Segnaliamo in questa sede alcuni dei provvedimenti anticrisi per il settore immobiliare.
Bonus elettrico esteso a disabili
Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l’ utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell’anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).
Detrazioni risparmio energetico
Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 / 2006). Viene soppressa la limitazione all’ utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all’ Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell’ Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’ imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.