Confedilizia: immobile non in regola, contratto valido

 È valido un contratto di locazione di un immobile costruito senza licenza, e non condonato?
Al quesito ha risposto la Cassazione che sul punto, in una recente sentenza, ha statuito che “la non conformità dell’immobile locato ad uso abitativo alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la nullità del contratto, atteso che i requisiti della liceità dell’oggetto e della causa previsti dagli articoli 1346 e 1343 c.c. sono da riferire, rispettivamente, alla prestazione e al contrasto con l’ordine pubblico, e non al bene in sé” (sent. n. 22312 del 24.10.’07). Tale pronuncia conferma il tradizionale orientamento assunto in materia dai giudici di legittimità, che ebbero già modo di precisare, con pressoché identica motivazione, come il conduttore di un immobile abusivo (a destinazione abitativa o ad uso diverso) fosse comunque obbligato al pagamento del canone (cfr. Cass. sent. n. 4228 del 28.4.’99 e Cass. sent. n. 19190 del 15.12.’03). Di analogo tenore anche una pronuncia più risalente, la n. 583 del 29.1.’82, secondo cui l’abusività di un immobile può costituire fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare conseguenze negative sulla validità del contratto di locazione, “trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme”.

Per il bonus prima casa conta il perimetro reale

 Sentenza Ctr Lazio: non conta lo calpestabilita, ma il perimetro reale. Muri come superficie utile.
Niente agevolazioni prima casa oltre i 240 mq. Ai fini dell`agevolazione per l`acquisto della prima casa, la superficie massima consentita di 240 mq deve essere determinata considerando tutta l`area interna comprensiva di muri perimetrali, tramezzi interni e zona camino.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 44/3/08, depositata in segreteria il 10 luglio scorso. I giudici regionali romani, confermando la decisione dei colleghi di primo grado, hanno cosi` negato le agevolazioni fiscali richieste per l`acquisto della prima casa, agevolazioni che competono in presenza di particolari condizioni soggettive e oggettive e che consentono l`applicazione di minori aliquote da calcolare sul trasferimento.
Oggetto dell`atto agevolato deve essere una casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, che negli articoli da 1 a 7 individua le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l`abitazione e` considerata «di lusso»; nel successivo articolo 8 lo stesso decreto considera «abitazioni di lusso» le case e le singole unita` immobiliari che abbiano oltre quattro delle caratteristiche tra quelle indicate nella tabella allegata, ne determinano l`attribuzione alla categoria «di lusso», escludendo la possibilita` dell`agevolazione fiscale.

Assoedilizia: Achille Colombo Clerici commenta l’intervento del ministro La Russa

 «I proprietari immobiliari che, come tutti i risparmiatori di vecchia tradizione, eccellono nella dote dell’elefante, cioe’ la memoria, rilevano come storicamente ogni modifica della legislazione tributaria riguardante gli immobili (ad eccezione delle esenzioni per la prima casa) introdotta anche con la motivazione di un semplice accorpamento di imposte o di una razionalizzazione del sistema, sia stata purtroppo l’occasione per introdurre aggravi del carico fiscale a loro danno. Conseguentemente, se questa è la prospettiva, ritengono che, sia pure a malincuore, poiche’ una provvida riforma sarebbe auspicabile, si debba dar ragione al ministro La Russa quando afferma che è meglio soprassedere a qualsiasi revisione organica della fiscalita’ immobiliare, piuttosto che rischiare di peggiorare le cose. Rimangono pero’ aperti alcuni problemi.

Ancora sotto pressione il mercato degli affitti

 Secondo il primo rapporto Nomisma 2008, la diminuzione dei rendimenti perdura anche in questo segmento. Mentre la dinamica dei tempi di trattativa che si allungano conferma l’indebolimento della domanda. La forte incertezza circa la misura del rallentamento del mercato immobiliare italiano, dove le opinioni fluttuano fra la valutazione che ci si trovi di fronte a una pausa di riflessione, con conseguenti limitati aggiustamenti, e quella secondo cui ci si troverebbe già in un contesto di recessione deflattiva, si riscontra anche nel mercato locativo.
L’indagine Nomisma sui mercati, cosiddetti intermedi, mostra senza eccezione una riduzione
dei rendimenti medi delle diverse tipologie immobiliari. Ciò riflette andamenti – peraltro già
precedentemente osservati, a fine 2007, anche con riferimento alle città di maggiore dimensione – quasi piatti dei canoni di locazione monetari, andamenti che divengono negativi in termini reali.

Condominio: gli amministratori di tutta Italia ne parlano

 SINTEG Servizi Immobiliari Integrati, in collaborazione con lo Studio GECO – gestione e consulenza condomini, organizza venerdì 19 settembre 2008 un convegno per discutere le problematiche e gli aspetti relativi all’evoluzione dell’amministrazione condominiale. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova, 19 settembre 2008 alle ore 15,00. Il convegno sarà intitolato “Evoluzione del mercato dei servizi immobiliari”, ad aprire le discussioni sarà il Dott. Del Piccolo Umberto, titolare dello studio GECO, che saluterà i partecipanti. Numerosi e di grande rilevanza gli interventi previsti: oltre al fondatore e presidente SINTEG, vi sarà la partecipazione del Prof. Parisio Di Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, dei dott. De Gennaro e dott. Menozzi direttori dell’Agenzia delle Entrate di Atri e Giulianova e dell’avv. Luigi Salciarini, membro del centro studi nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).

Ance: immobili patrimonio, interessi soggetti alle regole del Tuir

 Dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 sulla deducibilita` degli interessi passivi sostenuti dai soggetti Ires, gli interessi pagati per l`acquisizione e la costruzione di «immobili patrimonio», ancorche` capitalizzati e deducibili, restano soggetti alle condizioni e limitazioni indicate dalle nuove disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. E`opportuno, quindi, rilevare che la limitazione disposta dal novellato articolo 96, dpr n. 917/1986 (Tuir), a cura della lettera i), comma 33, dell`art. 1, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), finalizzata all`incentivazione della capitalizzazione delle imprese, attraverso la limitazione della deducibilita` degli interessi passivi «diversi da quelli compresi nel costo dei beni…», opera anche in relazione agli «immobili patrimonio» posseduti in regime d`impresa e destinati alla locazione. Il nuovo articolo 96 del Tuir, infatti, stabilisce un limite alla deduzione degli oneri finanziari sostenuti dai soggetti Ires pari al 30% del risultato operativo (Rol) del conto economico, al lordo degli ammortamenti e dei canoni leasing. E` utile ricordare, peraltro, che il comma 36, dell`art. 1, della legge finanziaria per il 2008, ha disposto anche l`istituzione di una commissione di studio sulla fiscalita` diretta e indiretta delle imprese immobiliari, costituita con il decreto del ministero dell`economia e delle finanze del 20/02/2008, con l`obiettivo prioritario di semplificare gli adempimenti per i soggetti operanti in tale comparto e di proporre agevolazioni destinate allo sviluppo dell`edilizia abitativa.