E’ nel momento in cui si conclude l’accordo che, anche dal punto di vista fiscale, rileva il trasferimento del bene. Se più contratti fra loro collegati si configurano quale una “locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti”, il bene strumentale oggetto degli accordi è iscrivibile fra le immobilizzazioni materiali dell’acquirente, con rilevanza anche fiscale delle quote di ammortamento, sin dall’esercizio della sua consegna, a prescindere, quindi, dal non ancora perfezionato formale trasferimento di proprietà.Con la risoluzione n. 11/E del 9 gennaio, l’agenzia delle Entrate torna, così, a ribadire quanto già chiarito con un suo precedente intervento (cfr risoluzione n. 338/2008): come stabilito dall’articolo 109, comma 2 del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell’effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio ed è, quindi, a tale ultima data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.
Decreto legge
Risparmio energetico: edilizia sostenibile in Umbria. Nuova svolta
La certificazione di sostenibilità ambientale sarà obbligatoria per Ater ed edifici pubblici, facoltativa per quelli privati La certificazione comprenderà incentivi e bonus volumetrici, in base al Decreto Legislativo 115/2008, e
Gas: accordo più vicino tra Russia e Ucraina
Schiarita nella crisi del gas tra Mosca e Kiev, dopo che il premier russo Vladimir Putin ha accettato i termini dell’arbitrato europeo sull’invio di osservatori indipendenti per monitorare le forniture di gas russe all’Unione europea che passano attraverso l’Ucraina. L’apertura è stata annunciata con una nota questa notte dalla presidenza ceca di turno dell’Ue: “Questo dislocamento dovrebbe portare a un ripristino delle forniture di gas”. Ma una volta che le parti si sono accordate sull’invio di osservatori, la trattativa si è nuovamente arenata sulla composizione della commissione di monitoraggio. Dopo numerose telefonate l’intesa con Putin è stata raggiunta dal premier ceco Mirek Topolanek nel corso di una conversazione telefonica. Ieri, invece, era stata Gazprom a rifiutare la proposta europea di inviare degli osservatori indipendenti. La notizia dell’intesa quasi raggiunta viene confermata anche dalla Commissione Europea che durante la notte e in mattinata ha avuto ulteriori contatti sia con i russi che con l’Ucraina: “Ora c’è un accordo sui dettagli per la missione di monitoraggio. È imperativo che la ripresa del gas ricominci ad affluire verso l’Unione europea, senza ulteriori ritardi”.
Casa e infrastrutture: piano nazionale di edilizia abitativa
Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria
Per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, è approvato un piano nazionale di edilizia abitativa (art.11 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 – convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d’ intesa con la Conferenza unificata di cui all’ art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.
Il piano si pone l’ obiettivo di incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo, mediante l’ offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2) giovani coppie a basso reddito;
3) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
4) studenti fuori sede;
5) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6) altri soggetti in possesso di requisiti di cui all’ articolo 1 della legge 8 febbraio 2007 n.9;
7) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
Un ricordo dei senza tetto a Milano
Dichiarazioni del presidente Achille Colombo Clerici al Corriere della Sera. “Correva l’anno 1949. Milano aveva allora, grosso modo, la popolazione odierna, ma era appena uscita da una guerra che l’aveva dilaniata con i bombardamenti che avevano distrutto più di tremila edifici. A quell’epoca disponeva di un edificato residenziale appena superiore alla metà dell’attuale, e stava fronteggiando una immigrazione che l’avrebbe portata, nel giro di trent’anni ad aumentare la propria popolazione di oltre 500 mila unità. Quel primo di gennaio del’49 il Cardinale Idelfonso Schuster aveva davanti agli occhi l’immagine di tre morti per assideramento, il giorno di Natale; ne avevano parlato a lungo tutti i giornali. L’uno senza fissa dimora – scriveva nella sua omelia di Capodanno – l’altro trovato morto per assideramento nel suo abbaino, il terzo in un angolo di un edificio sinistrato. Sono le conseguenze tragiche e dolorose della mancanza di abitazioni in città e fuori. Non ci sono case! E’ impossibile fabbricarne per la situazione finanziaria, per il costo del materiale, per il costo della manodopera. Il Presule osò allora muovere un appello alle forze sociali ed economiche della Diocesi per il varo di un progetto straordinario, volto alla realizzazione di case per quanti ne fossero privi. La città accolse con slancio l’invito. Si costituì l’opera Domus Ambrosiana, (presieduta dapprima dall’Ing. Franco Ratti, nipote di Papa Pio XI, ed in seguito dal Senatore Luigi Davide Grassi, allora presidente di Assoedilizia), che nel giro di pochi anni realizzò in periferia tre moderni quartieri costituiti da tredici fabbricati dove trovarono dignitosa sistemazione 239 nuclei familiari ad affitti addirittura inferiori a quelli praticati dall’Istituto case popolari.
Edilizia scolastica: procedure veloci per la sicurezza nelle scuole
Secondo un rapporto di Legambiente, il 42% degli edifici scolastici non sarebbe agibile o, per lo meno, mancherebbe del certificato di agibilità
Per mettere in sicurezza le scuole ci vorrebbero 14 miliardi di euro. In mancanza di fondi, il Governo interverrà almeno nelle zone ad alto rischio sismico, per le quali dovrebbero essere reperiti 4 miliardi di euro.
Per velocizzare i tempi, ha inserito la messa in sicurezza delle scuole nel piano straordinario previsto per le infrastrutture dal decreto anticrisi. Nel decreto legge 185/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 280, del 29 novembre scorso, è stata introdotta, infatti, una norma che velocizza le procedure per l’ attivazione dei cantieri.
I fondi saranno tratti da quelli destinati alle grandi opere, ma non potranno superare il 5% dell’ intera somma stanziata, come prevede il decreto Gelmini di riforma di scuola e università.
La procedura accelerata è prevista dall’ articolo 20 del DL 185, in base al quale le risorse finanziarie da destinare alle varie opere saranno individuate e determinate con decreti del Presidente del Consiglio di concerto con i ministeri interessati. E subito dopo bisognerà partire con appalti ed esecuzione dei lavori. I decreti fisseranno i termini perentori da rispettare per la realizzazione delle opere.
Norma sui mutui prima casa
Per quelli in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4%. Lo Stato viene in aiuto alle famiglie accollandosi l’ eventuale eccedenza Le novità introdotte dal provvedimento anticrisi
I tempi di erogazione del mutuo
Quando ci si è impegnati a comprare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi con prudente anticipo e prospettare chiaramente alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano rispettati i tempi previsti. Inoltre, poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca: ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso di mutuo assunto al fine del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare, il venditore dovrà di conseguenza attendere diversi giorni per essere pagato.
L’edilizia sociale a Milano 100 anni di storia
ALER Milano è tra le più grandi immobiliari d’Europa e, in 100 anni di storia, ha fornito uno straordinario contributo allo sviluppo di Milano e della sua provincia. L’azienda ha sempre manifestato l’obiettivo di rispondere a domande diverse di abitazione, servizi, socialità, integrazione e sicurezza e di favorire un’adeguata qualità residenziale. In un secolo di operatività, l’Azienda è cresciuta di pari passo con la città e la sua provincia. 66.229 gli alloggi di proprietà, di cui 41.550 solo a Milano, 136.268 i cittadini residenti. L’edilizia di ALER Milano, in termini di qualità del tessuto e di soluzioni costruttive, è sempre stata all’avanguardia a livello europeo per lo spirito imprenditoriale e per il contributo di importanti progettisti di livello internazionale. ALER Milano non ha mai dimenticato la sua mission di soggetto pubblico. Vero conoscitore della città e dei suoi abitanti, si è dimostrata interprete competente delle trasformazioni sociali ed economiche del territorio sempre prestando attenzione alla persona, al decoro e all’ambiente. Oggi, ALER Milano è un’azienda al passo con la storia del Paese, da sempre capace di proporre soluzioni edilizie e costruttive di qualità. ALER Milano crede che lo sviluppo e le riqualificazioni debbano essere legati all’identità del territorio, affiancando, ai grattacieli, i propri quartieri, simbolo della tradizione della città. Il suo centenario è anche il centenario della città. Ecco come alcune personalità del mondo della cultura e della ricerca hanno voluto ricordarlo.
Federconsumatori: crisi al taglio dei tassi della FED. Bisogna rispondere con un immediato abbattimento del tasso di sconto europeo
Operazione indispensabile per aiutare l’economia e le famiglie. Al taglio dei tassi da parte della Fed americana bisogna rispondere con un immediato taglio del tasso di sconto europeo, sostengono Adusbef e Federconsumatori. È un’operazione che richiediamo con insistenza poiché vi è urgente bisogno di ridurre il costo del denaro, non solo per aiutare l’economia, ma anche per le famiglie. L’economia troverebbe sollievo per quanto riguarda gli investimenti e le famiglie per la diminuzione dei costi dei debiti contratti, a partire dai mutui, fatta eccezione per quelli a tasso fisso, che dovranno comunque essere rinegoziati gratuitamente.Tale taglio risulta essenziale anche per evitare che si verifichi, attraverso l’indebolimento del Dollaro, un aumento del costo delle materie prime quotate in Dollari sul mercato internazionale, come già si intravede per quanto riguarda il prezzo del petrolio. Oltretutto, un abbattimento del tasso di sconto, comporterebbe una diminuzione del debito pubblico, che già è in discesa grazie alla diminuzione degli interessi; si potrebbe e si dovrebbe utilizzare tale risparmio, calcolabile nell’ordine di circa 10 miliardi di Euro, per una defiscalizzazione del reddito fisso, lavoratori e pensionati, di almeno 1200 Euro l’anno.
Anci: finalmente un bonus energia per chi utilizza apparecchiature elettromedicali
Con la liberalizzazione del mercato dell’energia è stata assunta la necessità di prevedere agevolazioni delle tariffe energetiche rivolte ai cittadini economicamente svantaggiati e per coloro che utilizzano in casa apparecchiature elettromedicali. La Convenzione tra ANCI e AEEG prevede la semplificazione della procedura di riconoscimento del Bonus attraverso la creazione di una interfaccia informativa tra i Comuni che ricevono le domande dei cittadini e l’insieme dei distributori di energia elettrica. Tale interfaccia permette di erogare tempestivamente il Bonus alle famiglie attraverso una compensazione che sarà riconosciuta direttamente nella bolletta elettrica al massimo entro 60 giorni successivi la data di disponibilità della richiesta per l’impresa di distribuzione. La data pubblicata all’interno della Delibera dell’AEEG del 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 fissata per il 6 novembre 2008 si riferisce solo ed esclusivamente al servizio informativo di interfaccia tra ANCI e distributori di energia elettrica e non comporta l’avvio sul territorio della ricezione delle domande da parte dei cittadini.
Assegnazione di case popolari con obbligo di registrazione
La tematica affrontata dalla risoluzione n.480/E riguarda il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti di concessione di alloggi popolari posti in essere da un ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, con la finalità di rispondere alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche disagiate. La fattispecie trae spunto da un intervento normativo volto a modificare una legge regionale e, segnatamente, nel prevedere che ove ricorrano le espressioni “contratto”, “canone di locazione” e “locazione” le stesse debbano essere sostituite con “atto di concessione amministrativa” “canone d’uso” e “concessione” (legge regionale della Sardegna 7/2003). L’ente in questione, in quanto ente pubblico economico e successore degli Iacp in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, rientra tra gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale attività di carattere commerciale. Pertanto, ai fini Iva, l’attività svolta dall’ente pubblico economico è riconducibile all’articolo 4, secondo comma, n. 2), del Dpr 633/1972, in base al quale si considerano in ogni caso effettuate da “enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Per quanto concerne l’esistenza del requisito oggettivo ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 633/972, “costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”.