Bonus ristrutturazioni, cose da dire prima di fare

 Il bonus ristrutturazione per alcuni cittadini è stato negato a causa della mancata comunicazione. L’omessa comunicazione dell’inizio dei lavori preclude il diritto alla detrazione Irpef. I giudici hanno respinto la tesi per cui le violazioni formali non interferiscono sul beneficio. La mancata comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara fa decadere il contribuente dal “bonus ristrutturazioni”. Così ha deciso la Commissione tributaria di II grado di Trento, accogliendo il ricorso dell’ufficio riguardo al giudizio instaurato da un contribuente che ha perso il diritto alla detrazione, prevista dalla norma sul recupero del patrimonio edilizio, per non aver osservato l’iter e le modalità prescritte per avvalersene. Secondo i giudici, la comunicazione è un presupposto indefettibile per poter accedere al beneficio. La vicenda aveva avuto inizio dalla notifica, nei confronti di un contribuente, di una cartella di pagamento con cui veniva recuperata la detrazione Irpef (all’epoca dei fatti del 41%) relativa alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. In pratica, l’agenzia delle Entrate recuperava le agevolazioni per non avere il contribuente, prima di iniziare gli interventi, inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; comunicazione necessaria per fruire della detrazione, la cui mancanza comporta la decadenza dal bonus per l’anno in questione.

Provincia e Comune di Milano: sottoscrivono un protocollo d’intesa per avviare un lavoro comune sul tema dell’abitabilità

 La questione abitativa è tornata prepotentemente tra le emergenze del Paese. Nell’area metropolitana milanese – rileva l’assessora provinciale alle Politiche per l’abitabilità, Daniela Gasparini – la situazione è ancora più drammatica se pensiamo che il territorio della provincia di Milano ancora oggi rappresenta l’area di approdo della stragrande maggioranza degli spostamenti e delle nuove popolazioni». L’area metropolitana milanese, infatti, è interessata da diversi flussi abitativi e da nuove richieste di casa: qui si concentra la domanda dei soggetti deboli, spinti dall’immigrazione per lavoro e studio, dalle criticità familiari (invecchiamento, separazioni), dalle difficoltà dell’economia (perdita del lavoro e mobilità), qui ci si scontra con la crisi dell’offerta abitativa e l’aumento vertiginoso di prezzi e canoni. Davanti a numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni (fabbisogno di 100/120.000 unità abitative nel decennio, di cui circa 47.800 corrispondono a domanda di edilizia sociale, canone controllato, etc.), la sfida lanciata dalla Provincia di Milano con il “Patto metropolitano per la casa” indica tre precisi percorsi: una risposta concreta alla tradizionale politica sociale della casa “in locazione”, una seconda risposta per garantire soluzioni differenziate alla domanda abitativa sempre più libera, sempre meno riconducibile ad un dato naturale, sempre più frutto di un originale percorso di vita dei singoli cittadini.

Confedilizia risponde: disdetta in caso di piu’ locatori

 Un inquilino che ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione da uno solo dei proprietari dell’immobile a lui affittato, domanda se tale disdetta sia valida.

La risposta e’ affermativa. Ai fini di impedire il rinnovo del contratto di locazione infatti è stata ritenuta efficace la disdetta intimata da uno solo dei comproprietari di un immobile affittato ( In questo senso Cass. sent. n. 55)

Confedilizia risponde: durata anomala di una locazione commerciale

 Un contratto di locazione di un immobile prevede al posto della classica durata di sei anni una durata di nove e piu tre anni. Si richiede un parere al riguardo.

La risposta è stata fornita dalla stessa Corte di cassazione che statuendo su di un caso analogo si è cosi espressa: ” nei contrattio di locazione indicati dall’art. 27 della legge sull’equo canone, la pattuizione di una durata iniziale superiore a quella minima di legge ( nelle specie nove anni) Non esclude affatta l’applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza per una durata non inferiore a sei anni prevista dall’art. 28della stessa legge con la conseguenza che è affetta da nullità, ai sensi dell’art.79legge cit. la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al raggiungimento di un termine complessivo di dodici anni.

Provincia di Milano: progetti per l’abitare

 Il Contratto di Città deve proporre un programma di intervento che affronta i seguenti aspetti singolarmente o variamente combinabili tra loro: interventi combinati per l’abitare integrato Sostenere iniziative orientate a superare la monofunzionalità dei comparti urbani (in particolare nei casi di nuova edificazione) utilizzando la dimensione residenziale come opportunità per intercettare altri tipi di esigenze e di sollecitazioni iniziando da quelle che provengono dall’intorno e dal contesto territoriale. Non si tratta solo di ricercare un’ integrazione tra funzioni diverse, ma anche di favorire una molteplicità di pratiche d’uso dei nuovi insediamenti, di moltiplicare il campo degli interessi e di arricchire il sistema delle opportunità per diversi gruppi sociali. Si tratta da un lato di moltiplicare l’offerta di edilizia in affitto a canone moderato entro i piani integrati di ristrutturazione urbanistica (in aree già urbanizzate, con densità crescenti in rapporto all’accessibilità su trasporto collettivo) e con una quota fissa, come nell’esperienza francese e spagnola, più che con una politica settoriale su nuove aree da urbanizzare; dall’altro, di creare, entro questi interventi integrati, dei servizi locali o sovralocali pubblici e di consumo che favoriscano lo scambio con il tessuto circostante e lontano, e la relazione tra popolazioni differenti. In entrambi i casi l’azione della Provincia può essere solo indiretta: di stimolo ed eventualmente di premialità per i comuni che prevedano nei propri PGT una quota minima di edilizia in affitto nei piani attuativi, di stimolo perché la regione preveda una norma come quelle spagnole e francesi nella LR 12. Forme di partenariato tra pubblico e privato per l’abitare sociale.

L’ipocrisia delle leggi Italiane in materia di sicurezza della casa

 L’ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli immobili è stata denunciata dal Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici in apertura del suo intervento al convegno “Il trasferimento degli immobili e la conformità degli impianti: garanzie e aspetti controversi” organizzato a Milano da Paradigma. Afferma Colombo Clerici: “La legge stabilisce dei parametri, degli standard di funzionalità e di sicurezza, ma non impone l’esecuzione delle relative opere di adeguamento: in questa maniera attende al varco il cittadino quando vuole vendere o locare un immobile”. Infatti l’art. 13 del D.M. 37/200 afferma, in sostanza, che all’atto della compravendita, gli impianti tecnologici dell’abitazione – da quello del gas a quello elettrico – devono risultare conformi alle normative di sicurezza valide al momento della loro realizzazione o modifica, tanto che non esiste alcun obbligo di procedere agli adeguamenti previsti da normative successive. Ma venditore e compratore devono ammettere, per iscritto, che gli impianti non sono – o possono essere – non conformi alle normative di sicurezza vigenti al momento della stipula dell’atto; ad evitare che, in mancanza di tale dichiarazione, si configuri un’ipotesi di vizi e difetti occulti della cosa venduta. Ci si chiede, allora: il legislatore si è adoperato per una reale sicurezza della casa oppure per costringere a “normalizzare” gli impianti; operazione costosa che, se non effettuata, porta senza dubbio ad una diminuzione considerevole del valore dell’immobile?

Gas: tempi certi e meno costi per i controlli sui contatori

 Sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona correttamente; forte riduzione del costo di verifica anche nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento del contatore. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto queste ed altre misure, a garanzia dei consumatori che chiedono interventi di verifica dei misuratori del gas. La delibera (n. ARG/gas 51/08) è disponibile sul sito www.autorita.energia.it. Le misure di tutela previste variano a seconda che i controlli sui misuratori diano un esito negativo o positivo ed in base all’anzianità del contatore. Se il contatore non funziona correttamente. Se il controllo dà un risultato “negativo”, cioè se il contatore non misura correttamente in base alla normativa tecnica vigente, il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del misuratore; il distributore dovrà redigere un verbale di sostituzione e conservare la documentazione. Almeno il 90% dei contatori difettosi deve essere sostituito entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio degli esiti del controllo. Inoltre, il distributore dovrà effettuare la ricostruzione dei consumi e rimborsare ai consumatori eventuali addebiti per quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti. Per i contatori con almeno 25 anni, nulla sarà invece dovuto dal cliente finale per quantitativi di gas fatturato, inferiori a quello effettivamente fornito. In questo caso, gli oneri rimarranno a carico del distributore che ha la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento dei contatori da lui gestiti.

Multiproprieta’ e finanziamento, puo’ essere nulla per violazione delle norme sul credito al consumo

 Finalmente si comincia a parlare delle nullita’ e invalidita’ proprie (e non solo per l’evidente collegamento con il contratto di vendita cui accede) dei contratti di finanziamento con i quali poche finanziarie, tra cui Finemiro Leasing (oggi Neos Finance), hanno pagato numerosi acquisti di quote associative di complessi turistici e multiproprieta’ spagnole varie. Stavolta a pronunciarsi (seppur ancora in via incidentale non definitivo e infraprocessuale) e’ il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, il quale, rigettando una richiesta della Neos Finance di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in suo favore e poi opposto dagli attori (gli acquirenti della multiproprieta’) ha cosi’ motivato: “…rilevato che, alla luce della deliberazione sommaria propria di questa decisione, appare fondata l’eccezione di nullita’ del contratto di credito al consumo sollevata dalla parte opponente ai sensi dell’art. 124, comma 3, T.u.l. b., dal momento che il contratto in questione non sembra rispettare il requisito della descrizione analitica dei beni il cui acquisto viene finanziato, mancando l’indicazione sia del periodo di tempo durante il quale la multiproprieta’ e’ utilizzabile, sia il luogo di ubicazione della stessa…” Si tratta di una pronuncia molto importante, seppur non ancora spendibile come precedente definitivo. Per la prima volta si afferma chiaramente la nullita’ originaria propria del contratto di finanziamento con il quale sono acquistate negli ultimi anni le multiproprieta’, anche quelle vendute con il raggiro sul diritto di recesso, anche quelle vendute con il messaggio telefonico ingannatore “hai vinto un viaggio”.

Ediltirreno: efficienza energetica e fonti rinnovabili, le nuove sfide per il settore delle costruzioni e installazioni impianti

 La legge Finanziaria 2008 e alcune norme successive contengono interessanti opportunità sia per le imprese sia per i cittadini in merito alle agevolazioni per la sostenibilità ambientale e l’indipendenza delle fonti fossili. La CNA Costruzioni e CNA Installazioni e Impianti, grazie al contributo di esperti, intendono con questo seminario affrontare in materia approfondita tali tematiche, nonché analizzare gli argomenti relativi all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, quali energia solare, eolica, da biomassa, ecc. Il problema energetico in Italia presenta infatti situazioni di forte dipendenza da materia prima di origine fossile può rappresentare una valida risorsa per uno sviluppo sostenibile della nostra società. CNA Costruzioni e CNA Installazioni e Impianti ringraziano la banca Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno per il prezioso contributo a questa iniziativa e ne sottolineano la sensibilità alle questioni ambientali. Si chiamano efficienza energetica e fonti rinnovabili le nuove sfide per il settore delle costruzioni e installazioni impianti. Due concetti una sola filosofia unita da un comune obiettivo: ridurre la dipendenza energetica dai combustibili di origine fossile e le emissioni di CO2 nell’ambiente, e garantire a cittadini ed imprese la “dipendenza” attraverso l’impiego delle fonti rinnovabili.

Bonus ristrutturazioni: abitazione e pertinenze unite anche se separate al catasto

 Per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48mila euro su cui calcolare la detrazione Irpef del 36 per cento. Ciò è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007, perché la norma, introdotta dal Dl n. 223/2006, è stata prorogata fino al 2007 dalla Finanziaria dello scorso anno e per il triennio 2008-2010 dall’ultima Finanziaria. E’ quanto precisato dalla risoluzione n. 181/E del 29 aprile 2008. In questo modo l’agenzia delle Entrate esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di 48mila euro per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.

Come presentare il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007

 Approvato il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007. Da quest’anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni d’imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell’obbligo dichiarativo discende dall’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all’interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la dichiarazione Ici non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l’utilizzo del Mui è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).

Milano città amica dell’acqua

 Il Servizio idrico integrato, affidato a Metropolitana Milanese, è un elemento di eccellenza e un modello virtuoso, utilizzabile in Europa e nel mondo, sia in termini di efficienza che di tutela della qualità. Milano è città leader nel sistema di depurazione delle acque, con benefici importanti per l’ambiente, per l’agricoltura e il campo energetico. Secondo i dati forniti dal Monitoraggio Ambientale dell’area circostant i Depuratori di Nosedo e di San Rocco, condotto nel biennio 2006-2007, Milano invia al servizio di depurazione il 100 per cento dei reflui e rispetta tutti i limiti previsti dalla normativa di riferimento. Gli impianti milanesi depurano oltre 154 milioni di metri cubi di acqua ogni anno, comprese quelle che finiscono nel Lambro e poi nel Po. Le acque reflue rappresentano inoltre un valore utile sia a scopi agricoli che energetici. La sintesi dei risultati della ricerca sono stati presentati durante il convegno “Scenari di qualità ambientale nel sistema di depurazione di Milano”, organizzato dall’Assessorato Mobilità, Trasporti, Ambiente a Palazzo Marino. “Milano, grazie all’impegno del Comune, ha saputo recuperare il ritardo nella depurazione delle acque reflue, realizzando in tempi rapidi un sistema efficiente che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, ha detto l’Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente, Edoardo Croci. Oggi le acque depurate costituiscono una risorsa che ha valore per l’ambiente e per gli usi irrigui ed energetici”. Negli anni tra il 2000 e il 2005 è stata completata, grazie all’intervento del Commissario Straordinario Albertini, di cui l’Assessore Croci è stato sub commissario, l’opera di risistemazione del sistema di depurazione delle acque. Il Monitoraggio Ambientale condotto nel biennio 2006-2007 ha comportato analisi chimiche volte ad individuare eventuali rischi ambientali ed analisi biologiche utili a verificare gli eventuali effetti tossici derivanti dalle acque inquinate. I tre impianti di depurazione delle acque, situati a Nosedo, San Rocco e Peschiera Borromeo, hanno un’età media inferiore ai 2 anni, ben al di sotto della media nazionale che è di 16, ed una potenzialità depurativa complessiva pari a 2.550.000 Abitanti Equivalenti.