Mercato immobiliare, compravendita di casa in nuda proprietà (1^ parte)
La nuda proprietà si può definire, semplificando, come il diritto di proprietà cui viene sottratto il diritto di usufrutto
L’usufrutto viene disciplinato dagli artt. 978 e seguenti del codice civile e si può costituire mediante contratto, per testamento, per legge o per usucapione. Detto diritto, per non limitare in perpetuo il diritto del proprietario e per non ostacolare la circolazione dei beni, è temporaneo (non può eccedere cioè la durata della vita dell’usufruttuario o il termine massimo di 30 anni, se concesso a favore di una persona giuridica).