Le norme varate per il piano casa in Lombardia (Legge n. 13 del 16 – 07 – 2009)

 I punti principali delle norme lombarde: tipologie di immobili, termini presentazione richiesta di assenso, incrementi volumetrici, risparmio energetico, limiti urbanistici, limiti edilizi, recuperi senza incrementi volumetrici, demolizioni e ricostruzioni, iter e contributo costruzione, edilizia convenzionata e sovvenzionata, altre disposizioni.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2005.
2. Zone escluse. I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l’ eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’ agricoltura o ad attività produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico – artistico.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc.
4.1 Risparmio energetico. Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.
4.2. Limiti urbanistici. Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.
4.3. Limiti edilizi. Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. Vanno serbate le distanze legali.

Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione

 Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

Seminari di Architettura. Cersaie 2009 Salone Internazionale della Ceramica per l’ Architettura e dell’ Arredobagno

 Prima conferenza di Architettura
martedì 29 settembre – ore 14.00
Galleria dell’ Architettura
Centro Servizi. Blocco D
Bologna

Costruire, Abitare, Pensare. Tendenze, Riqualificazione, Habitat e Prospettive sono i temi delle conferenze dalla Galleria dell’ Architettura di Cersaie 2009.

Costruire, Abitare, Pensare. Il più grande programma di architettura mai realizzato in occasione di Cersaie, il Salone Internazionale che si tiene a Bologna dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi. Accanto alla Lectio Magistralis di Renzo Piano (1° ottobre, Palazzo dei Congressi), il programma prevede un calendario ricco di appuntamenti, ospitati all’ interno della Galleria dell’ Architettura (Centro Servizi. Blocco D), a cui prendono parte oltre 50 relatori.

Un ciclo di eventi di altissimo profilo testimoniato anche dagli stessi relatori: Alfonso Acocella, Giacomo Bizzarri, Stefano Boeri, Veronica dal Buono, Ian Davis, Giuliano Gresleri, Stefan Hitthaler, Michael P. Johnson, Fulvio Irace, Franco La Cecla, Orazio Lo Presti, Alessandro Marata, Carlo Massarini, Marco Mulazzani, Paolo Rava, Aldo Schiavone, Luigi Zoja tra gli altri.

Ceramica, protagonista dell’ habitat
(martedì 29 settembre – ore 14.00)

Nuovi trend nella progettazione è la prima conferenza di architettura che mira a fare il punto sull’ uso della piastrella di ceramica italiana nei moderni stili di progettazione.

Nuovi obblighi di schermatura dal sole delle finestre. Le eccezioni

 Sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di ristrutturazione parziali, il nuovo decreto crea un’ importante eccezione all’ obbligo di sistemi schermanti o pellicole: i vetri a basso valore solare fanno eccezione. Il progettista, qualora valuti la mancanza di convenienza “in termini tecnico – economici”, e qualora le superfici vetrate abbiano “un fattore solare minore o uguale a 0,5”, può giustificare nella propria relazione tecnica l’ omissione dei sistemi schermanti esterni.

I motivi tecnico – economici
Non sono certo difficoltà pratiche di installazione: i sistemi schermanti potrebbero essere anche disposti sul Colosseo e le pellicole sulle vetrate del Duomo di Milano. Il probabile significato è che il progettista deve fare un calcolo costi – benefici, che riguarderà anche il periodo in cui è possibile ammortizzare l’ investimento, per poi ottenere un risparmio economico.

Motivi estetici o paesaggistici
Non sono espressamente citati. Comunque non si può certo rovinare la facciata di un bel palazzo storico o attentare al decoro architettonico di quella di un condominio, anche se si tratta di un palazzone anonimo, con soluzioni discordanti tra appartamento e appartamento (pellicole al secondo piano e tende al terzo).

Fattore solare minore o uguale a 0,5
Quanto al fattore solare pari o minore a 0,5, si intende semplicemente che va ridotto per lo meno a metà l’ apporto calorico dell’ energia solare. “In una nuova costruzione – spiega Mario Boschi, di Assovetro – il progettista, che per le norme già deve adottare doppi o tripli vetri con funzioni di coibentazione e barriera al rumore, in molti casi sceglierà di aggiungere a queste funzioni del vetro anche quella del basso fattore solare”.

Schermatura delle finestre dal sole: nuovi obblighi

 I nuovi obblighi sono dettati dal Dpr 2 aprile 2009, n. 59: tende o pellicole obbligatorie nei nuovi stabili e nelle ristrutturazioni che coinvolgano la facciata. Le prescrizioni riguardano tutti gli edifici esistenti, tranne quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive, comprese quindi anche le residenze. Un provvedimento che valuta il risparmio energetico non solo per la riduzione dei consumi nel riscaldamento invernale ma anche per tagliare i costi del condizionamento estivo.

Il decreto traccia due tipi di opere coinvolte nella nuova prescrizione. Al comma 19 dell’ articolo 4 afferma che è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni in quattro casi:

1) nuove costruzioni;
2) ristrutturazioni integrali o demolizioni e ricostruzioni di edifici con superficie utile maggiore di mille mq;
3) ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
4) ristrutturazioni totali dell’ involucro edilizio.

Spiega Abramo Barlassina di Assites, l’ associazione di settore: I sistemi schermanti sono dispositivi mobili, che si estendono o si chiudono a pacchetto o a avvolgimento, autonomi dalla vetrata, e in genere costituiti da lame di alluminio, di legno o in tessuto per esterno. Forse i più diffusi sono le tende che sovrastano a pensilina le vetrine dei negozi e vengono in genere chiuse durante la notte. Non sono invece sistemi schermanti, per esempio, le tapparelle, le veneziane apposte sui balconi, le imposte e gli scuri: essi hanno come scopo essenziale la chiusura e l’ oscuramento delle finestre stesse, con benefici anche per la coibentazione invernale”.

Publiredazionale. ISO – bloc, il nuovo sistema ecologico per il montaggio delle finestre e un elevato risparmio energetico

 Spesso le finestre hanno spifferi da cui entra il freddo invernale e da cui si disperde calore. Sempre più spesso quando si progetta o si ristruttura un’ abitazione si scelgono soluzioni di ultima generazione, che rispettino l’ amore per la bioarchitettura e al tempo stesso rappresentino anche una fonte di risparmio.

ISO – bloc è il nuovo sistema proposto da Südtirol Fenster destinato a rivoluzionare il montaggio delle finestre, in grado di garantire l’ assenza di ponti termici, pressoché inevitabili col montaggio tradizionale. Il risultato è il migliore coefficiente d’ isolamento nell’ intera zona finestra e di tutta l’ abitazione, assicurando un risparmio concreto legato ad un minor consumo di energia per il riscaldamento, con benefici reali anche per l’ambiente che ci circonda. Una soluzione pratica e con un’ anima green che facilita le fasi di lavorazione, non richiedendo l’ usuale intervento di diversi artigiani per il montaggio della finestra.

ISO – bloc è una soluzione dalla tecnologia avanzata che garantisce costi inferiori sia a breve che a lungo termine. Chi sceglie ISO – bloc, infatti, ha un risparmio immediato derivante dal fatto che il prodotto è completo in tutte le sue parti. Con i procedimenti convenzionali, invece, è indispensabile l’ intervento di più artigiani, ciascuno incaricato di una fase di lavorazione, con costi complessivi sicuramente più elevati. Nel lungo termine, inoltre, ISO – bloc assicura un risparmio economico derivante dal minor consumo di energia impiegato per il riscaldamento dell’ abitazione, grazie alla tenuta ermetica garantita.

La qualità del sistema ermetico ideato da Südtirol Fenster è adattabile a tutte le esigenze abitative. ISO – bloc può essere integrato in costruzioni a secco, muri tradizionali in mattoni oppure in costruzioni in calcestruzzo, ma è anche perfetto per la ristrutturazione di edifici. La gamma comprende diverse varianti, tutte allo stesso tempo eleganti e indistruttibili, ad esempio con il telaio e l’ anta coperti completamente oppure con un’ invetriata fissa montata direttamente nel sistema, senza un telaio visibile. Il blocco è adattabile ai più svariati tipi di davanzali interni ed esterni, nonché per sistemi di oscuramento con relativa guida.

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Fiscalità. Detrazione del 36%: i dubbi sulla necessità della Dia o permesso di costruire

 Per avere diritto all’ agevolazione fiscale è indispensabile ottenere gli assensi comunali, se sono necessari. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, non esiste alcuna necessità di chiederli e di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

Occorre fare dei distinguo. In caso di opere di recupero in singole unità immobiliari o in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), sono agevolate le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia. Invece, in caso di singoli appartamenti, le spese non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’ inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure antifurto e contro gli infortuni domestici.

Ad esempio godono del bonus fiscale l’ installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’ installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’ installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.

Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

 La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Contratto d’ appalto. Fondamentale la scelta del direttore dei lavori, che quasi sempre si identifica con il progettista dell’ opera

 La prima scelta di un committente è quella del direttore dei lavori, che deve essere un professionista del tutto estraneo agli interessi delle ditte coinvolte, per essere certi della sua imparzialità. Sarà il direttore dei lavori che predisporrà il cosiddetto “capitolato”, da presentare a imprese ed artigiani per ottenere i preventivi. Si tratta di un elenco di lavori in cui viene specificato, per ciascuno, il prezzo unitario, eventualmente al metro quadrato o cubo, e l’ importo totale.

Il capitolato
Deve essere dettagliato in più voci relative alle varie fasi di realizzazione, per facilitare il confronto tra vari preventivi e non avere sorprese nel corso dei lavori e anche dopo il loro termine. Oltre al capitolato delle opere, occorrerà predisporre anche uno dei materiali utilizzati, con relative marche, codici di riferimento e, quando è il caso, anche campioni (per esempio una piastrella, un listone di parquet, una presa elettrica).

Il contratto d’ appalto
Non meno importante del capitolato. Spesso esso include due documenti: il primo è relativo alle condizioni generali del contratto stesso (ed è un prestampato che l’ impresa edile cerca di proporre) e il secondo è il contratto vero e proprio, che è bene sia stilato dal direttore dei lavori. Tra committente ed esecutore dell’ opera intercorrono responsabilità reciproche, in linea, in deroga o in aggiunta a quelle previste nel codice civile, e in genere riguardano anche le garanzie per vizi dell’ opera eseguita e la possibilità o meno di subappalto (può essere prudente escluderla).