Trasferimenti immobiliari. Se le planimetrie sono difformi gli atti sono nulli
Compravendite e locazioni nel mirino del Governo per contrastare concretamente l’ evasione nel settore
Il Decreto Legge recante ‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica‘ introduce, all’ art.19, n. 14, nuove ipotesi di nullità degli atti notarili riguardanti la materia dei trasferimenti immobiliari.
Il provvedimento interviene sull’ art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n.52 avente ad oggetto ‘Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari‘ e stabilisce l’ obbligo in relazione ai trasferimenti, alla costituzione o allo scioglimento di comunione di diritti reali, delle unità immobiliari urbane, di indicare negli atti notarili, oltre all’ identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione – resa dagli intestatari – della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.