La crisi del mercato immobiliare e la tutela degli acquirenti

 Nell’ultimo triennio il settore delle nuove costruzioni ha subito una brusca frenata, ma ha anche messo in campo strategie di uscita dalla crisi, come l’orientamento della produzione verso la qualità, il risparmio energetico, le caratteristiche avanzate, così da incontrare le esigenze della fascia medio- alta degli acquirenti, meno colpita dalla crisi.
La maggiore competitività sul mercato ha preservato l’attività delle realtà più grandi e più solide, orientate sulla qualità d’alta gamma. È invece andata peggio per le realtà produttive nella fascia più economica, che si sono scontrate da un lato con l’aumento dei costi di produzione e con la stretta creditizia, dall’altro con le difficoltà di accesso al mutuo incontrate dai potenziali acquirenti.

Compravendita immobiliare, il contratto preliminare ad effetti anticipati

 La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4863/2010, è ritornata ad occuparsi dei cosiddetti ”contratti preliminari ad effetti anticipati”

Come è noto tali contratti, nel settore della compravendita immobiliare, si sono sempre più diffusi in quanto rispecchiano, da un lato, l’esigenza del costruttore/venditore di ottenere l’immediata disponibilità di tutto (o in parte) l’importo pattuito, e, dall’altro, la necessità per il promissario acquirente di ottenere subito la disponibilità del bene per poterlo abitare, ancor prima della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà.

Prima casa: nell’ intermediazione immobiliare per il bonus del 19 % basta il preliminare

 L’ Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 26 / E del 30 gennaio 2009, così chiarisce: si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19 % dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b – bis, D.P.R. 917 / 1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purché regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’ acquisto dell’ abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
In particolare, l’ art. 15, comma 1, lett b – bis del TUIR – D.P.R. 917 / 1986 (come introdotto dal decreto Visco-Bersani – D.L. 223 / 2006, convertito con modifiche nella legge 248 / 2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilità dall’ IRPEF del 19 % dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.

Venezia: immobiliare soffre si salvano solo gli affitti

 Il mercato immobiliare veneziano non si discosta molto da quello delle altre grandi aree urbane del centro nord che, durante la seconda meta’ del 2008, hanno evidenziato andamenti connotati da un generale rallentamento delle dinamiche transattive e da un ridimensionamento diffuso dei valori. Questa fase di stagnazione accomuna tutti i segmenti, ma le difficolta’ maggiori riguardano l’edilizia residenziale che vede, per la vendita, un calo progressivo degli scambi e contrazioni dei valori superiori a quelli della media nazionale con tempi di vendita che, per la citta’, non erano mai stati cosi’ elevati. L’unico segnale positivo giunge dal comparto della locazione residenziale che, complice la forte difficolta’ che si registra a Venezia, cosi’ come nel resto del Paese, per l’acquisto del bene casa, mantiene alti i livelli di domanda e di contratti stipulati.

Mutuo: le spese accessorie devono essere chiare

 Al costo complessivo del mutuo contribuiscono, oltre agli interessi, anche altre spese che è necessario conoscere per tempo. Qui, infatti, si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici; è quindi opportuno esaminare con attenzione, e confrontare – banca per banca – le spese di perizia e di istruttoria e ogni altra voce di costo. Tra queste – oltre, come già detto, l’eventuale mediazione creditizia – vi sono anche le assicurazioni, più o meno obbligatorie, con le quali ci si garantisce contro il rischio di incendio/scoppio dell’immobile concesso in garanzia, o di invalidità e di morte di chi contrae il prestito. Dei contratti di assicurazione vanno verificati con attenzione, tra l’altro, la durata, le modalità di pagamento, l’eventuale sovrapposizione con altre assicurazioni già esistenti, ad esempio quelle condominiali, e altro. Queste spese aggravano il costo complessivo del mutuo e ne rendono più difficile la valutazione. Allo scopo di fare chiarezza, le banche forniscono al cliente – e il cliente ha il diritto di ottenere prima della stipulazione del contratto – l’I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), che deve essere riportato sul foglio informativo e sul prospetto E.S.I.S. Si tratta di un indice calcolato in conformità al T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), che fornisce in termini percentuali il costo effettivo, rappresentato cioè da un tasso che tiene conto, oltre che del tasso nominale degli interessi, anche degli altri oneri da sostenere per utilizzare il credito. Con tale indice il cliente dovrebbe essere in grado di confrontare su base omogenea il costo reale dei mutui proposti dalle varie banche.
È bene inoltre informarsi preventivamente presso la banca, ilnotaio di fiducia o le Associazioni dei consumatori, delle imposte che gravano il mutuo e delle spese notarili.

Case Popolari a Bari. Dichiarazione assessore Barbanente

 L’assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, ha diffuso la seguente dichiarazione sulla questione degli inquilini di alcune case popolari in provincia di Brindisi. “Naturalmente – scrive l’assessore – non avevamo bisogno della nota del sen. Specchia per intervenire a difesa degli inquilini degli 86 alloggi dati in custodia nel 1989 in territorio di Ostuni. Stia tranquillo il Senatore Specchia. Abbiamo molto a cuore i problemi degli inquilini disagiati. Così come abbiamo risolto il problema delle famiglie di Ostuni, impantanato nel contenzioso fra Iacp di Brindisi e comune di Ostuni, stiamo risolvendo il problema della difficoltà di regolarizzazione non solo degli inquilini degli alloggi in questione, ma anche di altri inquilini di altri comuni della regione in condizioni economiche che non consentono di corrispondere le somme dovute anche in relazione al gravissimo stato di crisi finanziaria che il Paese sta attraversando”. “Proprio ieri pomeriggio – spiega la Barbanente – abbiamo illustrato alle organizzazioni sindacali degli inquilini un apposito disegno di legge. Questo, oltre che prevedere più ampie rateizzazioni, che gli Istituti Autonomi Case Popolari potranno concedere in ragione del complessivo ammontare della quota dovuta e delle condizioni economiche dei richiedenti, stabilisce che, ove l’occupante non abbia versato una rata, possa comunque effettuarne il versamento nei successivi mesi, senza che il procedimento di regolarizzazione decada”.

I terreni promessi non sono esenti da tasse

 Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (“Conservazione dell’integrità aziendale”).

L’abitazione data in uso ai soci dietro corrispettivo è locazione

 Il corrispettivo – a valore di mercato – del trasferimento del diritto di usufrutto di un’abitazione nei confronti di un socio, per un periodo di tempo determinato, è esente da Iva perché riconducibile alla locazione di un bene immobile. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 405/E del 30 ottobre, con la quale risponde a una società di costruzioni che ha chiesto al Fisco di poter portare in detrazione l’Iva derivante da contratti a corrispettivo concordato per la cessione, ai propri soci, dell’uso di unità abitative ricavate da un immobile strumentale di cui è proprietaria. Infatti, secondo l’interpretazione dell’interpellante, l’operazione rientrerebbe fra quelle imponibili Iva, se effettuata entro quattro anni dalla data di costruzione delle abitazioni.

Assoedilizia: allarme dei proprietari immobiliari

 I proprietari immobiliari di Milano sono spaventati dalle conseguenze che potrebbero generarsi dalla querelle che contrappone il Sindaco Letizia Moratti al Governo in tema di bilancio e di mancati trasferimenti. Il presidente Achille Colombo Clerici dichiara:
« Le preoccupazioni da noi ripetutamente espresse al proposito, in questi ultimi giorni, trovano conferma nell’indirizzo che il Comune intende seguire per il recupero di maggiori introiti fiscali: quello cioè di intervenire aumentando le rendite catastali in modo da ottenere l’incremento del gettito ICI. Riteniamo che il procedimento sia illegittimo, tanto se riferito alla generalità delle rendite catastali, quanto se riguardante solo gli immobili compresi nelle “microzone” già individuate, oggetto di revisione catastale. Riteniamo dunque, da un lato di esprimere un severo giudizio nei confronti del Governo che induce il Comune a “forzare la mano” con una manovra di questo genere (anche se, esistendo obblighi di pareggio del bilancio, non è un imperativo categorico quello di mantenere il medesimo livello di spesa; quando ben i Comuni potrebbero ridurre le spese a cominciare da quelle superflue non strettamente necessarie ai servizi alla città).

Box e posti auto, ecco le agevolazioni

 Le regole da osservare per l’acquisto e la proprietà. Sconti e detrazioni, consigli per la compravendita e la successiva cessione, le direttive da seguire per gli interventi di ristrutturazione. Le imposte sull’acquisto previste per la prima casa vanno versate nella stessa misura anche per le sue “pertinenze”. Ossia box, posti auto all’aperto o in garage classificati in catasto in categoria C/6, ma anche i depositi, i magazzini, i laboratori, le tettoie, le scuderie per cavalli. Insomma, tutti gli immobili classificati in catasto nella categorie C/2, e C/7, considerati pertinenziali, che possono anche non essere nello stesso palazzo, ma in uno vicino. Non sono invece considerate pertinenze i terreni con classificazione autonoma in catasto, anche se utilizzati per parcheggiare l’auto. E, secondo le norme vigenti, è possibile acquistare un solo immobile per categoria: gli sconti fiscali si hanno per un box e un magazzino, ma non per due box, in quanto uno solo può godere delle agevolazioni. Le imposte agevolate assommano al 3% del valore dichiarato più 258,23 euro (in caso di acquisto con imposta di registro) oppure al 4% del valore più 387,34 euro (in caso di acquisto soggetto a Iva, quasi sempre case costruite da meno di quattro anni).

Invece, gli acquisti non agevolati sono colpiti da tributi molto più duri: il 10% del valore dichiarato (+ 129,11 euro, nel caso Iva). Si può comprare il box con atto separato, anche anni dopo l’acquisto della prima casa, purché ne venga dichiarata la pertinenzialità. In caso di costruzione (e non di acquisto) di un’autorimessa pertinenziale, l’Iva agevolata può essere applicata sia alla fattura dell’impresa che al costo dei relativi materiali (Risoluzione Entrate 17/03/2006 n. 39). Per godere delle agevolazioni è però necessario che anche l’appartamento sia stato comprato con le agevolazioni prima casa. Ovvero, per esempio, non può essere stato ereditato o donato al contribuente, anche se è di fatto utilizzato come sua abitazione principale.