Novità fiscali. La Finanziaria 2010 porta a regime l’ Iva al 10%. Agevolazioni per manutenzioni e restauri

 Proroga fino al 31 dicembre 2012 dell’ agevolazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Conferma a regime dell’ aliquota Iva del 10% per le prestazioni sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono le principali novità fiscali contenute nel disegno di legge Finanziaria 2010, varato dal Consiglio dei ministri, il quale però non proroga la detrazione Irpef / Ires del 55% sugli interventi diretti al risparmio energetico.

L’ agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie consiste nella possibilità di detrarre dall’ Irpef lorda il 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48mila euro per unità immobiliare, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie di singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze. Sulle parti comuni di edifici residenziali sono agevolati anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il disegno di legge prevede anche la proroga al 31 dicembre 2012 dell’ agevolazione del 36% sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che riguardano interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazioni, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’ immobile entro il 30 giugno 2013.

In questi casi, la detrazione dall’ Irpef spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari abitative ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore è pari al 25% del prezzo dell’ unità immobiliare che risulta nell’ atto di compravendita di assegnazione e, comunque, entro l’ importo massimo di 48mila euro.

Rilancio edilizia in Valle d’ Aosta. Ripresa delle costruzioni

 Oltre al varo del Piano Casa Regionale, la Giunta Regionale ha approvato la Delibera 1995 / 2009 per la concessione di finanziamenti e la costituzione di un fondo di rotazione a favore della ripresa edilizia, così come previsto dalla Legge Regionale 76 / 1984.

Fino al 30 ottobre 2009 presso il Servizio per l’ edilizia residenziale dell’ Assessorato alle Opere Pubbliche si può presentare domanda di mutuo agevolato per l’ acquisto di immobili ultimati, recuperati e in corso di costruzione.

La Giunta Regionale, con la Delibera 2202 / 2009 del 7 agosto scorso, ha anche stabilito i parametri edilizi, i costi massimi e i valori unitari convenzionali da applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, sovvenzionata e convenzionata.

Il limite massimo di costo da applicare agli interventi di edilizia residenziale sociale ammonta a 1420 euro per metro quadro. Il parametro può essere maggiorato del 10% per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata soggetti a procedure di evidenza pubblica.

Piano casa in Sicilia. Aumenti volumetrici del 25%. Del 30% se si utilizzano tecniche di bioedilizia o per il risparmio energetico.

 Sbloccato l’ iter del Piano Casa in Sicilia con un unico disegno di legge, che sostituisce i due precedenti. Il ddl recepisce i contenuti dell’ intesa Stato – Regioni del 31 marzo, introducendo disposizioni di carattere permanente e temporaneo.

Il nuovo testo di legge introduce il fascicolo di fabbricato per i nuovi edifici e riduce del 50% i canoni di concessione edilizia per gli immobili destinati a prima abitazione. Secondo Beninati il fascicolo di fabbricato potrà essere utile alla Protezione Civile per la conoscenza delle condizioni in cui versano le costruzioni sul territorio.

Tra gli interventi ammessi, aumento delle cubature, demolizione e ricostruzione semplice o con criteri di antisismica e bioedilizia e di risparmio energetico, con sconti del 20% sui canoni di concessione.

Gli ampliamenti vengono consentiti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente e solo su edifici realizzati su base di regolari autorizzazioni o già sanati, entro il 31 dicembre 2008.

La demolizione e ricostruzione di immobili costruiti prima del 1990 e non completamente adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico – sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e confini, consente aumenti volumetrici del 25% e anche del 30% se si utilizzano tecniche di bioedilizia o per il risparmio energetico.

News edilizia. Piano Casa, possibili ampliamenti del 22%

 Le novità riguardano monolocali e bilocali con la costruzione di due o tre camere. E questo fa sorgere qualche dubbio: monolocali e bilocali sono appartamenti costituiti da uno o due soli vani e dai servizi igienici e normalmente si trovano all’ interno di condomini, categoria esclusa da molte leggi regionali per l’ aumento delle cubature.

Una prima difficoltà, alla quale si aggiungono difficoltà strutturali di spazio, determinate da confini di proprietà ben delineati, in quanto per aggiungere nuove stanze a un monolocale o bilocale si dovrebbe prevedere la possibilità di intervenire sui condomini.

Finora, l’ unico riferimento normativo certo viene dalle leggi regionali, che hanno esteso o limitato i contenuti dell’ accordo Stato – Regioni del 31 marzo scorso, al quale avrebbe dovuto far seguito un DL governativo di semplificazione, rimasto inevaso, con conseguenti lamentele sulle disparità territoriali da parte delle associazioni di settore, che incoraggiano una norma unitaria in grado di dare risalto alla sostituzione edilizia.

Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

Terremoto Abruzzo: in arrivo gli indirizzi operativi per riparare gli edifici di tipo E

 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009 la Circolare 25 agosto 2009 contenente gli indirizzi per l’ esecuzione degli interventi di cui all’ Ordinanza n. 3790 del 17 luglio 2009 relativi alla riparazione / ricostruzione degli edifici classificati di tipo E.

Gli indirizzi, come quelli emanati per gli edifici di tipo B e C, contengono i criteri e le procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell’ agibilità sismica dei relativi edifici.

La Circolare contiene anche nuove indicazioni come quelle contenute nell’ art. 3 in cui si dispone che nei casi in cui il livello di sicurezza dell’ edificio sia maggiore del 60% dell’ adeguamento sismico potranno comunque essere realizzati, oltre agli interventi di riparazione delle parti non strutturali e impiantistiche anche interventi di rafforzamento locale con un innalzamento del tetto di spesa da 150 fino a 250 euro al mq.

Piano casa Veneto. Norme regionali (Legge Veneto n. 14 del 08 – 07 – 2009, 2 delibere di Giunta)

 La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi mirati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l’ utilizzo dell’ edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

Le disposizioni si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

Veneto è in quinta posizione nella corsa legislativa per il varo del Piano Casa. Il testo approvato è riuscito a sbloccare la serrata opposizione grazie alla conciliazione del rilancio dell’ economia con la riqualificazione del paesaggio attraverso il premio di costruzione per chi costruisce con tecniche di bioedilizia. Sul patrimonio esistente a destinazione residenziale o diversa sono consentiti ampliamenti del 20% in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.

In determinate ipotesi è inoltre ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato, che comunque va considerato accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale. Via anche al recupero dei sottotetti, a eccezione di centri storici e aree non edificabili. Prevista la demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici fino al 40% sugli edifici residenziali e produttivi costruiti prima del 1989. È possibile arrivare al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo. La riduzione degli oneri, fissata al 60%, sarà accessibile solo per le prime case.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Fabbricati esistenti o il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ ampliamento del 20 % realizzato sulla prima casa di abitazione è calcolato sulla volumetria massima assentibile, secondo norme apposite.

2. Zone escluse. Centri storici, zone con limiti comunali agli interventi edilizi, aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, inedificabili. Ammesse invece le zone demaniali e tutelate nei limiti della norme urbanistiche e ambientali. Esclusi gli edifici con vincolo storico – artistico

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro l’ 11 luglio 2011. Gli interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del 30 ottobre 2009.

4. Incrementi volumetrici. Incremento massimo del 20% volume Sale al 30% in caso di uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., anche se già installate.

4.1 Risparmio energetico – ambientale. Tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 3 2007, n. 4 (Edilizia sostenibile). Essa prevede, secondo i criteri del protocollo Itaca, un complesso di 34 diversi criteri di valutazione a punteggio. Alla fine dei calcoli è possibile appartenere a una classe, che va da -1 a +5. La graduazione tiene conto delle classi (anche se il meccanismo andrebbe chiarito).

Piano casa Valle d’ Aosta. Norme regionali (Legge 4 agosto 2009 (?), Legge n. 18 del 17 – 06 – 2009)

 In sintesi, consentiti ampliamenti volumetrici per varie tipologie di edifici con diverse destinazioni d’ uso, esclusi dalle deroghe le aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi e quelli sottoposti a particolari vincoli, nessun limite di tempo per l’ applicabilità della legge, aumento fino al 35% per sostituzione edilizia a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Unità immobiliari con titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2008. Per le residenze degli agricoltori, l’ ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali definiti dalla Giunta.

2. Zone escluse. Immobili definiti di pregio dal Prg solo con assenso delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Possibile l’ agevolazione volumetrica anche in zone inedificabili, a parco, tutelate, vincolo di qualsiasi tipo, ma seguendo le norme regolatrici. Vietati gli interventi nei centri storici, ma solo se non è stata fatta la classificazione prevista dall’ articolo 52 della l.r. 11 / 1998 (che prevede gli interventi ammessi). Esclusi gli immobili con vincolo storico – architettonico e quelli monumentali. Per i beni vincolati paesaggisticamente verifica della Regione entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Non si tratta di una legge straordinaria, ma di un regime. Pertanto non esistono termini.

4. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% del volumi.

4.1 Risparmio energetico. Devono essere garantite le prestazioni energetiche e igienico – sanitarie preesistenti.

Regione Umbria. Piano casa, norme regionali (Legge 26 giugno 2009, n. 13, art. 31 – 38)

 L’ Umbria è la seconda in Italia, dopo la Toscana. Mantenendosi fedele all’ intesa firmata con il Governo consente ampliamenti su edifici residenziali uni o bifamiliari, o comunque anche condomini non oltre i 350 metri quadrati fino a un massimo del 20% di superficie utile coperta, e comunque non oltre i 70 metri quadrati. Restano fuori i centri storici.

Piano casa in Toscana (Legge Toscana 8 maggio 2009, n. 24)

 Le opere ammesse riguardano l’ ampliamento del 20% della volumetria degli edifici residenziali mono – bifamiliari non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Possibili anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%. Consentito l’ ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare non residenziale, per un massimo complessivo di 70 metri quadrati ad edificio e del 35%, a titolo straordinario, nei casi di demolizione e ricostruzione delle strutture.

Destinatari degli interventi le abitazioni mono e bifamiliari e i fabbricati destinati ad altro uso con superficie lorda utile non superiore a 350 metri quadri. Per gli aumenti sarà sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, da presentare entro il 31 dicembre 2010. Per i cinque anni successivi alla comunicazione di fine lavori non potranno essere effettuate ulteriori modifiche. Alla data del 31 marzo 2009 gli immobili da ampliare devono risultare regolarmente accatastati e devono già essere state presentate le dichiarazioni di variazione.

Gli edifici devono essere situati in centri abitati e al di fuori di ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata a meno che non siano presentate verifiche di sicurezza. È vietato intervenire su immobili posti all’ interno dei centri storici, di parchi o riserve, definiti di valore artistico, culturale o architettonico, o che hanno un vincolo di interesse storico. In questo caso si farà riferimento alla metratura originaria.

Tutelata anche l’ efficienza energetica. Per l’ ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta di almeno il 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’ indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo che deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.

In dettaglio:

1. Tipologie di immobili. Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’ esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’ imprenditore agricolo e dei familiari.

2. Zone escluse. Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate

Regione Puglia. Piano casa, le norme regionali (Legge 30 luglio 2009, n. 14)

 La Puglia è stata la prima Regione meridionale ad aver approvato il Piano Casa. Possono essere ampliate le abitazioni inserite nelle aree edificabili rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni. Se per mancanza di spazio agli aumenti volumetrici non può corrispondere un incremento dei parcheggi, il costruttore dovrà versare la cifra corrispondente al Comune, che si impegnerà nella realizzazione di nuovi posti auto o di servizi a sostegno della mobilità pubblica. Gli edifici da demolire per ragioni di sicurezza possono poi essere ampliati del 35%.

1. Tipologie di immobili. Immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009.

2. Zone escluse. Centri storici, zone in cui strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’ approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Immobili con vincolo storico – artistico o con valore culturale o o negli elenchi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14. Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dal d.lgs. 42 / 2004 o aree comunque tutelate dallo stesso (art. 142). Zone naturali tutelate. Ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 3 agosto 2011.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% volumetria, non oltre 200 mc. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate (salvo che si sia trattato di mero cambio destinazione uso).

Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

 Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.