Rimborso per la tassa di lusso dalla Regione Sardegna

 A seguito della segnalazione di molti cittadini, Confconsumatori ricorda che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.08 n. 102, tutti i contribuenti che hanno pagato fino ad oggi alla Regione Sardegna le imposte previste dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Sardegna n. 4/2006 e 2/2007 per le plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, nonché per le seconde case ad uso turistico, hanno diritto al rimborso del pagamento di dette imposte.
La stessa Regione Sardegna, entro il 31 ottobre, deve dare comunicazione sulle modalità di rimborso a tutti i soggetti interessati, che potranno esigere la restituzione di quanto pagato presso qualsiasi sportello della tesoreria regionale. Se entro il 31 ottobre 2008, non fosse giunta, da parte della Regione Sardegna, alcuna comunicazione, si potrà comunque ottenere la restituzione delle somme pagate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un’apposita istanza a: Agenzia delle Entrate- Regione Autonoma Sardegna- Via XXIX Novembre 23 – 09123 Cagliari.
Nell’istanza dovranno essere indicati:
– l’importo complessivo delle somme pagate secondo le Leggi della Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007;
– il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale;
– copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento delle imposte;
– copia di un documento d’identità del contribuente.

I benefici sulla prima casa sono anche per la nuda proprieta’

 Le agevolazioni spettanti per l`acquisto della prima casa nell`ipotesi di trasferimento del solo diritto della nuda proprieta` competono sino dalla decorrenza della legge istitutiva dell`agevolazione. Con una doppia pronuncia, prima la Cassazione (sentenza n. 2071/2008) e poi la commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 15/36/08 del 19 marzo 2008, hanno stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto della sola nuda proprieta`. «Le agevolazioni per l`acquisto della nuda proprieta`», osservano i giudici tributari, «competono senza che sia determinante il periodo in cui e` stato registrato l`atto di compravendita» e questo, proseguono, «perche` il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l`acquisto della prima casa in favore dell`acquirente della sola nuda proprieta` e` applicabile retroattivamente». «Perche`», prosegue il collegio, «la legge n. 548/1995 pur essendo innovativa nella parte che prevede queste nuove condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore». Infatti, il legislatore, nell`elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprieta` (in presenza degli altri requisiti) tra quelli a cui e` destinato il trattamento agevolato, e questo a condizione che l`acquirente, dopo la consolidazione dell`usufrutto con la nuda proprieta`, destini effettivamente l`appartamento acquistato a propria abitazione.

Raccolta e smaltimento rifiuti, municipalizzate fuori dalla “moratoria fiscale”

 Non sfuggono all’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e dalle aziende speciali degli enti locali. Con la sentenza n. 1836/2008 – che ribalta completamente l’esito dei precedenti gradi di giudizio – la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro l’Azienda speciale ecologica (Ase) di Manfredonia (FG), chiudendo dunque definitivamente a favore dell’Amministrazione finanziaria una controversia del valore di oltre 337mila euro. Appellandosi alla cosiddetta “moratoria fiscale” introdotta nel 1993 (Dl 331/1993) proprio in favore di società per azioni, aziende speciali e nuovi consorzi istituiti ai sensi della legge sull’ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90), l’azienda aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In pratica, la moratoria fiscale consisteva nel riconoscere alle società in questione la possibilità di usufruire, per tre anni, delle più vantaggiose disposizioni tributarie applicabili all’ente di appartenenza.
Secondo la Cassazione, però, coerentemente con un orientamento ormai consolidato, l’agevolazione non si applica all’Iva relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle stesse aziende, perché svolte “non in forza dell’esercizio di un potere pubblico autoritativo”, correlato all’imposizione di un tributo a carico dei destinatari del servizio, “ma sulla base di un incarico di gestione a esse commissionato dal Comune e accompagnato dall’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso”.

Centroconsumatori: i ricorsi contro le imposte suppletive sui mutui provinciali

 I 50 ricorrenti hanno vinto anche in appello contro l’Agenzia delle Entrate, in caso di eventuale ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia, la Provincia deve resistere in giudizio. Ennesima puntata dell’infinta storia dei ricorsi contro gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate relativi alla richiesta di imposte suppletive sui mutui provinciali: dopo la vittoria in primo grado i ricorrenti hanno vinto anche l’appello. E ora cosa succede? E soprattutto: chi rimborserà i costi sostenuti sino ad ora dagli stessi per la propria difesa legale? Come si ricorderà la vicenda aveva preso avvio nel 2005 con l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di circa 150 avvisi di liquidazione di imposta suppletiva a cittadini che avevano ottenuto un mutuo provinciale agevolato a tasso zero dal 2002 al 2004. In breve, la Provincia sosteneva e sostiene che in caso di stipula di un tale mutuo vada pagata un’imposta fissa (pari a circa 129,11 euro), mentre l’Agenzia delle Entrate è di parere opposto e chiede il pagamento di un’imposta proporzionale (2% + 3%) del valore del mutuo. Gli arretrati richiesti dall’Agenzia arrivano in taluni casi anche a cifre ragguardevoli, nell’ordine dei 4.500-5.000 euro.
Contro tali avvisi di liquidazione la Provincia e la maggior parte dei mutuatari interessati, molti di questi assistiti e difesi dall’Avv. Michael Pichler di Bolzano, avevano proposto ricorso alla locale Commissione Tributaria di Primo Grado e questa, con una lineare sentenza, aveva dato ragione alla Provincia e ai ricorrenti. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, insistendo nella sua interpretazione del dettato normativo, circa un anno fa, era ricorsa in appello. In questi giorni è stata emessa anche la sentenza di appello che ha riconfermato la sentenza di primo grado, dando così ragione per la seconda volta a Provincia e mutuatari.

Tassazione dei canoni di locazione non percepiti

 La tassazione, ai fini Irpef, dei canoni di locazione dal locatore non percepiti è una questione che anima da tempo la giurisprudenza. La materia trova la sua disciplina giuridica nell’art. 26 del Tuir (d.p.r. n. 917 del 22.12.’86) nonché nelle diverse disposizioni contenute nel medesimo Testo unico che individuano il reddito dei fabbricati da assumere come base imponibile dell’Irpef (art. 36, c. 1 e art. 37, cc. 1 e 4-bis). Dette norme sono state oggetto di un’attenta analisi da parte della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla loro legittimità alla luce degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, ha offerto una puntuale interpretazione delle stesse nella parte in cui assumono quale base imponibile, ai fini della tassazione Irpef del reddito fondiario di un immobile locato, l’importo del canone locativo convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito. I giudici delle leggi hanno rilevato, così, che tale impianto è coerente con “il principio di uguaglianza e con il correlativo parametro di ragionevolezza” se si valuta il ristretto ambito applicativo della disciplina e “se si considera la naturale forza espansiva del precetto generale che utilizza il reddito medio catastale”. Conseguenza di ciò è che il riferimento operato dalle predette norme al canone di locazione (anziché alla rendita catastale), come base imponibile Irpef, “potrà operare nel tempo – ha testualmente detto la Consulta – solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico”.

Confedilizia: documentazione energetica, niente più obblighi

 Il Parlamento ha definitivamente ratificato il Decreto legge 25.6.’08 n. 112 che – al suo art. 35 –
oltre ad abolire gli obblighi di consegna (ad acquirenti ed inquilini) della documentazione concernente gli impianti degli immobili (art. 13 D.M. 22.1.’08 n. 37), abroga anche le norme del Decreto legislativo 19.9.’05 che prevedevano la consegna (sempre ad acquirenti ed inquilini) della documentazione energetica e, addirittura, la nullità dei contratti relativi in caso di violazione degli anzidetti obblighi di consegna (commi 3 e 4 dell’articolo 6 e commi 8 e 9 dell’art. 15 precitato provvedimento). La rivoluzione è di tipo copernicano.
Non significa, infatti, che siano venuti meno gli obblighi di dotazione degli immobili previsti dalla vigente legislazione (saranno regolati dalle norme privatistiche da sempre vigenti). Significa, solo, che è subentrata una nuova cultura, alla quale va reso omaggio.
Una nuova cultura che non crede più (giustamente, si sono visti i risultati…) nelle certificazioni
cartacee, negli adempimenti (fastidiosi, costosi ed inutili) affidati alle imprese, o a professionisti
appassionati di lavoro buroindotto, e a carico dei soliti noti (essenzialmente, i proprietari di immobili).

Federconsumatori: aumenti per le famiglie italiane

 Prezzi, tutti gli indicatori confermano la gravita’ della situazione. Urge una vera e propria scossa economica. Se alla caduta dei consumi alimentari, di per se consumi generalmente anelastici, si accoppia il dato che noi davamo per scontato di una deludente stagione dei saldi, si ha il quadro drammatico in cui versano le famiglie italiane ed il trascinamento in negativo che ciò comporta all’intera economia già alle prese con una situazione internazionale di sfrenata competitività e di alti prezzi delle materie prime. Anche quest’anno poi il potere di acquisto verrà falcidiato di oltre 2100 Euro anche a causa di una previsione autunnale, sempre più certezza che previsione, di un aggravio di 600 euro tra aumenti di tariffe, prezzi soprattutto alimentari e di quelli energetici quali riscaldamento, luce e gas.

Centroconsumatori Bolzano: nuova guida per condomini

 Dal 15 agosto i condomini possono informarsi gratuitamente online sui loro diritti. Grazie ad un progetto dell’Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia Autonoma di Bolzano ed al cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, il Centro Tutela onsumatori Utenti ha elaborato un vademecum per i condomini. La guida è composta da 5 parti che, dalla definizione all’amministrazione, dal piano economico al bilancio consuntivo, trattano i vari aspetti della vita in un condominio. L’ultima sezione invece offre una scelta di moduli, fac-simili, lettere tipo e link utili. Quale maggioranza è necessaria per deliberare l’istallazione di un ascensore? Quali sono i compiti dell’amministratore? Posso semplicemente staccarmi dal riscaldamento centralizzato e riscaldare in modo autonomo? A queste e molte altre domande trovate risposta nel nuovo vademecum. Nel vademecum viene presentata anche l’ offerta di conciliazione per le controversie condominiali, attiva da luglio 2007. Si tratta di un servizio reso possibile dalla collaborazione con la ANACI, associazione degli amministratori di condominio, e che da subito si è dimostrato uno strumento efficiente e a basso costo per dirimere questo tipo di liti. Si tratta della prima conciliazione nel suo genere in tutta Italia.

Enel: energia nucleare sempre piu accettata

 In sensibile crescita il consenso verso il nucleare in Europa secondo un recente sondaggio Eurobarometro. Soprattutto in Italia, ove la percentuale tra favorevoli e contrari è ormai la stessa. Cresce il sostegno all’energia nucleare in Europa. Secondo il sondaggio reso noto da Eurobarometro lo scorso mese di giugno la percentuale tra favorevoli (44%) e contrari (45%) all’utilizzo del nucleare per la produzione di energia elettrica è ormai praticamente la stessa (gli indecisi sono circa l’11%). Ma con trend nettamente orientato verso i sostenitori. Un precedente sondaggio di Eurobarometro del 2005, infatti, registrava una percentuale del 54% contraria al nucleare, contro il 37 % a favore (indecisi 8%). Da segnalare, inoltre, che il sostegno all’energia nucleare è più forte nei Paesi che già utilizzano tale fonte di energia. Probabile indicazione, questa, che l’opposizione nei Paesi che non hanno centrali in esercizio è spesso di tipo ideologico, basata cioè su opinioni non confrontate con la realtà dei fatti. Per quanto riguarda il nostro Paese, il sondaggio rileva che la percentuale dei cittadini favorevoli al nucleare è balzata dal 30% del 2005 al 43% attuale, mentre quelli “contrari” sono scesi dal 55% al 45% (gli indecisi hanno seguito l’identico andamento europeo, salendo dall’8 al 11%). Rispetto al medesimo sondaggio di tre anni fa – osserva Eurobarometro – sono proprio gli italiani che hanno fatto registrare il maggior incremento a favore, cosa tanto più significativa in quanto in Italia non ci sono centrali elettronucleari in servizio, ma sono invece molto attivi i movimenti di opposizione.

Autorita energia elettrica: interventi a favore dei piccoli impianti idroelettrici

 A sostegno delle fonti rinnovabili e della tutela ambientale. L ’Autorità per l’energia ha aggiornato i prezzi minimi garantiti per l’energia elettrica prodotta, nel 2008, da impianti mini-idro. I nuovi corrispettivi pagati ai produttori assumono valori incentivanti e tali da sostenere la quota di energia elettrica assicurata dalle fonti rinnovabili idroelettriche di piccola taglia. A questo scopo e per remunerare anche le piccolissime produzioni, è stata pure prevista l’introduzione di un nuovo scaglione fino a 250.000 kWh. Con questo provvedimento, l’Autorità intende assicurare la remunerazione anche degli impianti di produzione mini-idro (di potenza fino ad 1 MW) che non avessero i requisiti e le capacità di accedere direttamente al mercato. Tutto ciò per non trascurare i benefici assicurabili da tali impianti a fonte rinnovabile, in termini di tutela ambientale, sviluppo delle risorse marginali o residuali e diversificazione delle coperture energetiche.

Federconsumatori: stop ai prezzi superiori alla media europea del gasolio per riscaldamento

 Basta avere i prezzi industriali superiori alla media europea e basta con carichi spropositati. Ma soprattutto basta con l’extragettito delle entrate dell’erario a discapito delle famiglie italiane. Da molti anni facciamo polemica per quanto riguarda la doppia velocità dei prezzi, il carico fiscale ed il prezzo industriale dei carburanti, benzina e gasolio, rispetto agli altri paesi della Comunità Europea. Oggi vogliamo fare delle considerazioni su un prodotto quale il gasolio di riscaldamento, che avrà per le famiglie italiane una ricaduta assai pesante in termini di aumento dei costi, pari, solo per questo scorcio finale di 2008, a 180 €. Infatti, la domanda che ci poniamo è come mai, in Italia, vi sia un prezzo industriale che varia da 4 a 7 centesimi in più rispetto agli altri paesi: Italia 77 cent/litro; Germania 71 cent/litro; Spagna 71 cent/litro; Francia 73 cent/litro; Austria 70 cent/litro. Ed inoltre, cosa inaudita, il prezzo complessivo delle tasse è a livelli decisamente superiori rispetto a tutti gli altri paesi, infatti: in Italia 1,40 € al litro; Germania 0,92 € al litro; Spagna 0,92 € al litro; Francia 0,94 € al litro; Austria 0,97 € al litro, con variazioni, scandalose ed insopportabili, da 43 a 48 centesimi in più al litro; cioè, per un consumo di 1000 litri di gasolio per riscaldamento, una famiglia italiana, rispetto alle famiglie di altri paesi europei, spende ben 450 € in più all’anno!!!!