Art. 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)
1. Nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate ed ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l’anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all’acquisto o la locazione di alloggi, nonché per l’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.