Mediazione civile, semplice ed efficace

 “La mediazione? Semplice ed efficace” recita lo slogan della nuova campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere alla cittadinanza lo strumento giuridico della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, come alternativa al processo ordinario.

L’avvio della campagna di comunicazione coincide con l’entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce il registro dei mediatori. Dal marzo 2011 il tentativo di mediazione fra le parti, in caso di controversie civili, diventa obbligatorio. Il nuovo istituto giuridico intende disincentivare il ricorso in tribunale, per ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia.

Economia Immobiliare, controversie immobiliari: al via la mediazione obbligatoria

 È in vigore dal 21 marzo 2011 un’importante novità in materia di cause civili che permetterà di alleggerire i carichi della giustizia ordinaria e ridurre gli oneri di spesa per i cittadini.

Scatta infatti l’obbligo di avvalersi del tentativo di mediazione obbligatoria presso uno dei 179 organismi di mediazione fin qui accreditati al Ministero della Giustizia. Tra le materie rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto (introdotto dal decreto legislativo 28/2010) spiccano le controversie riguardanti la proprietà immobiliare, le locazioni, gli affitti di azienda, i comodati d’uso, le successioni ereditarie e la divisione dei beni.

Mediazione civile: definiti i requisiti dei mediatori

 Mediazione civile: definiti i requisiti dei mediatori

Con il DM n. 180 del 18 ottobre 2010 (GU n. 258 del 4/11 2010) il ministero della Giustizia ha delineato i criteri per l’istituzione del registro degli organismi abilitati a svolgere l’attività di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010

Il regolamento individua poi le modalità per l’iscrizione del suddetto registro che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia e i requisiti richiesti per l’esercizio della funzione di mediatore. Il percorso di riforma della giustizia civile ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione quale strumento alternativo all’ordinario rito civile per la risoluzione delle controversie sorte in materia civile e commerciale purché non vertenti su diritti indisponibili.