, con benefici reali anche per l’ambiente che ci circonda. Una soluzione pratica e con un’ anima green che facilita le fasi di lavorazione, non richiedendo l’ usuale intervento di diversi artigiani per il montaggio della finestra.

ISO – bloc è una soluzione dalla tecnologia avanzata che garantisce costi inferiori sia a breve che a lungo termine. Chi sceglie ISO – bloc, infatti, ha un risparmio immediato derivante dal fatto che il prodotto è completo in tutte le sue parti. Con i procedimenti convenzionali, invece, è indispensabile l’ intervento di più artigiani, ciascuno incaricato di una fase di lavorazione, con costi complessivi sicuramente più elevati. Nel lungo termine, inoltre, ISO – bloc assicura un risparmio economico derivante dal minor consumo di energia impiegato per il riscaldamento dell’ abitazione, grazie alla tenuta ermetica garantita.

La qualità del sistema ermetico ideato da Südtirol Fenster è adattabile a tutte le esigenze abitative. ISO – bloc può essere integrato in costruzioni a secco, muri tradizionali in mattoni oppure in costruzioni in calcestruzzo, ma è anche perfetto per la ristrutturazione di edifici. La gamma comprende diverse varianti, tutte allo stesso tempo eleganti e indistruttibili, ad esempio con il telaio e l’ anta coperti completamente oppure con un’ invetriata fissa montata direttamente nel sistema, senza un telaio visibile. Il blocco è adattabile ai più svariati tipi di davanzali interni ed esterni, nonché per sistemi di oscuramento con relativa guida.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

La certificazione o qualificazione energetica obbligatoria per le unità immobiliari costruite o vendute

 Come è già noto, dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di attestati di qualificazione energetica ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell’ Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il secondo è citato dal Dlgs n. 152 / 2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che può essere predisposto a cura dell’ interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica.

Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema previsto dall’ allegato A al Dm 19 / 2 / 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto non vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse.

Regole di condominio: i cambiamenti causati dal nuovo Dpr sul risparmio energetico

 Il ritardo di mesi con cui il Dpr n. 59 / 2009 è uscito sulla Gazzetta Ufficiale è stato anche dovuto a uno scontro di opinioni e interessi sulla parte in cui si ostacolava la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti singoli. Il testo definitivo è stato “ammorbidito”: si permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l’ adozione della contabilizzazione del calore (cioè la possibilità di spegnere o regolare i caloriferi in ogni singolo appartamento, pur serbando la caldaia centralizzata, pagando poi le bollette in proporzione al consumo).

Tuttavia sembrano molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l’ impianto unico o è difficile installare i contatori calore, in occasione del rifacimento dell’ impianto. Nel primo caso l’ impedimento più serio parrebbe quello del passaggio dall’ alimentazione a gasolio a quella a metano, che crea due tipi di problemi. Il primo è che può essere necessario intubare le canne fumarie con condotti di diametro inferiore rispetto a quelli previsti per i fumi del gasolio. Il secondo, più serio, è il fatto che i locali che ospitano le caldaie centralizzate a metano necessitano di maggiore aerazione di quelli per caldaie a gasolio (il metano è un gas e non un liquido). Quindi potrebbe essere necessario spostare la caldaia altrove.

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Il certificatore energetico: la figura che dovrà adempiere alla redazione della certificazione energetica degli edifici

 Il percorso certificativo di questa nuova figura segue tutto il processo edilizio che va dalla progettazione alla fine dei lavori per arrivare all’ Attestato di certificazione energetica, che include anche la classificazione energetica dell’ edificio. In mancanza delle linee guida nazionali e delle leggi regionali, l’ attestato di certificazione energetica viene sostituito dall’ “Attestato di qualificazione energetica” (D.Lgs 192 / 2005, attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.

L’ attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’ impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I continui incrementi nel costo dell’ energia hanno portato l’ Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. L’ attestato di certificazione energetica è uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato dei servizi energetici creando un circuito virtuoso che porterà ad una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D’ ora in avanti un edificio di qualità potrà e dovrà essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non solo in base ai numerosi fattori che ne determinano il valore.

L’ obbligo di Certificazione Energetica
Nel gennaio 2008 è scattato l’ obbligo della certificazione energetica per gli appartamenti appartenenti ad un edificio civile servito dal servizio energia. L’ obbligo era già previsto dalla legge 10 / 91, ma la mancanza di decreti attuativi ne hanno impossibilitato la messa in pratica. Con il D.Lgs 192 / 2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da grandi ristrutturazioni, sono interessati dall’ obbligo della certificazione energetica.

La Finanziaria 2007 e la Finanziaria 2008 hanno definito gli obblighi dell’ attestato di certificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali del 55 %. La legge 133 / 2008 pone infine delle restrizioni annullando l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili,eliminando inoltre la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di mancanza di attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, stante l’ incertezza normativa per il contrasto tra norme nazionali e norme regionali ha invitato i Notai ad un atteggiamento prudente che prevede comunque l’ esibizione all’ acquirente dell’ attestato di certificazione energetica, pur non dovendo allegare tale attestato all’ atto notarile. Il cui studio 334 – 2009 / C emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Certificazione Energetica è disponibile e sul sito web : www.notariato.it

Vogliamo comunque ricordare che il venditore dovrà dotare dell’ attestato anche la singola unità immobiliare e, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, l’ obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell’ obbligo si suggerisce che sin dalla proposta di acquisto e / o preliminare ovvero prima del rogito notarile di trasferimento si tenga conto della precisazione particolare che l’ obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’ acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire in forma scritta prima del rogito notarile.

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all’ interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.

Publiredazionale. “mimo” di Laufen Bathrooms. Un bagno piccolo dal cuore grande: mimo porta una sferzata di colore e una dose di spensieratezza

 “mimo by Laufen” è un bagno pensato per le persone che vivono in modo consapevole ed attento, ma non vogliono essere limitate dalle convenzioni sociali. mimo fa mostra di carattere, personalità e senso di responsabilità. E convince grazie alla sorprendente compattezza. Per questo ora è stato anche premiato con il red dot award 2009.

Laufen, azienda svizzera specialista del bagno, presenta un ambiente bagno fresco, giovane e non convenzionale. mimo associa forme arrotondate e superfici lucide nelle tonalità rosa, bianco e nero. Inoltre mimo è una soluzione ideale per ogni pianta, poiché la sporgenza ridotta di lavabi, WC e bidet, nonché la vasca compatta, permettono di installare questa serie anche in un bagno di dimensioni minime.

Nei progetti di design di elevato livello tecnico, Laufen coniuga per la prima volta le competenze maturate nel settore del bagno e della ceramica con una propria linea di rubinetteria. SimilorGroup, ditta specializzata in rubinetti entrata a far parte del Gruppo Roca, ha sviluppato la rubinetteria per questo bagno particolare.

L’ attenzione è il punto focale – e viene rivolta sia all’ esterno che all’ interno: per mimo Laufen ha scelto materiali ecologici ed anatomici, poiché potersi godere intensamente ogni sguardo nel bagno a cuor leggero e con la coscienza tranquilla è indubbiamente sinonimo di qualità della vita. Per i mobili il produttore svizzero ha optato per una superficie extra lucida, innovativa, facile da pulire e molto resistente in materiali riciclati.