Imposte ipotecarie e catastali per contratti di leasing immobiliare
Sono interamente assolte al momento dell’acquisto del bene da parte della società di leasing, come già avviene per ogni altra compravendita immobiliare
(Art. 1, cc. 15 e 16) Dall’1.01.2011, per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali oggetto di contratto di locazione finanziaria (anche se assoggettati ad IVA) le imposte ipotecarie e catastali dovute (1% + 3%) non sono più versate per metà al momento del rogito di acquisto del bene da parte della società di leasing (oppure della banca o altri intermediari finanziari) e per metà all’atto del riscatto del bene da parte dell’utilizzatore, ma sono interamente assolte al momento dell’acquisto del bene da parte della società di leasing, come già avviene per ogni altra compravendita immobiliare.