Le seconde case. Il giudizio di Legambiente e la risposta di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia

 Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: “Assolutamente prevenuta l’ accusa mossa da Legambiente alle seconde case montane della Lombardia. Il giudizio, assai severo, risente, a nostro avviso, di una visione unilaterale del fenomento, forse generata dalla convinzione che il Paese sarà bello finché resterà povero (secondo la massima di Berenson).

Si dice, secondo quanto riferito da alcune agenzie di stampa, che esse costituiscono un fattore di svilimento e di degrado del territorio e dell’ ambiente.

“Un fenomeno associato alla speculazione che, nella percezione dei residenti, è diventato sempre più fattore di malessere….; comportano oneri per le amministrazioni locali e concorrono al declino delle stazioni turistiche montane, oltre che al generale scadimento delle condizioni di vita dei paesi in cui, per la gran parte dell’ anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. E, comunque …….troppo cemento”.

Osserviamo, in generale, che non si possono porre freni dirigistici alle tendenze di vita della popolazione, che, in particolare nella società moderna, implicano, per le famiglie che se lo possono permettere, la disponibilità di spazi abitativi per il tempo libero e le vacanze, così al mare, come in montagna e negli altri luoghi turistici.

Si tratta ovviamente di conciliare le esigenze della produzione edilizia con quelle della tutela del territorio e dell’ ambiente, secondo le regole che la cultura contemporanea più evoluta detta per lo sviluppo sostenibile, secondo criteri qualitativi di piu alto profilo. Così come avviene negli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, per arrivare alla Spagna, alla Svizzera, all’ Austria.

Ma, rispettata questa salvaguardia, le seconde case costituiscono un fattore propulsivo oltre che della vita turistica locale, anche dell’ economia pubblica e privata del luogo, proprio perché rappresentano un investimento immobiliare dinamico sul piano economico e fiscale (a differenza delle cosiddette prime case).

Fiscalità. Ici anche per le fonti rinnovabili

 La tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.

La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.

‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.

A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.

Cedolare secca sugli affitti: “Politicamente non corretta la posizione dei Commercialisti contrari”

 Dichiarazione del presidente Achille Colombo Clerici: “La posizione dei Commercialisti italiani contraria all’ adozione della cedolare secca per gli affitti, nei termini in cui è esposta sui mezzi di comunicazione, è politicamente non corretta.
A fronte di misure agevolative e fiscali concesse ad una categoria per determinati rapporti economici, o si prova che esse sono sconvenienti dal punto di vista socio – economico, oppure non è corretto chiederne la non adozione sulla base del semplice fatto che la categoria rappresentata dall’esponente non ne è interessata”.

Quando vennero introdotti gli incentivi fiscali (regime tributario agevolativo) per le SIIQ, Assoedilizia non si permise di chiederne la revoca, ma si limitò ad auspicare che le stesse misure fossero estese anche alle società di gestione immobiliare.

Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

 Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.

Regione Abruzzo: esenti da Ici le case distrutte o inagibili

 I redditi dei fabbricati distrutti o sottoposti ad ordinanze sindacali di sgombero, perché totalmente o parzialmente inagibili per effetto del sisma, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, Irpef e Ici fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. Così l’ Ordinanza 3757 del 21 aprile 2009, pubblicata sulla GU del 22 aprile.

In dettaglio le altre misure previste dall’ Ordinanza:
Appalti e forniture
Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell’ oggetto della fornitura e del relativo importo. Il Commissario delegato Bertolaso definirà le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell’ ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione. Ogni stazione appaltante dovrà comunicare la ragione sociale delle imprese affidatarie, i nominativi dei titolari e degli amministratori, le eventuali imprese sub – contraenti e le generalità di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti”

 Intervenendo alla Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti: risolvere il paradosso dell’ abitare” organizzata dall’ Assessorato al Piano casa metropolitano della Provincia di Milano, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici ha affermato: “L’ Italia in Europa è il paese che ha meno case in affitto. Siamo al livello dei paesi economicamente meno evoluti: la Turchia, l’ Irlanda. E siamo superati dalla Spagna. Ne discutiamo qui tra addetti ai lavori che ormai hanno sentito quasi tutto in argomento. Vorrei perciò semplicemente ricordare 7 buone ragioni perché si debba ritenere che in Italia occorre incrementare il numero degli alloggi offerti in locazione.

Piano per l’ edilizia. Linee guida dell’ Asppi sull’ ipotesi governativa

 Alla luce delle anticipazioni relative al Piano per l’ edilizia allo studio del Governo, l’ Asppi Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ritiene opportuno fissare alcuni punti che possano favorire la stesura di norme condivise e a beneficio di tutti. Nell’ analisi, in primo luogo vanno nettamente distinte le due tipologie d’ intervento previste dall’ ipotesi governativa: da un lato l’ abbattimento e la ricostruzione, dall’ altro l’ incremento della volumetria dell’ esistente.

Dal Milleproroghe l’ esenzione Ici per i fabbricati rurali

 “Questo decreto è la risposta che i nostri imprenditori agricoli stavano aspettando da tempo. In un momento difficile come questo abbiamo inteso dare un segnale agli agricoltori che altrimenti rischiavano di essere fortemente penalizzati. È a loro che mi rivolgo assicurando il mio appoggio e quello del Governo”. Con queste parole il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato l’ approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del maxiemendamento del Governo al decreto Milleproroghe, contenente la norma secondo cui i fabbricati rurali non sono soggetti all’ Ici indipendentemente dall’ iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. Non vengono, infatti, considerati fabbricati ai fini dell’ imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Casa e fisco: l’ esenzione Ici decade in 200 città

 L’ abolizione dell’ aliquota sull’ abitazione principale continua a cambiare i suoi confini. Una brutta sorpresa per chi si credeva ormai esente dall’ imposta, e per gli stessi Comuni, che devono tornare a chiedere il versamento a contribuenti che fino al giorno prima erano ormai considerati fuorigioco. La nuova disposizione riguarda i proprietari di un immobile dato in affitto a un inquilino che ne fa la sua abitazione principale. In almeno 200 Comuni sparsi nelle venti Regioni e con quasi 4 milioni di abitanti, i regolamenti prevedono forme di assimilazione di questi immobili all’ abitazione principale propriamente detta: l’ assimilazione vale per tutti, come accade a Bologna, Rimini, Empoli o Sesto Fiorentino, solo per citare qualche esempio, oppure solo per gli affitti a canone concordato (in base ai patti territoriali previsti dalla legge 431/2008), come capita in tanti capoluoghi di provincia da Torino a Messina.

Ristrutturazione: i benefici fiscali

 Per gli edifici completamente ristrutturati da imprese valgono le regole generali, però i lavori devono essere terminati entro l’ anno di competenza dell’ agevolazione, perciò tutti gli anni dal 2002 al 2011 sono validi; le spese detraibili sono pari a un quarto del prezzo dell’ unità immobiliare risultante nell’ atto pubblico di compravendita o di assegnazione (sempre nei limiti di spesa di 48 mila euro e di detrazione di 17.280 euro); non è necessaria la Comunicazione a Pescara; non sarebbe necessario il pagamento con bonifico (ma resta consigliabile).

Ristrutturazione e Fisco: le regole per le agevolazioni principali

 Aggiornamento sulle principali agevolazioni al recupero degli immobili previste dalle norme nazionali e relative regole.
Bonifico e tempi. Si ha diritto allo “sconto fiscale” per l’ anno in cui si è pagata la spesa con apposito bonifico bancario o postale, privato o condominiale. Il bonifico non è necessario per :
– i pagamenti effettuati effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’ imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
– le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti. Esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
– le spese sostenute per il personale dall’ imprenditore edile che fa un intervento a casa propria;
– le detrazioni sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.