In base all’articolo 2 della legge n. 133/2008 (di conversione del Dl 112/2008) la posa delle fibre ottiche in condominio è consentita anche senza nessuna richiesta da parte dei proprietari. Già il Dlgs 1° agosto 2003, numero 259 (articoli 90-91) stabiliva che, qualora uno dei proprietari volesse connettersi alla fibra ottica, il condominio non poteva opporsi perché la relativa licenza individuale costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la connessione alle reti elettroniche che garantiscono servizi telefonici, fax, internet e televisivi è un diritto per tutti: il dlgs n. 259/2003 stabilisce che tutti gli utenti, a prescindere dalla loro collocazione geografica, hanno diritto di accedervi.
Naturalmente necessita una Dichiarazione di inizio attività (Dia). Dopo 30 giorni dal suo deposito è possibile dare il via alle opere.
REGOLE DA RISPETTARE