di Corrado Sforza Fogliani, Presidente Confedilizia
Il Senato ha approvato definitivamente il nuovo blocco degli “sfratti” (tecnicamente, nuovo blocco delle esecuzioni di rilascio). Per la cronaca, è anche il ventiduesimo emanato nel solo periodo che ci separa dalla legge dell’equo canone (e non considerando quelli disposti in conseguenza di calamità naturali od altro). Il blocco scatterà il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge c.d. “mille proroghe” e riguarda le esecuzioni di rilascio di immobili abitativi per finita locazione (comunque – se effettivamente tali – originate, per quanto riguarda il titolo) interessanti i comuni indicati nel provvedimento e i conduttori pure indicati nello stesso provvedimento.
Dal punto di vista territoriale, la sospensione si applica ai “residenti” (come testualmente dice la legge, così facendo rinvio alla nozione di cui all’art. 43 cod. civ.) nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei 716 comuni cd. ad alta tensione abitativa (il complessivo elenco relativo è consultabile su questo sito. I conduttori, per avvalersi della sospensione, devono avere un “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento (ovviamente, per tutti, che non siano ricoverati permanentemente in apposite strutture) e – inoltre – devono non essere «in possesso» di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni (di reddito e di non possidenza di altra abitazione), la sospensione si applica anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, «figli fiscalmente a carico».