Compete all’Omi dell’Agenzia del Territorio la rilevazione periodica del valore dei fabbricati

 Le modifiche introdotte dal Dl 223/2006 (“Visco-Bersani”) esprimono l’esigenza di rafforzare gli strumenti in possesso dell’Amministrazione finanziaria per la repressione dei fenomeni di evasione fiscale. A tal fine, il principale strumento a disposizione del fisco, cioè l’accertamento di tipo analitico-presuntivo, è stato reso più efficace per fare emergere l’evasione nel mercato dei beni immobili. Il fisco ha, oggi, la possibilità di valutare la congruità dei prezzi delle operazioni aventi a oggetto cessioni immobiliari, ponendoli a confronto con il valore normale. Qualora si rilevino dei disallineamenti, gli scostamenti costituiscono il maggiore ricavo da riprendere a tassazione ai fini dei redditi, dell’Iva e del Registro. L’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/73, consente di recuperare a tassazione i maggiori redditi che emergono sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero a seguito dell’accertamento di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli verosimilmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta.

Nessun rischio distacco vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti

 A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:la norma che impone entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio si riferisce espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Quindi, qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

Sgravi fiscali per le famiglie che risparmiano energia fino al 2010

 Sono stati firmati i decreti che mettono in atto fino al 2010 gli sgravi fiscali per le famiglie che migliorano l’efficienza energetica della propria casa. la politica di risparmio energetico, gia avviata nel 2007, è stata confermata ed estesa attraverso gli incentivi ad hoc rivolti alla riqualificazione degli edifici esistenti e alla sostituzione di motori elettrici con altri con piu alta efficienza energetica. In merito agli edifici: chi investe per rendere energeticamente piu efficiente la propria abitazione paga meno tasse e riduce la propria bolletta energetica. Infatti da qui al 2010 nella detrazione annuale dei redditi si potrà detrarre il 55% di tutte le spese sostenute per risparmiare energia nella propria abitazione e fiono a 200 euro se acquisti un frigorifero ad alta efficienza. Per le ristrutturazioni gli interventi che possono essere messia al preventivo sono: sostituzione di caldaie inefficienti; l’isolamento delle pareti e delle coperture; l’istallazione dei pannelli solari per l’acqua calda; la sostituzione delle finestre; interventi integrati che riguardano l’edificio nel suo complesso.

Ulteriore detrazione Ici, i chiarimenti del Mef

 Base imponibile e modalità di calcolo per gli ex coniugi tra i principali temi affrontati dal documento di prassi. L’ulteriore detrazione Ici introdotta dalla Finanziaria 2008 non spetta per tutti gli immobili di cui si è proprietari ma solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per le sue eventuali pertinenze. Il nuovo sconto va in ogni caso ad aggiungersi sia alla detrazione di base, pari a 103,29 euro, che alle riduzioni d’imposta eventualmente previste dai regolamenti comunali. Inoltre il coniuge assegnatario, comproprietario dell’ex casa coniugale, deve quantificare le detrazioni in funzione della quota di possesso dell’immobile e non sulla base della quota di destinazione ad abitazione principale. I chiarimenti arrivano dalla risoluzione n. 11/Df emanata oggi dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia.Il calcolo dell’1,33 per mille va dunque effettuato sull’intera base imponibile dell’abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze. Il Dipartimento precisa inoltre che il beneficio, nel limite massimo di 200 euro, deve essere determinato non con riferimento alle quote di possesso eventualmente spettanti ai diversi comproprietari ma al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota rispetto alla quale questa destinazione si verifica. In altre parole, anche la nuova detrazione viene

Agevolazione prima casa, resistente all’acqua

 Il beneficio permane se un evento del tutto straordinario, come l’allagamento impedisce il cambio di residenza nei termini stabiliti dalla legge. Il mancato trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune in cui è ubicato l’immobile, se causato da un evento imprevisto e inevitabile successivo alla vendita, non è causa di decadenza dal beneficio Iva sulla prima casa (punto 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 140/E del 10 aprile, in risposta all’interpello con cui l’acquirente di un immobile dichiarato inagibile a seguito di grosse infiltrazioni di acqua, ritiene di essere legittimato a differire il cambio di residenza oltre il termine previsto dalla norma, essendosi verificato un evento straordinario, non a lui imputabile, in seguito al quale l’immobile è stato dichiarato inagibile e inabitabile.

Casa “sociale” per ridurre disagio abitativo

 Edilizia sociale pubblica: il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro ha firmato il decreto per la definizione di alloggio sociale, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
E’ definito alloggio sociale l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. L’alloggio sociale e’ elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale.
Nella definizione fissata dal decreto rientrano gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con contributi o agevolazioni pubblici, destinati a locazione temporanea per almeno otto anni e alla proprieta’.

Risparmio energetico negli edifici dalle leggi 308/82 e 10/91 ad oggi

 L‘argomento “ambiente –energia” è un tema che si affronta ormai quotidianamente proprio per combattere l’effetto serra i cambiamenti climatici. La necessità di utilizzare altre fonti di energia, rinnovabile, abbandonare quella fossile. Non è un mistero che ormai i costi di utilizzo di energia per le singole famiglie siano diventati insostenibile. Dal 1974 dopo la guerra del Kippur tra Arabi ed Israeliani, tutti si resero conto di quanto forte fosse la dipendenza dal petrolio e soprattutto l’Italia si senti esposta. La reazione del governo Italiano a questo problema è stata immediata con la L. del 30 aprile 1976, n. 373 con “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”; introducendo anche concetti per la progettazione di impianti di isolamento termico all’interno degli edifici. Un esempio è il Decreto Ministeriale 30 luglio 1986 “Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici”.

Elezioni: L’ASPPI invia agli schieramenti politici il “Focus Casa”

 Il documento contiene l’analisi e le richieste dell’Associazione in merito alle politiche abitative

In occasione delle elezioni, l’Asppi-Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ha elaborato il “Focus Casa”, un documento articolato su cinque temi: Fisco, Riforme legislative, Edilizia pubblica e privata, Risparmio energetico, Urbanistica, per ciascuno dei quali sono state formulate cinque proposte rivolte agli schieramenti politici, con un’analisi che motiva l’attenzione richiesta sui temi.
“In quest’ultimo periodo – spiega il Presidente Nazionale dell’Asppi Luigi Ferdinando Giannini – c’è stato nuovo impulso nel settore delle politiche abitative. Pur tuttavia, le proposte messe in campo dai diversi schieramenti sono un passo indietro rispetto al recente Tavolo di concertazione sulla casa». L’Asppi ritiene ci sia bisogno di idee nuove che permettano di superare iniquità ed emergenze, per questo ha voluto offrire il proprio contributo al dibattito con il “Focus Casa”.
“Abbiamo cercato – prosegue Giannini – di non guardare la questione abitativa solo dal punto di vista della proprietà privata. Inoltre abbiamo indicato proposte concrete, e non solamente slogan”.

Milleproroghe, il Senato approva

 Convertito in legge il Dl n. 248/2007.

Il “milleproroghe” è legge. Il decreto ha trovato l’ok di palazzo Madama. Tra le ultime novità introdotte nel provvedimento, arriva il bonus per la rottamazione dei cinquantini più inquinanti e si amplia la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento dell’abbonamento Tv. Più tempo per saldare i propri debiti con il Fisco: le somme iscritte a ruolo potranno infatti essere versate in 72 rate mensili al posto di 60. Slittano i termini per la presentazione del 770/2008 semplificato – dal 31 marzo al 31 maggio – e per l’accatastamento spontaneo degli immobili che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, che passa dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Ok alla “Visco-sud” anche per le spese sostenute l’anno scorso, mentre entrano a pieno titolo nella ripartizione del 5 per mille anche le fondazioni culturali. Trova infine soluzione la questione delle cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento: saranno nulle solo quelle consegnate dopo il 1° giugno 2008.

L’imposta di successione non puo’ essere lasciata

 Intervenendo oggi al Convegno organizzato da Anci, Uncem, Legautonomie alle Stelline di Milano sul tema ” Catasto ai Comuni” il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha dichiarato:
“Occorre rivedere l’imposta di successione poiche’ la sua attuale strutturazione è fortemente discriminatoria. Questa imposta è particolarmente gravosa soprattutto per gli immobili intestati alle persone fisiche (in massima parte abitazioni) per i quali il carico fiscale complessivo, tra imposta principale (aliquote del 4-6-8 % a seconda delle categorie di eredi ) ed imposte ipocatastali ( 3 % ) -le quali nell’antico regime erano assorbite dall’imposta principale – raggiunge rispettivamente il 7,4-il 9,6-ed il 11,8 % ;cio’ in quanto si è tassati, tra l’altro, anche su una quota del 10 % del valore degli immobili per beni mobili di cui si presume il possesso, anche se questi non esistono: la presunzione comunque non è assoluta, ma puo’ superarsi con una constatazione analitica.
In tal caso le aliquote rimarrebbero comunque del 7-9-ed 11 %.”