Terremoto Abruzzo: prorogato il termine per gli edifici E ed estesa a tutti i Comuni la norma sugli alloggi in affitto

 È stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’ Ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 con la quale sono state apportate alcune modifiche e integrazioni a delle precedenti ordinanze.

L’ ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) proroga il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.

L’ ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione. Il beneficio era limitato alla sola provincia de L’ Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.

L’ ordinanza n. 3805 estende l’ ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati dal sisma (quelli identificati con il Decreto Commissario Delegato del 16 aprile 2009 e a quelli posti al di fuori del cratere sismico in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’ evento sismico) e riduce il termine di rinnovo dei contratti di locazione da 4 anni a 2 anni.

Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

Abruzzo: contributi per gli alloggi in affitto

 Le principali misure contenute nell’ ordinanza. e nuova procedura per l’ accesso ai contributi degli edifici B e C. L’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009.

Art. 1 e art 2. Contributi per beni culturali e immobili di edilizia residenziale pubblica

Per recuperare i beni culturali danneggiati il provvedimento stanzia 20 milioni di euro con possibilità di avvalersi dei contributi da parte dei sponsor. Per la ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell’ ATER sono messi a disposizione 150 milioni di euro. Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare un apposito piano degli interventi al Commissario Delegato. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi potranno affidare la riparazione e ricostruzione degli immobili alla medesima Azienda che vi provvederà in qualità di amministratore di condominio.

Art. 3 Indennizzi per immobili in costruzione

L’ ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 ha previsto all’ art. 5 un indennizzo alle imprese di costruzione non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione di ciascuna unità immobiliare. L’ indennizzo era riconosciuto ai soli immobili in corso di realizzazione e subordinato al completamento dell’ edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’ ordinanza in Gazzetta. L’ ordinanza n. 3803 estende il contributo anche agli immobili già realizzati alla data del 6 aprile 2009 e accatastati o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso.

News Piano casa. Alloggi per giovani, mutui a tassi ridotti, agevolazioni per giovani coppie

 Dopo il piano per l’ edilizia sociale pubblica e l’ impulso all’ edilizia privata, Silvio Berlusconi è passato al il terzo atto del piano casa, pensando ai giovani: appartamenti in affitto a basso costo con possibilità di riscatto nelle principali città italiane di grande e media grandezza, mutui a tassi ridotti, agevolazioni per giovani coppie.

Sarà dedicato ai giovani un provvedimento che Silvio Berlusconi ha detto che presenterà al prossimo consiglio dei ministri, entro questa settimana, il primo dopo la ripresa estiva. Secondo quanto filtra da stretti collaboratori del presidente del Consiglio, nelle città selezionate si cercheranno aree o edifici disponibili nei vari quartieri per poter realizzare piccoli complessi da destinare ai giovani.

Potrebbero essere utilizzati terreni demaniali e strutture esistenti da demolire e rimpiazzare con palazzine da 6 – 10 appartamenti. In ogni caso, strutture gradevoli, no all’ edilizia intensiva. Il progetto dovrebbe fare leva sull’ iniziativa privata, con realizzazioni in project financing. Il profitto sarà garantito dalla rata dell’ affitto, cui potrebbe seguire la decisione di riscattare l’ immobile. Le rate di mutuo, ha anticipato Berlusconi, saranno più basse dei canoni di locazione di mercato.

Piano casa Valle d’ Aosta. Norme regionali (Legge 4 agosto 2009 (?), Legge n. 18 del 17 – 06 – 2009)

 In sintesi, consentiti ampliamenti volumetrici per varie tipologie di edifici con diverse destinazioni d’ uso, esclusi dalle deroghe le aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi e quelli sottoposti a particolari vincoli, nessun limite di tempo per l’ applicabilità della legge, aumento fino al 35% per sostituzione edilizia a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Unità immobiliari con titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2008. Per le residenze degli agricoltori, l’ ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali definiti dalla Giunta.

2. Zone escluse. Immobili definiti di pregio dal Prg solo con assenso delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Possibile l’ agevolazione volumetrica anche in zone inedificabili, a parco, tutelate, vincolo di qualsiasi tipo, ma seguendo le norme regolatrici. Vietati gli interventi nei centri storici, ma solo se non è stata fatta la classificazione prevista dall’ articolo 52 della l.r. 11 / 1998 (che prevede gli interventi ammessi). Esclusi gli immobili con vincolo storico – architettonico e quelli monumentali. Per i beni vincolati paesaggisticamente verifica della Regione entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Non si tratta di una legge straordinaria, ma di un regime. Pertanto non esistono termini.

4. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% del volumi.

4.1 Risparmio energetico. Devono essere garantite le prestazioni energetiche e igienico – sanitarie preesistenti.

Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

 Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.

Le norme varate per il piano casa in Lombardia (Legge n. 13 del 16 – 07 – 2009)

 I punti principali delle norme lombarde: tipologie di immobili, termini presentazione richiesta di assenso, incrementi volumetrici, risparmio energetico, limiti urbanistici, limiti edilizi, recuperi senza incrementi volumetrici, demolizioni e ricostruzioni, iter e contributo costruzione, edilizia convenzionata e sovvenzionata, altre disposizioni.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2005.
2. Zone escluse. I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l’ eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’ agricoltura o ad attività produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico – artistico.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc.
4.1 Risparmio energetico. Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.
4.2. Limiti urbanistici. Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.
4.3. Limiti edilizi. Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. Vanno serbate le distanze legali.

Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione

 Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

Le seconde case. Il giudizio di Legambiente e la risposta di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia

 Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: “Assolutamente prevenuta l’ accusa mossa da Legambiente alle seconde case montane della Lombardia. Il giudizio, assai severo, risente, a nostro avviso, di una visione unilaterale del fenomento, forse generata dalla convinzione che il Paese sarà bello finché resterà povero (secondo la massima di Berenson).

Si dice, secondo quanto riferito da alcune agenzie di stampa, che esse costituiscono un fattore di svilimento e di degrado del territorio e dell’ ambiente.

“Un fenomeno associato alla speculazione che, nella percezione dei residenti, è diventato sempre più fattore di malessere….; comportano oneri per le amministrazioni locali e concorrono al declino delle stazioni turistiche montane, oltre che al generale scadimento delle condizioni di vita dei paesi in cui, per la gran parte dell’ anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. E, comunque …….troppo cemento”.

Osserviamo, in generale, che non si possono porre freni dirigistici alle tendenze di vita della popolazione, che, in particolare nella società moderna, implicano, per le famiglie che se lo possono permettere, la disponibilità di spazi abitativi per il tempo libero e le vacanze, così al mare, come in montagna e negli altri luoghi turistici.

Si tratta ovviamente di conciliare le esigenze della produzione edilizia con quelle della tutela del territorio e dell’ ambiente, secondo le regole che la cultura contemporanea più evoluta detta per lo sviluppo sostenibile, secondo criteri qualitativi di piu alto profilo. Così come avviene negli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, per arrivare alla Spagna, alla Svizzera, all’ Austria.

Ma, rispettata questa salvaguardia, le seconde case costituiscono un fattore propulsivo oltre che della vita turistica locale, anche dell’ economia pubblica e privata del luogo, proprio perché rappresentano un investimento immobiliare dinamico sul piano economico e fiscale (a differenza delle cosiddette prime case).

Agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale

 Le agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso l’ Ordinanza n.15426 del 1° luglio 2009.

In particolare, la Cassazione, richiamando la Sentenza n.14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’ altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse.

Il motivo della decisione risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’ acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’ art.177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’ acquisto in comune del bene stesso.

Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’ acquisto della prima casa”.

Ires. Gli interessi passivi sono deducibili solo in caso di acquisizione di immobili da destinare alla locazione

 Solo le società immobiliari di gestione possono considerare interamente deducibili, ai fini Ires, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari contratti per l’ acquisizione di immobili patrimonio, da destinare alla locazione.

Solo per tali soggetti, infatti, si applica l’ art.1, comma 36, della legge 244 / 2007, che esclude dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’ art.96 del TUIR – DPR 917 / 1986) quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Così chiarisce l’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.37 / E del 22 luglio 2009, nella quale viene nuovamente affrontato il regime di deducibilità degli interessi passivi, previsto per l’ acquisizione di immobili patrimoniali da destinare alla locazione.

Con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all’ art.90, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917 / 1986, ovvero diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce (ossia per l’ attività d’ impresa), l’ Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19 / E / 2009, aveva ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 – 36 della legge 244 / 2007, in base alle quali:

– gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’ acquisizione degli immobili patrimonio sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti e alle condizioni previste dall’ art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge 244 / 2007,

– gli interessi passivi di finanziamento relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l’ acquisto di immobili patrimonio da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell’ art. 1, comma 36 della legge 244 / 2007, a condizione però che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

In merito a quest’ ultima disposizione, l’ Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37 / E / 2009, precisandone l’ ambito soggettivo ed oggettivo d’ applicazione.