L`Imposta Comunale sugli Immobili (ICI – D.Lgs. 504/1992) si applica con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ancorche` risultino in corso di costruzione, a nulla rilevando la circostanza che gli immobili non siano, in concreto, utilizzabili, e, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati. Questo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez.V, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, con un orientamento che suscita perplessita`, tenuto conto del dettato legislativo in materia di ICI, in merito alla fondatezza di un accertamento subito da un`impresa di costruzioni (che aveva richiesto l`accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) ed avente ad oggetto il mancato versamento dell`ICI, nei periodi d`imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati. La valutazione dei giudici sul caso di specie muove dall`interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell`ICI, secondo cui il presupposto dell`imposta e` il possesso, tra l`altro, di`fabbricati` destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1).
Expo 2015 Berlusconi firma il decreto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri , Silvio Berlusconi, ha firmato ieri sera, prima di partire per Pechino dove parteciperà al Vertice dell’ASEM, il proprio Decreto con il quale si