Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 17). L’agevolazione riguarda gli edifici “recuperati” nel triennio 2008 – 2010
La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 17, legge 244/20027) ha reintrodotto la detrazione del 36% per chi acquista case che fanno parte di edifici interamente ristrutturati. L’agevolazione era prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 448/2001 ed è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2006 per le abitazioni ristrutturate entro il 31 dicembre di ciascun anno e vendute entro il 30 giugno di quello successivo. La disposizione non era stata confermata nella legge finanziaria del 2007, pertanto quella prevista nella nuova norma, benché definita proroga, non è in effetti da considerare tale. Ciò risulta evidente dal dettato della nuova legge che fa decorrere l’agevolazione per gli edifici nei quali gli interventi di ristrutturazione iniziano a partire dal 1° gennaio 2008 e si concludono entro il 31 dicembre 2010. Le abitazioni che ne fanno parte devono invece essere vendute o assegnate entro il 30 giugno 2011. Pertanto, non vi è continuità tra la vecchia normativa e la nuova. Ciò comporta, ad esempio, che gli acquirenti di case facenti parte di fabbricati in cui i lavori di recupero edilizio sono iniziati prima del 1° gennaio 2008, non potranno usufruire del beneficio fiscale.