Risparmio energetico: da oggi in vigore nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati

 Da oggi sono in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico, con particolare riferimento agli impianti termici centralizzati. Lo comunica la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento – uno dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi del decreto legislativo 192 / 2005 – e precisando che lo stesso si applica in assenza di diverse disposizioni regionali.

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Spese condominiali. Prescrizione biennale e limite al pagamento anticipato del canone. Abrogate le relative norme

 Con l’ art. 24, d.l. n. 112 del 25.6.’08 (convertito, con modificazioni, dalla l. n.133 del 6.8.’08), sono stati abrogati – come ha segnalato la Confedilizia – l’ art. 6, comma 4, l. n. 841 del 22.12.’73, e l’ art. 2 – ter, d.l. n. 236 del 19.6.’74, convertito dalla l. n. 351 del 12.8.’74

La prima disposizione prevedeva la prescrizione biennale del diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti a carico del conduttore. La seconda comminava la nullità delle clausole contrattuali di corresponsione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi.

Si tratta di norme contenute in provvedimenti che regolavano, in via transitoria, una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della l. n. 392 del 27.7.’78 (c.d. legge sull’ equo canone). Ciò nonostante, la giurisprudenza le considerava ancora in vigore.

Secondo la Cassazione, infatti, la previsione di cui al predetto art. 6, “anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione”, introduceva “una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’ art. 2948 n. 3 cod. civ.” valida anche dopo l’ entrata in vigore della legge 392 / ’78. Ciò, perché la previsione in parola trascende(va) il regime vincolistico e non poteva, quindi, considerarsi rientrare nell’ ambito di applicazione dell’ art. 84 della predetta legge, che disponeva l’ abrogazione di tutte le norme incompatibili con la normativa sull’ equo canone (sent. 5795 del 22.5.’93).

Concetto, questo, che ritroviamo espresso anche nella sentenza della Suprema Corte n. 1953 del 10.2.’03. E, più di recente, nella pronuncia – sempre della Cassazione – n. 8609 del 12.4.’06, secondo cui, peraltro, la fissazione dell’ indicato termine di prescrizione biennale era “giustificata dall’ esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve”.

Insomma un’ interpretazione consolidata, che però portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento degli oneri condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse, invece, quinquennale. Una ingiustificata disparità ora cancellata.

Nuove norme per il risparmio energetico

 La Commissione europea ha inviato all’ Italia, il 25 maggio scorso, una lettera di messa in mora per chiarimenti sulla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili. L’ Italia dovrà fornire una risposta entro due mesi o chiedere un’ ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Per ora quindi non è obbligatorio allegare l’ attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita e consegnare l’attestato di certificazione energetica nel caso delle locazioni. Però è obbligatorio – a partire dal 1° luglio prossimo – redigere l’ attestato di certificazione energetica.

Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’ impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti. Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192 / 2005.

Publiredazionale. Nel Gruppo Redilco nasce una nuova società: RedilcoMat Building Materials

 Redilco entra nel mercato della fornitura di prodotti per l’ edilizia, intraprendendo una nuova sfida: dar vita a un nuovo progetto imprenditoriale in cui far confluire tutta l’ esperienza di un gruppo italiano leader da oltre 35 anni nel settore immobiliare.

La nuova società dal nome RedilcoMat si pone come fornitrice di prodotti per l’ edilizia (pavimenti e rivestimenti in ceramica, marmi, graniti, pietre, parquet, mosaici, materiali ricomposti, sanitari ed accessori per ambienti bagno) capitalizzando le competenze e le conoscenze di professionisti e produttori del settore con cui il Gruppo Redilco ha lavorato per anni in maniera diretta. Particolare attenzione è prestata ai materiali e alle tecnologie necessarie per realizzare immobili ecosostenibili e conformi alle normative italiane ed europee secondo gli standard più elevati.

Massimo Mazzi, Presidente del Gruppo dichiara “L’ obiettivo principale è quello di sfruttare la nostra lunga esperienza e competenza nel settore delle costruzioni per estenderci a monte della catena del valore e per diventare uno dei principali operatori nella fornitura di soluzioni e materiali di elevata qualità per l’ edilizia. A questo progetto partecipano alcuni professionisti e produttori del settore a cui prima ci rivolgevamo come clienti diretti per la fornitura di materiale necessario alla costruzione dei nostri immobili”.

Libretto casa, non basta semplificare…

 Sull’ idea di istituire il libretto casa (da anni morta e sepolta, ma resuscitata sull’ onda emotiva del terremoto), l’ Anci (Associazione dei Comuni) si è buttata (naturalmente) a pesce. Anzi, ha preteso di dare anche indicazioni, per arrivare allo scopo.

L’ Anci ha così suggerito che il libretto casa venga redatto in una veste semplificata eliminando tutti gli aspetti problematici che hanno causato il ricorso al Tar (Lazio) della Confedilizia e la relativa sentenza di bocciatura. Peccato, però, che l’ Anci abbia la memoria corta. Non ricorda, cioè, che qua non si tratta per niente di semplificazioni.

“La legge – dice testualmente la sentenza del Tar – non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine di evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono essere suggeriti solo in caso di evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare”. Quindi, libretto solo per casi di evidente, indifferibile ed inevitabile necessità.

Rilancio edilizia. I contenuti del progetto di legge in dettaglio

 Riutilizzo di volumetrie
Si prevede (art. 2) il recupero a fini residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici delle parti inutilizzate degli edifici ultimati entro il 31 marzo 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 12 per il governo del territorio) e situati in zone non destinate all’ agricoltura o ad attività produttive.

Per quanto riguarda le aree destinate all’ agricoltura, viene prevista la possibilità di procedere al recupero di parti inutilizzate di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 93/1980 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole). La norma indica, come possibili destinazioni conseguenti all’ intervento di recupero, destinazioni ricettive non alberghiere, destinazioni residenziali e per servizi che non impattano sul sistema rurale.

L’ articolo 2, inoltre, stabilisce che tutti gli interventi contemplati siano realizzati sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire. Come stabilito nell’ Intesa, è previsto che tale disciplina speciale, proprio perché derogatoria del normale regime giuridico, abbia una durata temporale limitata a diciotto mesi a partire dal 16 settembre 2009 e che gli interventi edilizi consentiti debbano essere volti al miglioramento della qualità architettonica e dell’ efficienza energetica.

Ampliamenti
L’ articolo 3 regola due distinte tipologie di intervento: l’ ampliamento degli edifici residenziali, ultimati alla data del 31 marzo 2005, e la sostituzione degli edifici residenziali e produttivi esistenti. Gli ampliamenti possono interessare gli edifici mono e bifamiliari, quale che sia la loro volumetria, o gli edifici almeno trifamiliari, con volumetria non superiore a 1.000 metri cubi.

La possibilità di ampliamento è riconosciuta fino al 20% del volume complessivo dell’ edificio interessato; tuttavia, per i soli edifici mono e bifamiliari è previsto un ulteriore limite massimo, riferito alla singola unità immobiliare preesistente, pari a 300 metri cubi. La norma richiede, quali ulteriori presupposti per la sua applicazione, che gli edifici oggetto di ampliamento siano ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e che vengano assicurati specifici livelli di efficienza energetica.

Secondo le stime effettuate si può prevedere, in relazione a un patrimonio abitativo di oltre 500.000 edifici e 700.000 alloggi, la realizzazione di nuove volumetrie per circa 5.590.000 metri cubi. La valutazione è stata effettuata stimando che il 10% dei proprietari di immobili ampliabili intervenga effettivamente nell’arco temporale di applicazione della legge. A tale complesso di interventi può corrispondere un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro.

Regione Lombardia. Rilancio edilizia, varato il progetto di legge

 Ampliamenti del 20%, ricostruzioni con bonus del 30% – 35%, più verde, risparmio energetico: questi i punti salienti del progetto di legge proposto dal presidente Roberto Formigoni, di concerto con l’ assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni.

“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” è il titolo completo del testo, che fa seguito all’ Intesa siglata dalla Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali il 1° aprile scorso.

“Il provvedimento – ha spiegato Formigoni augurandosi che ora il Consiglio regionale lo possa approvare in tempi brevi – favorisce una ripresa dell’ edilizia di qualità in Lombardia, migliorando il patrimonio residenziale esistente dal punto di vista estetico, funzionale e sotto il profilo energetico e ambientale. Ci attendiamo anche effetti sull’ economia e sull’ occupazione. Vogliamo insomma accrescere il bello, l’ eco – compatibile, il risparmio energetico, il lavoro”.

L’ insieme degli investimenti potenziali è stimato tra 5,8 e 6,5 miliardi di euro, attivabili nell’ arco dei prossimi 18 mesi, come previsto dal progetto di legge regionale (24 mesi per quanto riguarda l’ edilizia pubblica residenziale). Positiva la ricaduta sull’ indotto occupazionale dei nuovi interventi, valutabile in 30.000 addetti per i due anni di applicazione della legge. Sotto il profilo energetico il risparmio è valutabile in circa 44 milioni di euro annui.

Norme antisismiche. Un vademecum delle Regione Toscana

 La Regione Toscana, a fronte dei recenti eventi sismici, ha deciso di avviare una campagna informativa per la prevenzione durante e dopo una scossa di terremoto. Il vademecum regionale riporta la classificazione sismica di tutto il territorio, diviso in quattro fasce, contenenti tutti i Comuni della zona appenninica e dell’ anno in cui questi hanno recepito la normativa antisismica.

Secondo l’ Assessore regionale alla Protezione Civile è sufficiente verificare se si abita in zona a rischio e conoscere l’ anno di costruzione della propria abitazione per valutare se sottoporre la struttura a un primo esame sulla tenuta sismica.

Firenze, Prato e Livorno si trovano tutte in zona classificata 3s, in cui è prevista una progettazione degli edifici con elevati criteri di sicurezza. Ma poiché questo criterio è stato introdotto nel 1982, è opportuno tenere sotto controllo le costruzioni realizzate prima di quell’ anno. Le tipologie sotto osservazione sono gli edifici in muratura e quelli in cui è stato utilizzato il cemento armato.

Ampliamenti volumetrici: la Toscana arriva per prima

 La Toscana ha bruciato tutte le altre regioni sul filo di lana nel varare una legge sugli ampliamenti volumetrici, in attuazione dell’ Intesa Stato – Regioni, non ancora pubblicata sul Bur. Tuttavia il dibattito ferve: le nuova legge è restrittiva e anzi inutile, perché di fatto consente incrementi volumetrici quando gli strumenti urbanistici già li prevedevano, o al contrario è una norma lassista e permissiva?

La tesi della Regione è complessa. Può riassumersi così: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, magari limitatissime, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Solo nel caso, piuttosto raro, in cui i Comuni hanno voluto escludere ogni tipo di addizioni funzionali, soprattutto in certe zone protette, o per certi edifici, l’ incremento sarà impossibile.

L’ interpretazione può parere contorta, se ci si dimentica che l’ articolo della legge sul governo del territorio toscana (n. 1 / 2005), dà una definizione complessa di quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra l’ altro esso afferma che essi comprendono anche “le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze”. Per intendersi, con addizioni, in questo caso, non si intendono solo i cosiddetti volumi tecnici (casotti caldaia e ascensore, tettoie agricole eccetera), ma anche gli ampliamenti di volume veri e propri (una nuova stanza, una sopraelevazione, un box, eccetera).

Insomma, i comuni avrebbero già potuto, nell’ ambito della propria autonomia, utilizzare lo strumento degli ampliamenti. Anche quando non lo hanno fatto, in genere si sono riservati la possibilità di cambiare idea, importando nei loro strumenti urbanistici la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge toscana. In tal caso saranno costretti a consentire gli aumenti volumetrici. Quindi, secondo la Giunta, gli incrementi ci saranno (si parla addirittura del 40% del patrimonio edilizio coinvolto).

Recupero sottotetti: il Lazio pretende il risparmio energetico

 Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13) giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche sotto l’ influenza del Piano Casa del Governo Berlusconi.

In sostanza è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell’ agibilità, l’ altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri per quelli a servizi. Nei comuni montani (elencato nell’ allegato alla legge n. 9 / 1999) l’ altezza media ponderale è di 2,2 metri anche per i locali abitativi.

È possibile ridurre a metà, rispetto alle norme nazionali, la superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza di 1 / 16 di quella del pavimento, anziché di 1 / 8. Non vanno considerati nel calcolo, ai fini delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti, gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno chiusi con armadietti.

Ma l’ innovazione più radicale è stata quella di prevedere (in linea con quanto stabilito da Lombardia, Liguria e Umbria, ma in contraddizione con le norme di altre regioni), che l’ edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l’ altezza minima consentita per il recupero.

La certificazione energetica degli edifici: un importante elemento di trasparenza per il mercato immobiliare

 La certificazione energetica è un documento che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio, ovvero il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale o estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione, illuminazione. Promuove, dunque, la conoscenza tra i cittadini della qualità energetica della propria casa.

Tramite la certificazione energetica si attribuisce ad un immobile una classe energetica che va da G ad A+. Vengono in questo modo sintetizzate tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In altre parole, la certificazione energetica permette di conoscere la qualità energetica dell’ edificio o dell’ unità immobiliare oggetto di compravendita o di locazione; introduce un importante elemento di trasparenza per il mercato immobiliare e promuove la conoscenza tra i cittadini della qualità energetica degli edifici. Inoltre, l’ efficienza energetica dell’ immobile risultante dalla certificazione energetica incide anche sul suo valore di mercato.

Disegno di legge. Sistema Casa Qualità: il provvedimento mira a un sistema unico per la qualità dell’ edilizia

 Continua nella Commissione Ambiente della Camera la discussione sul disegno di legge “Sistema casa qualità”, presentato dall’ onorevole Mauro Pili del Pdl. Il disegno di legge reca disposizioni che riguardano in particolare la valutazione e la certificazione della qualità dell’ edilizia residenziale.

Il provvedimento mira soprattutto ad istituire un sistema unico per la qualità dell’ edilizia, con l’ obiettivo di modernizzare le disposizioni esistenti garantendo sostenibilità ambientale e contenimento energetico. Non è escluso che i recenti avvenimenti abruzzesi possano aprile la strada ad emendamenti in materia antisismica.

Il disegno di legge promuove la tutela ambientale e degli ecosistemi, i principi fondamentali nell’ ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica cui deve far seguito l’ adeguamento delle norme regionali, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla Costituzione.