Rubrica Affitti e Condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione.

Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti
www.confedilizia.it / www.confedilizia.eu
oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Conferma dell’ Amministratore
Si domanda quale maggioranza occorra per confermare l’ amministratore dopo la scadenza del suo mandato.

Al quesito ha risposto la Cassazione, che, sul punto, si è così testualmente espressa: “La disposizione dell’ art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell’ assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell’ amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’ amministratore dopo la scadenza del mandato” (sent. n. 4269 del 4.5.’94).

Ascensore, adeguamento alle norme sulla sicurezza
In un condominio occorre adeguare l’ ascensore alle norme sulla sicurezza. Si domanda come debba essere ripartita la relativa spesa.

Trattandosi di un intervento che non è correlato all’ intensità d’ uso, alla vetustà o ad eventuali guasti, ma che ha la finalità di garantire l’ incolumità delle persone, la giurisprudenza ha ritenuto che la relativa spesa vada sostenuta da tutti i condòmini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà (cfr. ex multis, Trib. Bologna, sent. n. 685 del 2.5.’95).

Compravendite e Iva. Chiarimenti sul preliminare per l’ acquisto di un’ abitazione

 Nel caso di un contratto per persona da nominare, un preliminare per l’ acquisto di un’ abitazione non può configurarsi come “contratto per persona da nominare” se rinvia genericamente la nomina dell’ effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito.

Di conseguenza, il nuovo promissario acquirente non può richiedere la variazione in diminuzione dell’ Iva (dal 10% al 4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria, anche se in possesso dei requisiti prima casa.

Così si è espressa l’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.212 / E dell’ 11 agosto 2009, che ha fornito chiarimenti sull’ efficacia del contratto per persona da nominare riferito ad un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice) di un’ abitazione in corso di costruzione, e sul corretto trattamento del corrispettivo di cessione, ai fini Iva.

In questo caso, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la variazione in diminuzione dell’ Iva sugli acconti già versati dallo stipulante originario con l’ aliquota del 10%, per applicare quella del 4% anche su tali importi, perché in possesso dei requisiti per l’ acquisto della prima casa.

Innanzitutto, la citata R.M. n.212 / E / 2009 ha richiamato la nozione di contratto per persona da nominare (art.1401 e ss. del codice civile), la cui principale caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto. Questo allo scopo di verificare se la variazione in diminuzione dell’ Iva, ai sensi dell’ art.26, comma 2, del D.P.R. 633 / 1972, sia applicabile al caso in oggetto.

Lavoro e previdenza. Rappresentanti sicurezza: slitta il termine del 16 agosto

 Successivamente alla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 del decreto legislativo n. 106 del 3 agosto scorso, contenente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 / 2008 (T.U. sulla sicurezza) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro ha emanato l’ allegata nota n. 13921 del 4 agosto scorso, in cui il dicastero, sentita la Direzione Generale per l’ attività ispettiva, ha ritenuto opportuno puntualizzare che l’ obbligo di cui all’ art. 18, co. 1, lett. aa) del citato D.Lgs n. 81 / 08 decorre dall’ entrata in vigore del correttivo, ossia dal 20 agosto 2009.

In virtù di tale chiarimento, si intende abrogata la scadenza del 16 agosto 2009, che dovrà, pertanto, essere rideterminata, tenendo conto della nuova data di decorrenza prevista per adempiere all’ obbligo in oggetto.

Fonti interne all’ Inail hanno confermato che le relative istruzioni operative saranno fornite solo successivamente all’ entrata in vigore del correttivo e riguarderanno, in particolar modo, le modalità di comunicazione sia del RLS aziendale sia del RLS territoriale, per i quali dovrà essere, necessariamente, implementata l’ attuale procedura disponibile sul portale dell’ Istituto.

Manovra estiva: nuove proroghe

 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 la legge 102 / 2009 di conversione del decreto legge 78 / 2009 (cosiddetto anticrisi), recante “Provvedimenti anticrisi e proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

Fra le disposizioni contenute nel decreto legge e confermate dalla legge di conversione, si segnala l’ art. 23 che tra l’ altro proroga l’ applicazione del regime transitorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 31 dicembre 2009, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all’ art. 146 del D.Lgs. 42 / 2004.

A questo proposito, si ricorda che il procedimento transitorio delineato dall’ art. 159 del Codice prevede che l’ autorizzazione paesaggistica sia rilasciata o negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Nel caso in cui l’ autorizzazione venga rilasciata, l’ amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l’ autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

Ires. Gli interessi passivi sono deducibili solo in caso di acquisizione di immobili da destinare alla locazione

 Solo le società immobiliari di gestione possono considerare interamente deducibili, ai fini Ires, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari contratti per l’ acquisizione di immobili patrimonio, da destinare alla locazione.

Solo per tali soggetti, infatti, si applica l’ art.1, comma 36, della legge 244 / 2007, che esclude dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’ art.96 del TUIR – DPR 917 / 1986) quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Così chiarisce l’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.37 / E del 22 luglio 2009, nella quale viene nuovamente affrontato il regime di deducibilità degli interessi passivi, previsto per l’ acquisizione di immobili patrimoniali da destinare alla locazione.

Con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all’ art.90, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917 / 1986, ovvero diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce (ossia per l’ attività d’ impresa), l’ Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19 / E / 2009, aveva ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 – 36 della legge 244 / 2007, in base alle quali:

– gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’ acquisizione degli immobili patrimonio sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti e alle condizioni previste dall’ art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge 244 / 2007,

– gli interessi passivi di finanziamento relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l’ acquisto di immobili patrimonio da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell’ art. 1, comma 36 della legge 244 / 2007, a condizione però che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

In merito a quest’ ultima disposizione, l’ Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37 / E / 2009, precisandone l’ ambito soggettivo ed oggettivo d’ applicazione.

Schermatura delle finestre dal sole: nuovi obblighi

 I nuovi obblighi sono dettati dal Dpr 2 aprile 2009, n. 59: tende o pellicole obbligatorie nei nuovi stabili e nelle ristrutturazioni che coinvolgano la facciata. Le prescrizioni riguardano tutti gli edifici esistenti, tranne quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive, comprese quindi anche le residenze. Un provvedimento che valuta il risparmio energetico non solo per la riduzione dei consumi nel riscaldamento invernale ma anche per tagliare i costi del condizionamento estivo.

Il decreto traccia due tipi di opere coinvolte nella nuova prescrizione. Al comma 19 dell’ articolo 4 afferma che è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni in quattro casi:

1) nuove costruzioni;
2) ristrutturazioni integrali o demolizioni e ricostruzioni di edifici con superficie utile maggiore di mille mq;
3) ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
4) ristrutturazioni totali dell’ involucro edilizio.

Spiega Abramo Barlassina di Assites, l’ associazione di settore: I sistemi schermanti sono dispositivi mobili, che si estendono o si chiudono a pacchetto o a avvolgimento, autonomi dalla vetrata, e in genere costituiti da lame di alluminio, di legno o in tessuto per esterno. Forse i più diffusi sono le tende che sovrastano a pensilina le vetrine dei negozi e vengono in genere chiuse durante la notte. Non sono invece sistemi schermanti, per esempio, le tapparelle, le veneziane apposte sui balconi, le imposte e gli scuri: essi hanno come scopo essenziale la chiusura e l’ oscuramento delle finestre stesse, con benefici anche per la coibentazione invernale”.

Il 30 giugno scade la proroga degli sfratti, aumentano quelli per morosità

 Il Sunia segnala che il 30 giugno scade la proroga che sospende l’ esecuzione degli sfratti per le categorie più deboli, ma non ci sono ancora risposte del Governo al forte disagio abitativo del paese: i soldi sottratti per un fantomatico piano casa non sono stati restituiti ai Comuni per fornire alloggi a famiglie incappate nella morosità a causa dell’ insostenibilità degli affitti. Oggi il comparto in affitto privato è caratterizzato dal peso di categorie deboli che non sostengono più i livelli di mercato: il 20% dei nuclei sono unipersonali, il 67% monoreddito; il 30% dei capofamiglia pensionati, il 40% operai, il 23% ha più di 65 anni.

Negli ultimi due anni il reddito medio da lavoro dipendente è rimasto stabile ma gli affitti sono aumentati del 16%: nelle città ad alta tensione abitativa per una famiglia con un reddito da lavoro dipendente l’ affitto incide oltre il 40% (tra il 50 e il 70% a Bologna e Firenze, oltre il 70% a Milano e Roma); per una famiglia con due pensioni minime l’affitto incide tra il 50 e il 70% (oltre il 70% a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma).

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa. Aspetti contabili: il saldo attivo

 La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell’ art. 15, comma 18, del D.L. 185 / 2008 deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’ imposta (con la dicitura “riserva ex D.L. 185 / 2008”), escludendo così ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione

Nell’ ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11 / E / 2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’ imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.

Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.

In tal caso, come ribadito nella C.M. 11 / E/2009, in base all’ art. 13, comma 3, della Legge 342 / 2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’ imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa

 La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi

L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.

Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.

L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.

Immobili e imposte. Aggiornamento Istat nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo

 Le variazioni in aumento del canone non possono però essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come accerteremo di seguito.

Nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo, originariamente, l’ aggiornamento ISTAT aveva cadenza biennale e le parti possono convenire l’ aggiornamento annuale del canone, su richiesta del locatore, solo a seguito di quanto disposto dal comma 9 – sexies dell’ articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118 – che ha modificato appunto l’ articolo 32 -. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 27 febbraio 2009, numero 14, le variazioni in aumento non potevano però superare il 75% di quelle accertate dall’ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La nullità delle clausole che stabiliscono aumenti in misura diversa da quella stabilita dall’ articolo 32 – nullità sanzionata dall’ articolo 79 della legge 392 / 1978 – non invalida l’ intero contratto, i base agli articoli 1419 e 1339 Codice Civile. Di conseguenza alla clausola contrattuale è sostituito automaticamente l’ aggiornamento previsto dal citato articolo 32. La nullità della clausola, comunque, si ha solo se essa attribuisce al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni imperative della legge 392 / 1978 (Cass. 5 luglio 1993, n. 7317).

La nuova formulazione dell’ articolo 32 Legge 392 / 78 – ora modificato dalla Legge 14/2009 – dispone come segue: “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’ articolo 27, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso all’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo”.

Terreni e fiscalità. Aree comprese in un piano comunale per insediamenti produttivi

 Le agevolazioni non vengono riconosciute se l’ assegnatario vi ha costruito un fabbricato prima di stipulare l’ atto di trasferimento del terreno. Vediamone i motivi. L’ Ance spiega che l’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.

Queste agevolazioni non vengono riconosciute nel caso in cui l’ assegnatario di un’ area, compresa in un piano comunale per insediamenti produttivi, vi abbia costruito un opificio, a proprie spese, prima della stipula dell’ atto di trasferimento del terreno da parte del Comune, poiché, in tal caso, si presume che la cessione abbia ad oggetto sia l’ area che il fabbricato.