Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13) giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche sotto l’ influenza del Piano Casa del Governo Berlusconi.
In sostanza è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell’ agibilità, l’ altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri per quelli a servizi. Nei comuni montani (elencato nell’ allegato alla legge n. 9 / 1999) l’ altezza media ponderale è di 2,2 metri anche per i locali abitativi.
È possibile ridurre a metà, rispetto alle norme nazionali, la superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza di 1 / 16 di quella del pavimento, anziché di 1 / 8. Non vanno considerati nel calcolo, ai fini delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti, gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno chiusi con armadietti.
Ma l’ innovazione più radicale è stata quella di prevedere (in linea con quanto stabilito da Lombardia, Liguria e Umbria, ma in contraddizione con le norme di altre regioni), che l’ edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l’ altezza minima consentita per il recupero.